Art. 476 – Codice penale – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni , forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni [491].

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699, 2700 c.c.], la reclusione è da tre a dieci anni [482, 490, 492, 493].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 36436/2025

Il delitto di falso ideologico che ha ad oggetto un documento informatico si perfeziona nel luogo in cui il suo autore ne effettua l'inserimento nel "server" dell'ufficio periferico e non in quello in cui è collocato l'elaboratore centrale, atteso che il sistema telematico di gestione dei dati condivisi, per la sua idoneità a rendere disponibili le informazioni nei confronti di tutti gli utenti abilitati in condizioni di parità, resta unitario, a prescindere dalle peculiarità della sua architettura.

Cass. civ. n. 30766/2025

Integra il delitto di falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico, di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., la condotta di alterazione di un referto medico inerente a test molecolare attestante la positività del paziente al virus SARS-CoV-2, atteso che la diagnosi ivi riportata ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale certificante, che assume anche rilievo giuridico esterno rispetto alla mera indicazione sanitaria o terapeutica. (Fattispecie relativa a condotta finalizzata al rilascio del cd. "green pass", necessario gli spostamenti nel territorio nel regime emergenziale pandemico da Covid-19).

Cass. civ. n. 13774/2024

In tema di falso documentale, riveste natura di atto pubblico il registro delle presenze della persona ammessa a svolgere il lavoro di pubblica utilità nell'ambito del procedimento di messa alla prova, in quanto il d.m. 8 giugno 2015, n. 88 prevede espressamente, all'art. 3, che tale registro sia istituito per attestare in modo analitico il computo delle ore di lavoro effettivamente svolte dall'imputato.

Cass. civ. n. 14486/2011

Rientrano nella nozione di atto pubblico rilevante ai fini dell'integrazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi. (In applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la natura di atto pubblico al modulo utilizzato per il censimento della popolazione).

Cass. civ. n. 43512/2010

Il reato di falso ideologico in atto pubblico è configurabile anche in relazione agli atti "interni", a condizione che gli stessi siano tipici o si inseriscano in un "iter" procedimentale prodromico all'adozione di un atto finale destinato ad assumere valenza probatoria di quanto in esso esplicitamente od implicitamente attestato. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna di un medico chirurgo cui era contestato di aver redatto falsamente una relazione, richiesta dalla direzione ospedaliera per il successivo inoltro alla Prefettura ed al Ministero della salute, in risposta ad un'interrogazione parlamentare riguardante un presunto caso di malasanità).

Cass. civ. n. 11930/2005

L'archivio informatico di una P.A. deve essere considerato alla stregua di un registro tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica, punibile rispettivamente ai sensi degli artt. 476 e 479 c.p., se posta in essere antecedentemente alla formulazione dell'art. 491 bis c.p. (Fattispecie in tema di archivio informatico del patronato Enasco).

Cass. civ. n. 23327/2004

Le modifiche o le aggiunte in un atto pubblico, dopo che è stato regolarmente e definitivamente formato, integrano un falso punibile anche quando il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale del documento; tuttavia ai fini della punibilità occorre che le aggiunte successive non si identifichino in mere correzioni o integrazioni che, lungi dal modificare l'elemento contenutistico dell'atto, già formalmente perfetto, siano invece dirette a completamento essenziale del relativo procedimento di formazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non punibili le addizioni apportate, in assenza delle parti, dal notaio ad un contratto di compravendita immobiliare, che si siano tradotte nella correzione dell'errore materiale ovvero nella espressa indicazione dell'errore medesimo, che, lungi dall'alterare la genuinità dell'atto, lo abbiano confermato nella finalità probatoria del negozio voluto e concluso dalle parti).

Cass. civ. n. 16267/2004

In tema di falso documentale, la materiale falsificazione dell'atto di autentica notarile di una scrittura di compravendita, commessa dal privato, integra il reato di falsità materiale in atto pubblico di cui agli articoli 476 e 482 c.p., in quanto nella scrittura privata autenticata è contenuta la documentazione contestuale di due atti che sono, tuttavia, distinti essendo l'uno privato e l'altro (autentica notarile) atto pubblico.

Cass. civ. n. 43703/2002

L'interesse giuridico protetto nei delitti di falso ed in particolare in quelli documentali ha carattere plurioffensivo. Ne consegue che l'avviso dell'udienza preliminare di cui all'art. 419, primo comma, c.p.p. deve essere notificato anche al denunziante di un falso documentale incidente, anche in via di pericolo, sul suo specifico diritto.

Cass. civ. n. 12731/2000

L'alterazione della copia autentica di un atto non rientra nella previsione di cui all'art. 478 c.p. (falsità materiale commessa da un pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti), che punisce la formazione di copie false, ma integra il reato di cui all'art. 476 c.p. in relazione all'art. 482 dello stesso codice (falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico), poiché tale norma, pur non applicabile agli atti derivativi, comprende certamente l'alterazione della copia dopo il rilascio della stessa in forma legale, atteso che questa incide sull'autenticazione, che è atto pubblico originale. (Fattispecie relativa ad alterazione, commessa da un privato, di copia notarile di un contratto).

Cass. civ. n. 5105/2000

In materia di falso, per poter qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni: a) che l'atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; b) che l'atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente. (Nella fattispecie di falso materiale per contraffazione, relativa ad atto di un dirigente di Asl che aveva formato un atto presidenziale falso, la Corte ha affermato che mancando un atto in precedenza documentato, la «disposizione presidenziale» contraffatta non può essere considerata certificato amministrativo).

Cass. civ. n. 3552/1999

In materia di falso ideologico in atto pubblico, anche quando l'atto sia proprio del solo pubblico ufficiale, della falsa attestazione rispondono a titolo di concorso coloro che abbiano agito per il medesimo fine, sia intervenendo all'atto sia istigando il pubblico ufficiale o rafforzandone il proposito delittuoso.

Cass. civ. n. 3004/1999

Il dolo dei delitti di falso è generico; pertanto è sufficiente la consapevolezza della immutatio veri e non è richiesto l'animus nocendi vel decipiendi. Tuttavia, esso deve essere provato, e va escluso tutte le volte che la falsità risulti essere oltre o contro la volontà dell'agente, come quando risulti dovuta soltanto ad una leggerezza o negligenza di costui, giacché il sistema vigente ignora la figura del falso colposo. (Fattispecie di esclusione del reato nel fatto di un insegnante, che, avendo appreso che il compito di un alunno era stato completato da altri, ha corretto la precedente valutazione ad esso relativa, senza seguire le modalità previste per la correzione degli atti pubblici).

Cass. civ. n. 9209/1997

In tema di falso documentale, il timbro del protocollo apposto sulla corrispondenza pervenuta ad un ufficio pubblico ha natura di atto pubblico; ed infatti, posto che il registro di protocollo è indiscutibilmente atto di fede privilegiata, in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta l'avvenuta ricezione dall'esterno di un documento nonché la data di tale ricezione e la numerazione progressiva che gli viene attribuita, la materiale apposizione sul documento medesimo del timbro riproducente la data di ricezione ed il numero attribuitogli non costituisce altro che una prosecuzione di detta attività certificatrice, onde che registrazione e riproduzione della stessa sul documento costituiscono un'operazione unica e contestuale avente la stessa natura.

Cass. civ. n. 5107/1997

Deve ritenersi atto pubblico non solo quello attraverso il quale la pubblica amministrazione manifesta la propria volontà, ma anche gli atti interni in quanto documentano una attività compiuta da un pubblico ufficiale. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto che costituisse atto pubblico il protocollo della corrispondenza del sindaco sul quale era stata falsamente annotata, al fine di favorire l'interessato, l'avvenuta trasmissione alla regione di una nota sindacale contenente una dichiarazione di rinuncia ad un farmacia, osservando che l'annotazione, pure interna, documentava per di più il rapporto tra enti pubblici diversi).

Cass. civ. n. 5403/1995

In tema di falsità documentale, deve escludersi che una scrittura privata o un altro documento ab origine non costituente atto pubblico possa essere considerato tale in virtù del solo suo collegamento funzionale ad un atto amministrativo, per effetto dell'inserimento di esso nella relativa pratica dell'iter conseguenziale occorrente per il provvedimento finale. A meno che il documento ricevendo un contenuto aggiuntivo in virtù di successive integrazioni di fonte pubblicistica, per tale successiva parte che abbia autonomia funzionale, non divenga atto pubblico, restando così assoggettato alla disciplina di cui all'art. 476 c.p.

Cass. civ. n. 6685/1992

La funzione probatoria del registro delle lezioni non può essere limitata all'anno accademico al quale il registro si riferisce, ma ha (in carenza di dati normativi che ne restringono la portata) la ben più ampia estensione anche temporale di qualsiasi documento previsto dal legislatore per attestare la prova dei fatti compiuti dal pubblico ufficiale, onde le annotazioni in esso contenute sono sottoposte al controllo non solo dell'autorità universitaria, ma anche degli altri organi istituzionali (inclusi quelli inquirenti). Può ben essere ipotizzato, perciò, il delitto di falso materiale o ideologico in atto pubblico nel caso in cui le false attestazioni siano state effettuate sul registro ora per allora, anche perché il controllo del preside o del rettore non può certo ritenersi effettuabile solo durante l'anno al quale il registro si riferisce.

Cass. civ. n. 3665/1992

In tema di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 476 c.p.), il prontuario «modello 239» sul quale gli agenti della polizia stradale annotano, in occasione di un incidente stradale, sia i dati da loro rilevati all'atto del sopralluogo, sia il contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti e dai testimoni escussi sul luogo, ha natura di atto pubblico. Infatti, l'agente che sottoscrive il prontuario esercita una pubblica funzione e attesta il compimento di atti da lui compiuti.

Cass. civ. n. 1474/1992

In tema di falsità in atti pubblici, la legge penale tutela il documento non per il suo contenuto, ma per la sua attitudine probatoria, sicché la invalidità del rapporto giuridico rappresentato nel documento non esclude il delitto di falso previsto dall'art. 476 c.p. Tale delitto può venir meno soltanto se si tratti di vizi formali che rendano l'atto giuridicamente irrilevante e non anche quando si tratti di vizi che lo rendono annullabile o nullo; in altri termini, perché il documento sia insuscettibile di protezione penale deve essere privo dei requisiti formali essenziali richiesti dalla legge per il raggiungimento del suo scopo, mentre, d'altro canto, per la configurazione del reato occorre non che l'atto al momento della falsificazione possa ritenersi valido per istituire o provare un rapporto, bensì che mercé la falsificazione risulti valido a provare la sussistenza sia pure apparente, nei confronti dei terzi, della situazione documentata. (Fattispecie in cui gli imputati avevano formato e redatto falsamente dei verbali di deliberazione di un consiglio comunale, facendo risultare come emanate dal consiglio delibere in realtà dallo stesso mai adottate ed apponendo date in cui non vi erano state riunioni del consiglio; la Cassazione, nel ritenere sussistente il reato di cui all'art. 476 c.p. sulla scorta dei principi di cui in massima, ha altresì evidenziato che l'inesistenza, nella specie, dell'attività dell'organo collegiale non escludeva la punibilità ai fini delle norme incriminatrici del falso documentale, essendo, appunto, irrilevante l'invalidità del rapporto giuridico rappresentato nel documento).

Cass. civ. n. 10414/1990

Ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefaciente è, oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui (nella specie si trattava di un atto in cui un notaio aveva attestato di aver identificato un soggetto, firmatario di atti di costituzione di una società e di accettazione di carica, che non era invece comparso alla sua presenza).

Cass. civ. n. 2769/1990

In tema di falsità in atti pubblici, l'atto deve considerarsi inesistente quando, trattandosi di organo collegiale, manchi la sottoscrizione quanto meno del Presidente e del segretario.

Cass. civ. n. 2593/1990

Il dolo generico richiesto per la sussistenza del delitto di falsità, ideologica o materiale, in atto pubblico non può ritenersi implicito nella materialità del fatto, ma deve essere sempre rigorosamente provato. Esso va, pertanto, escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro l'intenzione dell'agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza di costui, giacché il sistema vigente ignora del tutto la figura del falso documentale colposo.

Cass. civ. n. 13578/1989

È ravvisabile il delitto di falso ideologico in atto pubblico, anche se il documento sia privo di intestazione e di sottoscrizione, purché risulti incontestata l'esatta individuazione dell'organo cui esso risale. Questi requisiti concernono infatti solo l'integrità formale, ma non la validità o la giuridica esistenza.

Cass. civ. n. 11249/1988

Nella nozione di atto pubblico ai fini penali non ha alcuna rilevanza la distinzione tra atti per uso interno ed atti destinati a spiegare efficacia nei confronti del pubblico perché anche i primi possono avere giuridica rilevanza ed efficacia probatoria in relazione all'attività compiuta dal pubblico ufficiale. (Applicazione del principio a minuta di sentenza civile, qualificata nella categoria degli atti pubblici interni).

Cass. civ. n. 9268/1988

La falsità penalmente irrilevante è soltanto quella che non incide, in alcun modo, sull'esistenza, sull'efficacia e sul contenuto di un determinato atto e, pertanto, è ipotizzabile solo quando il documento conserva tutte le sue originarie caratteristiche di struttura e di contenuto. (Nella specie è stato ritenuto che una frase aggiunta al verbale di udienza civile, dopo che questo era stato definitivamente formato, integrava il reato di falsità materiale in atto pubblico, in quanto quella alterazione, ancorché diretta a ristabilire una verità effettuale confusamente espressa, rappresentava pur sempre una modifica della verità documentale, nella parte in cui rendeva definitiva chiarezza sulla individuazione di documenti che la parte interessata intendeva non riconoscere).

Cass. civ. n. 4799/1988

Perché un atto possa considerarsi pubblico ai fini della applicazione delle norme sul falso documentale, non occorre necessariamente la sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale al quale l'atto risale, sempre che essa non sia richiesta come requisito essenziale del documento e che esista la possibilità di individuare la persona e l'ente da cui l'atto proviene. (In applicazione di tale principio si è ritenuto che integra gli estremi della falsità materiale l'alterazione della ricevuta di versamento in c/c postale di tassa automobilistica, ancorché non recante la sottoscrizione dell'ufficiale postale che aveva accettato il versamento, anche perché l'art. 1 D.P.R. 28 aprile 1981, n. 336, nel modificare l'art. 102 bis R.D. 30 maggio 1940, n. 775 (regolamento dei servizi postali a danaro) non ha richiesto più la convalida con bollo e la firma del tagliando di attestazione del versamento).

Cass. civ. n. 1740/1988

L'elemento soggettivo della falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici consiste nel dolo generico, cioè nella consapevolezza della falsa attestazione, non essendo richiesto né un animus decipiendi, né un animus nocendi. Ne consegue che il delitto è perfetto anche quando la falsità sia compiuta con la consapevolezza della sua innocuità. (Il principio è stato affermato con riferimento alla falsificazione di una ricevuta di versamento in c.c. postale relativa al pagamento della tassa di circolazione di un autoveicolo).

Cass. civ. n. 1358/1987

Ai fini della sussistenza del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, è sufficiente il dolo generico. Ciò non importa, però, che il dolo inest in re ipsa; al contrario, esso deve essere sempre rigorosamente provato e deve essere escluso tutte le volte in cui la falsità, risulti essere oltre o contro la intenzione dell'agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza di costui, poiché il sistema vigente ignora del tutto la figura del falso documentale colposo. Quanto alla prova, il dolo, quale fenomeno interno e soggettivo, si manifesta attraverso segni esteriori, sicché resta affidata ai facta concludentia, ossia a quelle modalità estrinseche dell'azione dotate di valore sintomatico; assume anche rilievo (a volte decisivo), ai fini della prova, l'eventuale scopo perseguito o meno dall'agente, di modo che l'indagine — riservata al giudice di merito — esige che ogni singolo caso sia inquadrato e valutato nella cornice di circostanze concomitanti. (Fattispecie relativa ad annullamento di sentenza assolutoria non sufficientemente motivata, alla stregua degli indicati parametri, sulla mancanza di dolo).

Cass. civ. n. 9573/1985

In tema di falso in atto pubblico, il documento costituisce un bene giuridico a sé stante, meritevole di tutela indipendentemente dalla validità del rapporto in esso rappresentato. L'invalidità di tale rapporto esclude il delitto di falso soltanto nel caso in cui sussistano vizi che rendano l'atto formalmente inesistente e, quindi, inidoneo a valere quale mezzo di prova ed a produrre effetti giuridici e non anche quando l'atto sia nullo od annullabile. Ne deriva che può aversi atto pubblico anche nel difetto di sottoscrizione, sempre che questa non sia richiesta ad substantiam, cioè quale requisito essenziale del documento, purché esista la possibilità di individuazione della persona o dell'ente da cui l'atto proviene.

Cass. civ. n. 3478/1984

La nozione di atto pubblico sotto il profilo penalistico è autonoma rispetto a quella civilistica in quanto la legge penale tutela il documento pubblico nella sua genuinità e veridicità sia quale strumento probatorio, sia in sé stesso quale principale espressione del bene giuridico della fede pubblica.

Cass. civ. n. 9423/1983

Il delitto di falso documentale, nell'ipotesi di falso materiale per alterazione, postula l'esistenza di un atto definitivamente formato. Fino a quando l'atto resta nell'ambito della legittima facoltà di disposizione del suo autore, non è configurabile un falso per alterazione ad opera di quest'ultimo, mentre il falso è configurabile se l'alterazione viene compiuta da un terzo. Invero, l'alterazione ad opera dell'autore diventa illecita quando l'atto esce dalla sua sfera di disponibilità.

Cass. civ. n. 10929/1981

In tema di falsità il concetto di atto pubblico è certamente più ampio di quello desumibile dagli artt. 2699 e 2700 c.c., posto che la legge penale ha per oggetto la tutela dell'anzidetto atto non solo quale strumento probatorio ma anche, in sé e per sé, come espressione del bene giuridico della fede pubblica. Ne consegue che il falso cosiddetto innocuo è irrilevante.

Cass. civ. n. 12242/1980

L'interesse giuridico alla tutela della pubblica fede è leso anche nei casi in cui la falsità riguardi i cosiddetti atti interni, e cioè quegli atti del pubblico ufficiale destinati ad assumere funzione probatoria nei confronti della sola pubblica amministrazione. Il requisito della pubblicità di un atto, agli effetti penali, si riferisce infatti all'organo che l'ha formato, e non alle sue relazioni con il pubblico.

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