Art. 589 bis – Codice penale – Omicidio stradale
Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53 bis, comma 2, lettera c), e 53 quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53 ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al quarto comma si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 36911/2025
Integra il delitto di omicidio colposo la condotta del proprietario di un immobile concesso in locazione che, sebbene titolare di una posizione di garanzia per la qualità rivestita, derivante dagli artt. 1575 e 1580 cod. civ., non abbia adottato il dispositivo di sicurezza previsto dalla normativa UNI EN per un cancello ad apertura elettrica, dal ribaltamento del quale, dovuto al malfunzionamento, sia conseguito un incidente mortale.
Cass. civ. n. 26595/2025
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'appaltatore, in caso di noleggio "a caldo" con messa a disposizione del macchinario e di un lavoratore con competenze specifiche al suo utilizzo, risponde delle conseguenze dannose derivanti dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all'esecuzione dei lavori, anche con riguardo all'operatore "alieno" addetto al macchinario noleggiato, nei cui confronti gravano gli stessi obblighi di tutela sussistenti verso i dipendenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità dell'appaltatore per l'incidente mortale occorso all'operatore di un automezzo, noleggiato per la potatura di alcuni alberi, che era stato travolto dalla caduta di un ramo nel mentre operava all'interno di un'area di cantiere che, per prevenire lo specifico rischio, avrebbe dovuto essere interdetta all'accesso, in base alle previsioni del piano organizzativo per la sicurezza e del documento di valutazione dei rischi).
Cass. civ. n. 25729/2025
In tema di circolazione stradale, l'attività di manutenzione, di competenza dell'ente proprietario della strada o del concessionario, ex art. 14 cod. strada, comprende quella ordinaria e straordinaria degli elementi finalizzati a garantire la sicurezza, nonché la sostituzione dei medesimi, funzionale a garantire il miglioramento complessivo della struttura, onde assicurare un miglioramento prestazionale a tutela della sicurezza degli utenti. (Fattispecie relativa ai delitti di omicidio colposo plurimo aggravato e di disastro colposo, la concausa dei quali, da sola non sufficiente a cagionare l'evento, è stata individuata nel cedimento delle barriere "new jersey" a protezione della carreggiata, determinato dall'impatto di un automezzo e dovuto alla corrosione dei "tirafondi").
Cass. civ. n. 25439/2025
In tema di sicurezza del lavoro, il datore di lavoro non è esonerato dagli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento del lavoratore, anche nel caso in cui, nella precedente fase di formazione scolastica, questi abbia svolto attività lavorative nell'ambito di tirocini formativi e di orientamento previsti dall'art. 18 legge 24 giugno 1997, n. 196.
Cass. civ. n. 23745/2025
In caso di trasfusione di sangue infetto, da cui sia derivata una malattia con esiti permanenti, la morte che sia sopravvenuta quale derivazione causale della trasfusione costituisce non un semplice aggravamento della patologia contratta ma un evento a sé stante, dal quale decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto dal congiunto iure proprio per la perdita del rapporto parentale ex art. 2947, comma 3, c.c; termine che, ove la morte si sia verificata dopo l'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, ammonta a sei anni, in coincidenza con quello previsto per il reato di omicidio colposo.
Cass. civ. n. 10899/2025
In tema di impugnazioni, sussiste l'interesse del sanitario a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione per non punibilità della sua condotta, connotata da colpa lieve, ex art. 3 d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nel caso in cui lo stesso sia finalizzato ad ottenere l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", collegandosi all'adozione di tali formule effetti più favorevoli, ex artt. 652 e 653 cod. proc. pen., nei giudizi risarcitori civili o amministrativi e nel giudizio disciplinare.
Cass. civ. n. 36208/2024
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.
Cass. civ. n. 34387/2024
In tema di sicurezza sul lavoro, la nozione di cantiere, ai fini dell'applicazione dell'obbligo di nominare, ex art. 90, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori, deve essere rapportata all'opera da realizzare e il momento della sua cessazione non è determinato da eventuali varianti in corso d'opera, ma dall'effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti.
Cass. civ. n. 33705/2024
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente di opere da eseguirsi da un'impresa appaltatrice che, in qualità di titolare di una posizione di garanzia, abbia considerato uno specifico rischio, apprestando e rendendo conoscibili le adeguate prescrizioni per evitarne la verificazione, può fare legittimo affidamento sulla loro osservanza da parte di soggetti qualificati ed essi stessi garanti rispetto al rischio. (Fattispecie in cui il lavoratore deceduto, socio dell'impresa appaltatrice, rivestiva la qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (cd. RSPP) ed era altresì il firmatario del piano organizzativo per la sicurezza (cd. POS), sicché aveva preso in esame, nel documento di valutazione del rischio (cd. DVR), il pericolo di elettrocuzione, tuttavia verificatosi a causa dell'inosservanza delle misure operative predisposte al fine di evitarlo).
Cass. civ. n. 31665/2024
In tema di responsabilità da reato degli enti, l'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute assume rilevanza per escludere la sussistenza del requisito oggettivo del vantaggio di cui all'art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a condizione che la violazione si inscriva in un contesto di generale osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dell'impresa. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di condanna dell'ente sul rilievo dell'insussistenza di un vantaggio in termini di risparmio di spesa rispetto alle dimensioni aziendali, anche alla luce dell'adozione di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la violazione contestata).
Cass. civ. n. 30616/2024
In tema di responsabilità per colpa, il giudizio di prevedibilità postula l'individuazione della "classe di evento" di riferimento, che deve essere determinata avendo riguardo alla descrizione di quanto è avvenuto e procedendo, poi, a ricondurre l'evento verificatosi a una più ampia categoria, tenuto conto anche alla realtà morfologica, geografica e spaziale del luogo del sinistro. (Fattispecie relativa a delitto di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la responsabilità del Comandante del porto e del Capo pilota in relazione ad un incidente mortale dovuto al crollo della Torre Piloti a seguito dell'impatto di una nave in manovra all'interno di un bacino a ciò deputato, sul rilievo che era stata correttamente individuata, quale "classe di evento", quella degli urti tra navi in evoluzione nelle acque portuali e la citata Torre).
Cass. civ. n. 30615/2024
È ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione, pur se non riconosciuta, che abbia avanzato, "iure proprio", richiesta risarcitoria assumendo di aver subito, per effetto del reato, un danno patrimoniale o non patrimoniale consistente nell'offesa all'interesse da essa perseguito e consacrato nello statuto associativo, non essendo richiesto il radicamento dell'associazione medesima nello specifico contesto territoriale in cui la lesione si è verificata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile ad associazioni statutariamente preposte alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambiente lavorativo, nell'ambito di processo riguardante il decesso di alcuni prestatori d'opera, a causa della violazione della disciplina in materia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).
Cass. civ. n. 27826/2024
L'accertamento del nesso di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore può essere condotto, in assenza di una legge scientifica universale di copertura, sulla base di una legge statistica, a condizione che sia verificato l'inveramento dell'effetto dell'insorgenza della malattia in una certa percentuale di casi esaminati, secondo un procedimento logico fondato su dati indiziari processualmente emersi e unitariamente considerati nelle singole ipotesi, idonei a condurre a una valutazione di elevata credibilità razionale. (Fattispecie relativa all'applicazione della teoria dell'effetto acceleratore del processo oncogeno e della dose cumulativa per la prolungata esposizione ad amianto, in cui la Corte ha annullato la decisione impugnata sul rilievo della mancata verifica dell'effettiva inferenza causale, per ciascuna delle vittime, della durata e dell'intensità dell'esposizione ad amianto, capace di accelerare l'insorgenza e la progressione del mesotelioma pleurico o del tumore polmonare, rendendo efficienti le condotte omissive comprese in un determinato periodo di esposizione).
Cass. civ. n. 23661/2024
In tema di sicurezza dei lavoratori che eseguono lavori in quota, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 111, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto ad adottare misure di protezione collettiva in via prioritaria rispetto a misure di protezione individuale, in quanto le prime sono idonee ad operare anche in caso di omesso utilizzo, da parte del lavoratore, del dispositivo individuale, sicché l'omessa adozione delle seconde non è sufficiente a determinare la responsabilità datoriale per l'infortunio occorso a un lavoratore, ove siano state adottate adeguate misure di protezione collettiva.
Cass. civ. n. 18366/2024
In tema di reati colposi, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di radicale mutamento, negli aspetti costitutivi essenziali, delle condotte contestate e delle regole cautelari che si ritengono violate, produttivo di un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità di un medico per il delitto di omicidio colposo, sul rilievo che, nell'imputazione, il profilo di colpa era stato contestato quale errore di diagnosi e di scelta dell'intervento da eseguire, nella sentenza di primo grado, era stato ravvisato nell'ingiustificata condotta omissiva a fronte di complicanze seguite all'operazione e, nella sentenza d'appello, era stato, invece, individuato nell'esecuzione imperita del primo intervento chirurgico).
Cass. civ. n. 17697/2024
L'ordinanza di esclusione della parte civile, di regola non rientrante nel novero dei provvedimenti impugnabili, è suscettibile di ricorso per cassazione ove affetta da abnormità, perché caratterizzata da un contenuto di assoluta singolarità, tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema processuale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto abnorme l'ordinanza di esclusione della parte civile emessa in un processo la cui udienza preliminare si era conclusa nel maggio del 2022 e, quindi, anteriormente all'entrata in vigore del disposto dell'art. 79 cod. proc. pen., nella formulazione novellata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, applicabile, in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 85-bis d.lgs. cit., ai soli processi nei quali, alla data del 30 dicembre 2022, l'udienza preliminare era in corso e gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti non erano ancora ultimati).
Cass. civ. n. 14705/2024
In tema di impugnazioni, il giudice, a fronte dell'appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, può dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato solo nel caso in cui ritenga fondata l'impugnazione e fornisca, al riguardo, adeguata motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, con rinvio al giudice civile, la decisione che, riformando la sentenza assolutoria di primo grado senza motivare sulla fondatezza dell'appello del pubblico ministero, aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili).
Cass. civ. n. 2030/2024
In tema di reati colposi omissivi, la posizione di garanzia in contesti di tipo parafamiliare può essere generata, oltre che da un'investitura formale, anche dall'esercizio, di fatto, delle funzioni tipiche del garante, mediante comportamento concludente di consapevole presa in carico del soggetto protetto che versi in uno stato di comprovato "deficit" psichico, tale da determinare, nei suoi confronti, quale titolare del bene protetto, un rapporto di dipendenza. (Fattispecie relativa a una comunità organizzata secondo regole autoimposte, in cui un soggetto maggiorenne, indipendente e senza alterazione della capacità critica, pur se in condizioni di fragilità e vulnerabilità, era stato sottoposto ad intervento di rimozione di un nevo, dal quale erano derivate complicanze e, di conseguenza, il decesso).
Cass. civ. n. 51452/2023
In tema di responsabilità per colpa, l'utilizzatore "uti dominus" di un bene è titolare, nella qualità di custode dello stesso, di una posizione di garanzia ex art. 40, comma secondo, cod. pen., anche nel caso in cui non ne sia proprietario. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione di assoluzione dal delitto di omicidio colposo del titolare di un agriturismo, al quale era stata addebitata la caduta di una cliente, originata dal cedimento della recinzione di un'area, sul rilievo che il custode è tenuto a segnalare i pericoli correlati al suo utilizzo, in ragione della prossimità alla fonte di pericolo).
Cass. civ. n. 44349/2023
L'accertamento del nesso di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore può essere condotto, in assenza di una legge scientifica universale di copertura, sulla base di una legge statistica, a condizione che sia verificato l'inveramento dell'effetto dell'insorgenza della malattia in una certa percentuale di casi esaminati, secondo un procedimento logico fondato su dati indiziari processualmente emersi e unitariamente considerati nei singoli casi, idonei a condurre a una valutazione di elevata credibilità razionale. (Fattispecie relativa all'applicazione della teoria dell'effetto acceleratore della carcerogenesi e della dose cumulativa per la prolungata esposizione ad amianto, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva omesso di verificare, in concreto, l'effettiva inferenza causale, per ciascuna delle vittime, della durata e delle modalità dell'esposizione nociva in relazione alla insorgenza o alla progressione del mesotelioma pleurico).
Cass. civ. n. 42845/2023
Il potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori, attribuito ex art. 92, comma 1, lett. f), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è correlato a qualsiasi ipotesi in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale, la cui gestione è, invece, correlata agli obblighi di alta vigilanza, previsti dalle lettere a)-d) del medesimo art. 92.
Cass. civ. n. 19568/2023
In tema di responsabilità del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto "iure proprio", in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di pretesa che deriva da omicidio colposo, reato a prescrizione decennale: ne consegue che il "dies a quo" va individuato alla data della morte della vittima.
Cass. civ. n. 1959/2023
In tema di infortuni sul lavoro derivanti dall'utilizzo di macchine o impianti non conformi alle norme di sicurezza, la responsabilità dell'imprenditore che li abbia messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa antinfortunistica non fa venir meno la responsabilità di chi ha venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi. (Fattispecie relativa a infortunio mortale occorso all'acquirente di un trattore nel corso di un intervento di manutenzione dei macchinari in dotazione al veicolo, bene intrinsecamente pericoloso perché messo in vendita in carenza dei prescritti requisiti di sicurezza).
Cass. civ. n. 1941/2023
In tema di circolazione stradale, nella progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali o di ricostruzione e riqualificazione di parapetti, ponti e viadotti situati in posizione pericolosa per l'ambiente esterno o per l'utente, devono essere previste ed installate idonee barriere di sicurezza, ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.m. 18 febbraio 1992, n. 223, e dell'art. 3 del relativo Allegato 1, che detta le istruzioni tecniche per l'esecuzione dei lavori, senza che rilevi che la velocità di progetto del tratto stradale sia inferiore a 70 Km/h. (Fattispecie in tema di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di circolazione stradale, in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità del progettista dei lavori di completamento di una strada comunale extraurbana con limite di velocità di 30 Km/h per la morte di un automobilista, precipitato nel vuoto attraverso un varco privo di presìdi, in ragione della mancata previsione e predisposizione di un parapetto idoneo nel punto di confluenza con un ponte).
Cass. civ. n. 1425/2023
Non risponde del delitto di omicidio colposo il gestore di un circuito motociclistico omologato per le gare sportive dalle competenti federazioni che abbia vigilato sulla corretta osservanza dei criteri di salvaguardia dell'incolumità degli atleti stabiliti dalle norme associative di dette federazioni. (Fattispecie relativa alla morte di un motociclista nel corso di una competizione, in conseguenza della uscita di pista in una curva, dotata di "zona neutra" di dimensioni conformi alle indicazioni regolamentari, rivelatasi in concreto insufficiente, per la dinamica del sinistro, a impedire l'esito letale, in cui la Corte ha precisato che il rispetto dei criteri di sicurezza stabiliti dalle norme associative FIA e CSAI può essere assunta a fonte di conoscenza dei generali parametri di diligenza e perizia per il gestore del circuito, non essendo esigibile alcun onere cautelare ulteriore).
Cass. civ. n. 7967/2013
In tema di delitti contro la persona, il criterio distintivo tra la fattispecie di interruzione colposa della gravidanza e quella di omicidio colposo si individua nell'inizio del travaglio e, dunque, nel raggiungimento dell'autonomia del feto. (Fattispecie nella quale, ai fini dell'integrazione del reato di omicidio colposo, è stato ritenuto che la morte era sopraggiunta a travaglio iniziato quando il feto, benché ancora nell'utero, aveva raggiunto una propria autonomia con la rottura del sacco contenente il liquido amniotico).
Cass. civ. n. 21810/2010
I soci e gli amministratori di una ditta di autotrasporti rispondono di omicidio colposo qualora il conducente di uno degli autocarri di proprietà della ditta provochi un incidente mortale determinato dalla stanchezza, perché non sono stati rispettati i tempi massimi di guida dei conducenti loro sottoposti, creando così condizioni tali da rendere "prevedibile" il verificarsi di incidenti, determinati da colpi di sonno o da inefficienza fisica del conducente. (Nella specie, l'autotrasportatore si era fermato a fari spenti sulla corsia di sorpasso, a causa di un colpo di sonno, dovuto a serrati turni di lavoro, cagionando la morte del conducente di un'autovettura che sopraggiungeva).
Cass. civ. n. 17601/2010
In materia di omicidio colposo, l'automobilista il quale per colpa - consistita in violazione di regole di prudenza e delle norme sulla circolazione, sbandi ripetutamente e si arresti, alla fine, ponendosi di traverso sulla carreggiata di una strada (tanto più se a rapido scorrimento) - pone in essere, con la sua condotta, una condizione necessaria dell'arresto del traffico e delle successive eventuali collisioni sempre che non sia ravvisabile l'intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompano il legame di imputazione del fatto alla sua condotta colposa sì da relegarlo a mera occasione. In tal caso, il conducente pone in essere un fattore causale originario di rischio (ostruzione della carreggiata) dei successivi eventi collisivi, e l'eventuale condotta colposa (eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l'evento non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale ma potendo, bensì, collocarsi nell'ambito della prevedibilità.
Cass. civ. n. 38671/2009
In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio senza diritto di precedenza può invocare, come esimente di responsabilità per il sinistro causato, la precedenza cronologica, cosiddetta "di fatto", a condizione che sussistessero le condizioni per effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la responsabilità del guidatore gravato dall'obbligo di precedenza poiché aveva continuato ad impegnare l'incrocio anche dopo che l'altro mezzo era entrato nel suo campo visivo).
Cass. civ. n. 10788/2009
In tema di colpa nella circolazione stradale, il conducente tenuto a cedere la precedenza deve astenersi dall'intraprendere una manovra di esito incerto ed attendere il momento più propizio per eseguirla, con la conseguenza che ogni errore di calcolo deve essere posto a suo carico.
Cass. civ. n. 40243/2008
Integra il reato di omicidio colposo la condotta dell'amministratore della società proprietaria di uno stabile e del soggetto incaricato della manutenzione del medesimo i quali omettano di predisporre le cautele necessarie a rendere palese un'insidia presente nell'immobile, la cui mancata visibilità determini la caduta di uno degli inquilini cagionandone la morte. (In motivazione la Corte ha precisato che, pur non operando agli effetti penali il disposto di cui all'art. 2051 c.c., in assenza di specifiche norme cautelari la pertinenza della cosa produttiva dell'evento lesivo alla normale disponibilità di colui che ne abbia la custodia impone una valutazione particolarmente attenta dell'osservanza da parte del medesimo degli obblighi cautelari sanciti dalle regole di comune prudenza ).
Cass. civ. n. 34771/2008
Integra il reato d'omicidio colposo la condotta di colui cui è rimessa la custodia di un luogo che, ancorché in seguito ad un ordine legittimamente impartitogli, se ne allontani senza aver predisposto le cautele necessarie a prevenire in sua assenza i pericoli che ivi sussistano per l'incolumità delle persone, qualora, in conseguenza dell'omissione, nel medesimo luogo si verifichi la morte di una persona. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità, per la morte di un bambino caduto nella vasca di raccolta delle acque di un mattatoio, del custode del luogo, che, allontanatosi su ordine del superiore gerarchico per svolgere accertamenti ispettivi presso una macelleria, non aveva provveduto a dotare il coperchio della vasca di un accorgimento di chiusura idoneo ad impedirne il sollevamento in sua assenza ).
Cass. civ. n. 3946/2003
Nell'omicidio preterintenzionale l'evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere o percuotere una persona. Ne consegue che se la morte della vittima è del tutto estranea all'area di rischio attivato con la condotta iniziale, che era intenzionalmente diretta a percuotere o provocare lesioni ed è invece conseguenza di un comportamento successivo, posto in essere a seguito dell'erroneo convincimento della già avvenuta produzione dell'evento mortale, quest'ultimo non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di percosse o lesioni dolose. (In base a tale principio è stata annullata con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabile di omicidio preterintenzionale un uomo che, avendo spinto a terra una donna provocandole la perdita dei sensi, l'aveva creduta morta e, per simularne il suicidio, le aveva posto un cuscino sul volto e aveva staccato il tubo del gas, cagionando con tali ulteriori condotte la morte della stessa per soffocamento).
Cass. civ. n. 1031/2003
In tema di circolazione stradale, è rinvenibile una condotta colposa del conducente che, versando in una situazione di pericolo per fatto altrui, non ponga in essere una manovra di emergenza, solo ove questa sia utilmente ed agevolmente percepibile (tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità o meno della condotta del soggetto antagonista, degli spazi di manovra, dei necessari tempi di reazione psico-fisica) e possa essere attuata, oltre che in tempo utile, anche senza esporre a pericoli il conducente medesimo e altri terzi.
Cass. civ. n. 1019/2003
La posizione di garanzia attribuita al responsabile di uno spazio da lui aperto al pubblico, nella sua qualità di proprietario, aggravata dalla frequentazione di minori, nonché la facile prevedibilità che attrezzature presenti nella stessa area, seppure non funzionanti, ma di per sè pericolose per la loro peculiarità meccanica, possano essere fonte di insidie per i giovani frequentatori, configurano un nesso di causalità tra il comportamento colpevole c.d. «omissivo improprio» e l'evento mortale verificatosi.
Cass. civ. n. 1585/2002
Ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, il fatto a questi addebitato dev'essere ricostruito dal giudice in termini di assoluta certezza, intendendosi, tuttavia, per tale, anche una probabilità vicina alla certezza, mentre non può ritenersi sufficiente una probabilità qualificabile semplicemente come «elevata», pur quando essa raggiunga la soglia del 90%. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di lesioni colpose, connesso a violazione di norme sulla prevenzione, sulla base di una ricostruzione della causa tecnica dell'evento in termini definiti di «elevata probabilità»).
Cass. civ. n. 27019/2001
L'art. 589, comma 3, c.p. (morte e lesioni colpose in danno di più persone) non prevede un'autonoma figura di reato complesso, ma integra un'ipotesi di concorso formale di reati, nella quale l'unificazione è sancita unicamente quoad poenam, con la conseguenza che ciascun reato resta autonomo e distinto ai fini della determinazione del giudice competente per materia. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto la competenza del tribunale in composizione monocratica, sul rilievo che l'art. 33 bis c.p.p. richiama espressamente l'art. 4 dello stesso codice, a norma del quale, per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita per legge per ciascun reato consumato o tentato, e non a quella risultante dall'applicazione delle norme sulla continuazione e sul concorso formale di reati).
Cass. civ. n. 6816/2001
In tema di omicidio colposo commesso mediante omissione, qualora sussistano, relativamente alla stessa situazione di pericolo, più soggetti in posizione di garanzia, sia pure a titolo diverso, ciascuno di essi è per intero destinatario del compito di tutela demandatogli dalla legge ed autonomamente responsabile qualora ad esso non adempia.
Cass. civ. n. 2217/2001
La responsabilità per colpa generica, per imprudenza, imperizia e negligenza, a carico del datore di lavoro per lesioni colpose al lavoratore rimasto vittima di infortunio sul lavoro, non può essere esclusa dalla semplice osservanza di norme tecniche, ossia nel caso in cui egli abbia adottato una delle misure di prevenzione previste dalla legge (nella specie, cinture di sicurezza).
Cass. civ. n. 12472/2000
Il reato di omicidio colposo plurimo non è configurabile come reato unico, ma come concorso formale di più reati con unificazione soltanto quoad poenam, sicché il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato.
Cass. civ. n. 7993/2000
In tema di causalità c.d. «omissiva» il rapporto eziologico tra condotta omissiva ed evento — di per sè non suscettibile di essere basato sulla sola esistenza di una «posizione di garanzia» della quale l'imputato sia titolare — deve sempre avere carattere di certezza, potendo essere impostato in termini probabilistici il solo ragionamento ipotetico (cioè quello che ipotizza la condotta in relazione al probabile non verificarsi di un determinato evento), mentre, una volta che si parta dall'evento realmente accaduto, questo deve necessariamente riconnettersi causalmente all'omissione (non più ipotetica, tanto che è dedotta di imputazione) con giudizio di certezza. Il giudice deve cioè, nell'analizzare la causa dell'evento, individuarla con certezza nell'omissione, sia pure procedendo ad una valutazione probabilistica circa l'esito che l'omessa condotta assunta come doverosa avrebbe potuto avere (principio affermato, nella specie, con riguardo a responsabilità per colpa medica).
Cass. civ. n. 4257/1996
Poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altri comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sè condotta negligente. (Nella fattispecie, la ricorrente aveva dedotto che, giunta con l'auto in prossimità dell'incrocio a velocità moderata e, comunque, nei limiti della norma e della segnaletica, aveva confidato che l'autista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa in ossequio all'obbligo di concedere la precedenza).
Cass. civ. n. 360/1995
Il primario (nella specie, facente funzioni) di una divisione di chirurgia di un ospedale ha compiti di indirizzo, di direzione e di verifica dell'attività diagnostica e terapeutica. A lui, pertanto, spettano le scelte operative congruenti all'evoluzione della condizione nosologica della persona ricoverata. (Fattispecie relativa a morte di una paziente per un versamento pleurico mal diagnosticato).
Cass. civ. n. 9228/1994
Il conducente che abbia assunto il servizio scolastico di trasporto di bambini, pur dovendo usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita dei bambini sul pulmino e di loro discesa, assicurando che anche tali operazioni si svolgano senza pericoli per la loro incolumità, risponde delle sole situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa inerente le fasi di trasporto come sopra indicate, ma non anche di quelle situazioni di pericolo che nelle fasi precedenti o successive al trasporto medesimo, siano determinate da causa diversa attribuibile alla vittima o a terzi e non ricollegabile, se non occasionalmente, all'attività del conducente medesimo. (Nella specie la Corte ha escluso la responsabilità per colpa di un autista di trasporto scolastico in relazione al decesso di un minore trasportato che, disceso senza pregiudizio dal mezzo e raggiunto incolume il marciapiede, era stato successivamente investito, nel corso dell'attraversamento della strada, da altro automobilista di passaggio).
Cass. civ. n. 3347/1994
Poiché l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori delle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l'eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all'apprezzamento motivato del giudice di merito.
Cass. civ. n. 10048/1993
Ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro sono da rispettare non soltanto le norme specifiche contenute nelle speciali leggi antinfortunistiche ma anche quelle che, se pure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenire gli infortuni stessi, come l'omissione di impianti o di segnali destinati a tale scopo di cui all'art. 437 c.p. Tale omissione, pertanto, anche se ascritta come reato autonomo, opera altresì come circostanza aggravante del concorrente reato di omicidio colposo, essendo distinti e giuridicamente autonomi gli interessi offesi, rispettivamente la pubblica incolumità e la vita della persona, il che giustifica l'applicabilità al reato ex art. 589 c.p. della circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al secondo comma del detto articolo, che pure costituisce la condotta tipica descritta dall'art. 437 c.p.
Cass. civ. n. 9335/1993
In tema di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, la colpa per omessa vigilanza di una persona preposta alla sorveglianza sul rispetto delle dette norme, la quale sia inesperta, non esclude quella del titolare dell'impresa in ordine alla scelta di personale tecnico non idoneo e non resta esclusa dall'obbligo dell'osservanza delle misure antinfortunistiche da parte della vittima, soprattutto quando, identificandosi questa con il soggetto da proteggere contro i rischi, la vigilanza su tale rispetto gravi su altri.
Cass. civ. n. 8962/1993
Il datore di lavoro è destinatario delle norme antinfortunistiche proprio per evitare che il dipendente compia scelte irrazionali che, se effettuate, possono pregiudicarne l'integrità psico-fisica. Egli, pertanto, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia eccezionale, imprevedibile, tale da non essere preventivamente immaginabile, e non già quando l'irrazionalità della condotta del dipendente sia controllabile, pensabile in anticipo, risolvendosi nel fare l'esatto contrario di quel che si dovrebbe fare per non incorrere in infortuni.
Cass. civ. n. 2335/1993
Per l'applicabilità dell'aggravante del fatto commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui all'art. 589 cpv. c.p. non è necessaria la violazione di una specifica norma del codice della strada, ma è sufficiente la contravvenzione alle regole di comune prudenza.
Cass. civ. n. 298/1989
In caso di investimento conseguente alla circolazione stradale, seguito da morte della persona, già ridotta in fin di vita da precedente sinistro, sussiste la responsabilità per omicidio colposo a carico del secondo investitore, quando risulti che la sua azione abbia accelerato la morte del soggetto passivo.
Cass. civ. n. 27/1988
In tema di omicidio, si configura la colpa con previsione allorché il soggetto si pone in una concreta situazione di indifferenza rispetto all'evento, sperando che esso non abbia a realizzarsi ritenendolo inevitabile per abilità personale o per intervento di altri fattori. Si configura, invece, il dolo eventuale allorché l'agente si rappresenta due determinate conseguenze della sua condotta, entrambe volute come possibili o probabili come effetto del rischio della sua attività. Ne consegue che risponde di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento colui il quale, armeggiando con una pistola, per eccitarsi sessualmente, a contatto con il cuoio capelluto della vittima, abbia involontariamente colpito la stessa, cagionandone la morte.
Cass. civ. n. 4041/1987
In tema di omicidio colposo, è legittima la dichiarazione di responsabilità quando vengano prospettate dettagliatamente nella motivazione più eventualità della dinamica del fatto, ciascuna delle quali, comunque, indicativa di un atteggiamento antidoveroso degli imputati quale causa immediata e diretta dell'evento di danno.
Cass. civ. n. 2600/1986
È responsabile di un reato colposo, ai sensi dell'art. 43 c.p., il sindaco che, tempestivamente informato di una situazione di pericolo esistente in una piscina comunale in conseguenza dell'accertato danneggiamento della recinzione, con la possibilità che estranei e specialmente bambini vi entrino facilmente, si limiti a dare al tecnico comunale un impersonale ed indiretto incarico a provvedere alle opere necessarie per eliminarla, omettendo di vigilare in prima persona perché le opere delegate siano effettivamente eseguite. (Nella fattispecie un bambino di 3 anni e mezzo era morto annegato nella piscina, dove era arrivato, passando attraverso un varco, privo di qualsiasi protezione, aperto lungo il muro di cinta della stessa).
Cass. civ. n. 321/1985
I reati di disastro colposo e di omicidio colposo plurimo possono concorrere. Infatti tra essi vi è non già concorso apparente di norme, bensì concorso formale di reati, perché l'imputato con unica condotta colposa determina due distinti eventi: quello di danno per le persone investite e quello di pericolo per la pubblica incolumità.
Cass. civ. n. 5283/1978
I delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose commessi con azione unica sono unificati dal terzo comma dell'art. 589 c.p. soltanto agli effetti della pena rimanendo per il resto ciascuno di detti reati autonomo e distinto. (Fattispecie in tema di applicazione di cause estintive dei reati).