Art. 132 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
L'erede col beneficio d'inventario può promuovere la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 503 del codice anche se l'accettazione, è stata fatta prima del 21 aprile 1940.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.