Art. 164 – Codice civile – Simulazione delle convenzioni matrimoniali
È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali [1415].
Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza e il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 4047/2024
In tema di espropriazione forzata, il provvedimento di aggiudicazione non determina automaticamente, per il solo fatto che esso venga pronunciato ed a prescindere dalla sua esecuzione, il mutamento dell'animus rem sibi habendi del proprietario espropriato, trasformandolo in animus detinendi alieno nomine, con la conseguenza che la aggiudicazione trasferisce la proprietà e non il possesso del bene.
Cass. civ. n. 9100/2018
Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore.
Cass. civ. n. 26327/2016
L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore - rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento - dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Non rilevano, a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'interversione nel possesso, da parte del conduttore ed ex proprietario del bene poi espropriato, osservando, da un lato, che la stipula di contratti di locazione e la percezione dei relativi canoni, lo svolgimento di opere di manutenzione e la gestione delle utenze, erano tutte condotte non rivolte nei confronti del soggetto espropriante, e, dall'altro, che la proposizione del giudizio di opposizione alla stima e della domanda di retrocessione dell'immobile erano atti comportanti il riconoscimento del diritto di quest'ultimo).
Cass. civ. n. 2664/2006
L'impresa familiare coltivatrice non è presunta in presenza di conduttore di fondo agricolo che sia coniugato con figli, ma va provata da chi ne deduce la sussistenza. (Rigetta, App. Caltanissetta, 19 giugno 2002).
Cass. civ. n. 15781/2006
I contratti di "colonia ad meliorandum" - che prevedono l'esecuzione di nuove piantagioni, qualora si riferiscano a terreni a cultura agrumicola, sono disciplinati, per le provincie siciliane, dal patto collettivo del 28 febbraio 1938, che stabilisce, per essi, la durata minima di ventinove anni, condizionandone peraltro la validità all'esistenza dell'atto scritto. Ne consegue che, qualora le parti abbiano redatto una scrittura prevedendo l'esecuzione di lavori di trasformazione dei terreni in agrumeto e la costituzione successiva di detta colonia mediante la stipula di regolare atto notarile, ove tale atto non sia stato posto in essere ma il rapporto tra esse sia proseguito per effetto della legislazione vincolistica e della mancata disdetta, detto rapporto può essere correttamente qualificato dal giudice di merito quale "colonia parziaria con clausola migliorataria" e non come "colonia ad meliorandum". (Rigetta, App. Catania, 2 luglio 2002).
Cass. civ. n. 1663/2005
In tema di contratti agrari, il diritto di ripresa attribuito all'equiparato al coltivatore diretto - e cioè al tecnico agrario, a norma dell'art. 7 legge n. 203 del 1982L. 03/05/1982, n. 203 - è subordinato alla condizione, prevista dall'art. 42, lett. d), della legge n. 203 del 1982, che colui che esercita la ripresa non si trovi nel godimento di fondi idonei ad assorbire più di metà della forza lavorativa familiare. Per accertare tale condizione, peraltro, è necessario considerare la peculiarità del lavoro, eminentemente intellettuale, svolto dal tecnico agrario, idoneo ad esplicarsi convenientemente in un'area più vasta di quella capace di esaurire la forza lavorativa, principalmente manuale, del coltivatore diretto.
Cass. civ. n. 364/2005
L'art. 21 della legge 3 maggio 1982 n. 203, che vieta i contratti di subaffitto, di sublocazione o subconduzione di fondi rustici, ha sostituito, abrogandolo implicitamente, il precedente art. 21 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, che estendeva il divieto anche alla cessione del contratto, con la conseguenza che dopo l'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 la cessione del contratto agrario deve ritenersi lecita, mentre è stato mantenuto il divieto di subaffitto, di sublocazione e subconcessione di fondi rustici. Infatti l'affitto, essendo concepito come contratto per l'impresa agricola, è compatibile con l'ipotesi della cessione, in cui all'impresa del vecchio affittuario si sostituisce quella del cessionario, mentre nel subaffitto la permanenza dell'originario contratto d'affitto in capo al subconcedente permetterebbe l'esistenza di un affitto senza impresa.
Cass. civ. n. 16234/2003
Nel contratto di colonia parziaria, come anche nella mezzadria, l'impresa di coltivazione del fondo viene esercitata in forma associativa dal concedente e dal concessionario (così che, mentre il primo conferisce il godimento del fondo e delle scorte, il secondo esegue i lavori di coltivazione secondo le direttive del concedente e le esigenze della produzione, con l'obbligo di mantenere il fondo stesso in uno stato di normale produttività), sicché l'aver eseguito i lavori di coltivazione rendendo produttivo il terreno originariamente incolto non costituisce miglioramento fondiario, ma adempimento di una specifica obbligazione gravante sul colono, mentre la colonia ad meliorandum si caratterizza per il possesso, anche solo materiale, del fondo per un periodo di almeno trent'anni e per l'apporto di migliorie con l'impianto di colture arboree o arbustive da parte del coltivatore.
Cass. civ. n. 17855/2003
In tema di contratti agrari, la comunicazione ex art. 5 della legge n. 203 del 1982 e l'inutile decorso del termine per sanare le inadempienze che ad essa consegue rilevano ai fini di delimitare l'inadempimento comportante la risoluzione del contratto, mentre la comunicazione ex art. 46 della legge n. 203 del 1982 si caratterizza esclusivamente come filtro riduttivo dell'instaurarsi di procedimenti giudiziari; ne consegue che, non essendo fungibili, e presupponendo la risoluzione del contratto un inadempimento non sanato, la comunicazione ex art. 5 si configura a tale fine come imprescindibile.
Cass. civ. n. 4701/1999
L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva escluso l'interversione del possesso in relazione all'installazione, da parte del detentore di un terreno, di un prefabbricato per il ricovero di pecore - opera implicante ai fini in esame i concetti di amovibilità e provvisorietà anche se dotata di un basamento di calcestruzzo -, e all'esecuzione di talune migliorie).
Cass. civ. n. 8032/1994
Con riferimento al principio, di cui agli artt. 1141 e 1164 c.c., per cui, ai fini del possesso utile all'usucapione, è necessaria l'interversione del possesso, specie con riferimento alla situazione di chi sia detentore in virtù di rapporto obbligato, va ritenuto che nel caso in cui un terreno oggetto di rapporto di affittanza agricola, sia stato acquistato da alcuni dei coltivatori, e per gli altri sia proseguita la coltivazione pro quota del fondo, il possesso utile a favore di questi ultimi si configura automaticamente, per il venir meno del rapporto obbligatorio per effetto della vendita, dalla quale decorre il termine per l'usucapione.
Cass. civ. n. 7846/1994
L'art. 1164 c.c. regolando la sola ipotesi che taluno abbia inizialmente esercitato un possesso corrispondente ad un diritto reale su cosa altrui non è applicabile al caso in cui sin dall'origine il possesso si sia estrinsecato in un'attività corrispondente ad un diritto di proprietà o di comproprietà. Pertanto, non essendo necessario alcun atto di interversione dell'usucapione della comproprietà di un cortile da parte di colui che, pur essendo titolare di una servitù di passaggio sul medesimo, assuma di non essersi mai limitato ad esercitare questo solo diritto, ma di essersi sempre comportato sin dall'inizio del possesso rispetto a quel bene come condomino, erroneamente i giudici di merito disattendono la prova testimoniale a tal proposito dedotta, pur riconoscendo che essa ha ad oggetto comportamenti tipici di colui che ha sul bene un diritto di proprietà o di comproprietà.
Cass. civ. n. 444/1985
La colonia perpetua, che è un istituto consuetudinario di origine feudale, è caratterizzata dall'occupazione, da parte del colono, tollerata dal proprietario e protratta per un lungo periodo di tempo, di terreni abbandonati e incolti, nonché dall'obbligo, a carico del colono medesimo, del pagamento di un canone, normalmente in natura, al proprietario dei terreni. La costituzione della colonia perpetua non è più ammessa dall'entrata in vigore del codice del 1865, essendo stata da questo abolita, tuttavia essa è ancora configurabile con riguardo a rapporti preesistenti all'entrata in vigore di detto codice del 1865, dato il principio dell'irretroattività della legge, trovando disciplina nella L. 22 luglio 1966, n. 607 in relazione alla normativa dell'art. 13 per le prestazioni fondiarie perpetue.
Cass. civ. n. 5310/1984
Il godimento di un immobile nell'esercizio di un diritto reale di abitazione non costituisce possesso idoneo all'usucapione del diritto dominicale, occorrendo a tal fine un mutamento del titolo del possesso stesso, ai sensi dell'art. 1164 c.c. Pertanto, con riguardo ad un contratto avente ad oggetto la cessione dei godimento di una casa per la durata della vita del beneficiario, la ricorrenza di un atto costitutivo di diritto reale di abitazione, anziché di un rapporto di locazione, non può essere di per sé ravvisata nel carattere irrisorio o simbolico del canone pattuito, sotto il profilo della sua funzione meramente ricognitiva a tutela del proprietario contro la possibilità di usucapione, atteso che una siffatta esigenza cautelativa assume maggiore rilievo proprio nei confronti di chi entra in relazione con la cosa altrui in forza di un rapporto obbligatorio.
Cass. civ. n. 3523/1981
La interversione nel possesso — che non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un fatto esterno, da cui sia consentito desumere che il possessore nomine alieno ha cessato di possedere in nome altrui ed ha iniziato un possesso per conto ed in nome proprio — pur potendo realizzarsi anche mediante il compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, richiede sempre, ove il mutamento del titolo in base al quale il soggetto detiene non derivi da causa proveniente da un terzo, che l'opposizione risulti univocamente rivolta contro il possessore, e cioè contro colui per cui conto la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire alla preesistente intenzione di subordinare il proprio potere a quello altrui l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione precedentemente esercitata.
Cass. civ. n. 2783/1971
Il debito nascente dalle scorte vive e morte è debito di valore e non di valuta, poiché il possessore delle stesse è tenuto a restituirle in natura ovvero in caso di impossibilità, a versarne subito il controvalore od a farne offerta reale in caso di rifiuto.
Cass. civ. n. 1941/1969
L'art. 1648 c.c. regola le sole modalità di pagamento del canone, attribuendo in proposito al giudice una facoltà discrezionale, ma non prevede alcuna deroga alla scadenza del pagamento e non influisce, quindi sulla sussistenza dell'inadempimento.