Art. 38 – Codice di procedura civile – Incompetenza
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsadi risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo [disp. att. 125].
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.
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Cass. civ. n. 25245/2025
L'incompetenza (anche per materia) dichiarata dal giudice adito, ove non impugnata con regolamento ex art. 42 c.p.c., o nel caso in cui questo sia dichiarato inammissibile, non può più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dal giudice procedente, nei successivi gradi del procedimento, giacché la relativa declaratoria acquista efficacia di giudicato interno, sia nella parte relativa alla statuizione sull'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, sia con riguardo alla competenza dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la causa è stata tempestivamente riassunta.
Cass. civ. n. 9972/2025
Esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non "jure hereditario", per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa, bensì "jure proprio", quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
Cass. civ. n. 9371/2025
In tema di concordato preventivo ordinario e con riserva, il termine per rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale ex art. 27 del d.lgs. n. 14 del 2019 va individuato nel momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi per compiere tale valutazione e, dunque, quando vi sia l'allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 3 del citato decreto, coincidente con il momento deliberativo dell'ammissione o non ammissione alla procedura pattizia di regolamento della crisi aziendale.
Cass. civ. n. 25181/2024
In tema di procedimento sommario di cognizione, è inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice, ravvisate le condizioni per la trattazione a cognizione piena ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., dispone il mutamento del rito e rigetta la questione di competenza, in quanto siffatta valutazione - non preceduta, secondo la scansione processuale della causa, dall'invito a precisare le conclusioni - deve ritenersi priva di valore decisorio e ridiscutibile successivamente, rinvenendo operatività il disposto dell'art. 187, comma 3, c.p.c.
Cass. civ. n. 18881/2024
Il giudice avanti al quale la causa viene riassunta a seguito di un provvedimento declinatorio della competenza, quantunque per ragioni di materia o per territorio inderogabile, non impugnato con regolamento necessario di competenza, non può sollevare conflitto di competenza d'ufficio per far valere la violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio, giacché, in conseguenza della mancata proposizione del regolamento necessario di competenza ad istanza della parte interessata, la questione della tardività del rilievo dell'incompetenza avanti al giudice remittente è ormai preclusa e resta estranea al potere di elevazione del conflitto come individuato dall'art. 45 c.p.c.
Cass. civ. n. 15563/2024
L'attore non è legittimato a impugnare per incompetenza la pronuncia del giudice da lui adito, ancorché sfavorevole nel merito, poiché il riconoscimento della competenza, desumibile dalla proposizione della domanda, esclude la sua soccombenza sul punto.
Cass. civ. n. 5817/2024
In tema di competenza per territorio derogabile, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il principio in base al quale grava sulla parte che eccepisce l'incompetenza l'onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. subisce un'eccezione ove l'attore indichi espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l'onere di di contestare criteri di collegamento esclusi dall'attore.
Cass. civ. n. 112/2024
In tema di arbitrato rituale, l'exceptio compromissi ha carattere processuale e integra una questione di competenza, pertanto deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte convenuta, non potendosi assimilare la competenza arbitrale a quella funzionale sì da giustificarne il rilievo officioso ad opera del giudice, fondandosi essa unicamente sulla volontà delle parti.
Cass. civ. n. 25391/2023
Il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. soggiace al termine preclusivo di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c., dovendo pertanto essere sollevato entro la prima udienza di trattazione.
Cass. civ. n. 15988/2023
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione.
Cass. civ. n. 8218/2023
Nel caso in cui, in ragione della mancata costituzione del convenuto all'udienza di prima comparizione, sia rinnovata – su iniziativa dello stesso attore, all'esito del differimento disposto per soddisfare la condizione di procedibilità della domanda – la citazione nulla per vizio della "vocatio in ius" – e segnatamente per la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. in ordine alla decadenza di cui all'art. 38 c.p.c., benché sia previsto l'avvertimento relativo alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. –, con la notifica di una nuova citazione, sanata del vizio, per l'udienza già stabilita dal giudice, il convenuto è rimesso in termini ai fini della tempestiva costituzione in giudizio, indipendentemente dal tipo di vizio che inficiava l'originaria citazione, sicché può proporre la domanda riconvenzionale nel termine di venti giorni prima della nuova udienza fissata.
Cass. civ. n. 2331/2023
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa deve essere verificata in base all'originaria prospettazione contenuta nella "causa petendi" posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la competenza per materia della sezione specializzata istituita dal d.lgs. n. 168 del 2003, affermata dalla sentenza impugnata in relazione alla domanda di condanna alla riattivazione di accounts aperti sulla piattaforma YouTube, sospesi per la violazione di diritti d'autore in ragione della pubblicazione di materiale coperto da "copyright", alla luce del tenore dell'atto introduttivo e dei riferimenti ivi contenuti alla materia del diritto d'autore e all'asserita violazione delle regole ad essa relative).
Cass. civ. n. 2090/2023
Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito non sono questioni di competenza, ma attinenti al rito; pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adìto è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza bensì, secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza d'appello che, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione conseguente ad annullamento agli effetti civili della sentenza penale ex art. 622 c.p.p., aveva dichiarato improponibile la domanda risarcitoria in ragione del fallimento dell'imputato intervenuto prima della costituzione di parte civile, ritenendo non integrata la lamentata violazione della designazione del giudice del rinvio operata dalla Corte).
Cass. civ. n. 327/2023
domandato al giudice di poter notificare ad altro convenuto rimasto contumace la propria comparsa di costituzione e risposta, contenente una domanda riconvenzionale cd. trasversale).
Cass. civ. n. 5725/2013
In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione in comparsa di risposta - alla quale è da equiparare quella formulata senza motivazione articolata ed esaustiva - della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c. (contestazione da compiersi adducendo l'inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito.
Cass. civ. n. 22047/2012
In tema di competenza territoriale derogabile, qualora sia stata sollevata l'eccezione di incompetenza, le circostanze, fattuali o normative, integranti controeccezioni sono rilevate d'ufficio, essendo il giudice investito della decisione sull'eccezione e non sussistendo il monopolio delle parti nella rilevazione delle controeccezioni. (Nella specie, enunciando il principio, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha rilevato d'ufficio che il contratto, recante una clausola di foro, non era un contratto per adesione, soggetto alla disciplina degli artt. 1341 e 1342 c.c., mentre le parti si erano limitate, l'una, ad eccepire l'incompetenza sulla base della clausola e, l'altra, a controeccepire la mancata approvazione scritta della clausola medesima).
Cass. civ. n. 8189/2012
Qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità. Né al riguardo possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del "forum contractus", con riferimento all'art. 20 c.p.c., non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge.
Cass. civ. n. 17020/2011
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, primo comma, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili.
Cass. civ. n. 15348/2011
L'eccezione d'incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti d'istruzione con possibilità di prove costituende, ma va decisa sulla base delle risultanze processuali disponibili, dovendosi tenere distinte le questioni concernenti il merito della causa, da decidersi all'esito dell'istruzione probatoria, da quelle relative alla competenza da decidersi allo stato degli atti.
Cass. civ. n. 7530/2011
In tema di competenza per territorio, la contestazione in ordine all'avvenuto perfezionamento del contratto nel luogo rientrante nella competenza del giudice adito, pone a carico di chi sollevi l'eccezione l'onere di provare le circostanze di fatto determinanti la competenza per territorio.
Cass. civ. n. 9783/2009
In sede di regolamento di competenza avverso sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito con riferimento ai criteri di competenza territoriale derogabile, la Corte di cassazione, cui appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito ancorché per ragioni diverse da quelle sostenute dalla parte ricorrente, è tenuta ad accertare d'ufficio l'osservanza del disposto dell'art. 38, comma terzo, c.p.c. con riguardo alla rituale e valida proposizione dell'eccezione di incompetenza, che, pur espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza, non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell'inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale. (Nella specie, la S.C., adita in sede di regolamento, ha affermato la competenza territoriale del giudice che si era dichiarato incompetente sul presupposto che, in una controversia in materia di obbligazioni, la relativa eccezione, accolta con la sentenza impugnata, era stata formulata in modo incompleto, siccome proposta esclusivamente con la contestazione del "forum destinatae solutionis", senza alcun riferimento agli altri criteri di collegamento riguardanti gli ulteriori fori concorrenti).
Cass. civ. n. 6579/2009
L'impugnazione della sentenza per violazione delle regole sulla competenza per valore presuppone, oltre alla sussistenza del vizio in questione, la tempestiva proposizione dell'eccezione d'incompetenza da parte del convenuto, con chiara affermazione delle ragioni che la giustificano, ed il mantenimento di tale eccezione, con altrettanta chiarezza, nelle conclusioni precisate e negli scritti difensivi presentati ad illustrazione delle stesse, determinandosi altrimenti una preclusione processuale al rilievo della questione di competenza, che il giudice ha il potere di rilevare d'ufficio soltanto entro la prima udienza di trattazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso, rilevando che l'eccezione d'incompetenza sollevata nelle conclusioni della comparsa di risposta non era accompagnata dall'illustrazione delle relative ragioni, e non era stata ribadita nella comparsa conclusionale, in cui il convenuto aveva insistito per il rigetto della domanda nel merito).
Cass. civ. n. 4007/2009
L'incompetenza per materia, da qualunque causa dipenda ed al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., dev'essere eccepita o rilevata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 38, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990, in vigore dal 30 aprile 1995) non oltre la prima udienza di trattazione; ne consegue che, in difetto, diviene insindacabile e irretrattabile la competenza del giudice dinnanzi a cui l'incompetenza non sia stata eccepita o rilevata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso una sentenza del giudice di pace, resa in materia di tasse automobilistiche, essendosi l'Amministrazione finanziaria costituita in primo grado dopo la prima udienza di trattazione, allorchè la causa era stata rinviata ad altra udienza per il deposito di note e la pronuncia di decisione e solo allora avendo essa eccepito l'incompetenza per materia).
Cass. civ. n. 21899/2008
L'eccezione di incompetenza per territorio derogabile, sollevata da una persona giuridica, si ha per non proposta se non contiene l'indicazione di tutti i fori alternativi possibili, ivi compreso quello del luogo dove la convenuta ha un rappresentante abilitato a stare in giudizio, a nulla rilevando che l'esistenza di uno stabilimento della società convenuta nel luogo dove siede il giudice adìto sia stata rilevata d'ufficio.
Cass. civ. n. 16557/2008
La questione di competenza ha natura assolutamente pregiudiziale, per cui vi è una manifesta inconciliabilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronuncia sul merito in via principale (che implica necessariamente il riconoscimento della esistenza in concreto della potestas iudicandi del giudice adito ) e la proposizione di una eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminare solo nella ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l'ha sollevata, con la conseguenza che, qualora l'eccezione di incompetenza sia stata formulata nei detti termini, essa deve considerarsi ed aversi come non proposta. In tal caso il giudice, mancando una rituale eccezione da esaminare, qualora possa rilevare d'ufficio l'incompetenza (come nella specie, venendo in evidenza la competenza territoriale inderogabile relativa al foro del consumatore ), deve farlo entro la prima udienza di trattazione, a norma dell'art. 38 c.p.c. ; la violazione della preclusione alla rilevazione è deducibile in sede di regolamento di competenza ed è rilevabile d'ufficio dalla Corte di Cassazione.
Cass. civ. n. 11185/2008
Quando a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere il regolamento di competenza ; né rileva, a tal fine, che una delle parti abbia riproposto l'eccezione nell'udienza di comparizione, perché la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice non ha altro potere che quello di impugnarla.
Cass. civ. n. 5829/2007
Posto che le questioni relative ai rapporti tra il tribunale in composizione ordinaria e la sezione specializzata agraria sono di competenza e non di giurisdizione, anche nel caso della eventuale incompetenza per materia di detta sezione specializzata trova applicazione la disciplina dell'art. 38 c.p.c., alla stregua della quale essa non può essere eccepita dalle parti o rilevata d'ufficio dopo la prima udienza di trattazione, per cui la competenza rimane definitivamente radicata presso il giudice adito anche se in relazione alla natura della controversia si debba disporre il mutamento del rito (da lavoristico ad ordinario o viceversa), in quanto il relativo provvedimento non incide sulla preclusione già verificatasi spostando il termine per l'eccezione o il rilievo d'ufficio.
Cass. civ. n. 22055/2006
Secondo il disposto dell'art. 38, primo comma, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353 in vigore dal 30 aprile 1995 (in base alle disposizioni transitorie di cui all'art. 90 della stessa legge e successive modificazioni), l'incompetenza per materia - al pari di quella per valore e di quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. - è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, con la conseguenza che - diversamente dalla previgente disciplina - il giudice non può rilevare tale incompetenza in ogni stato e grado, ma è tenuto al rilievo officioso entro detta udienza, salvo esaminare l'eventuale eccezione ritualmente proposta dalle parti. Da ciò deriva che la parte può impugnare la decisione di primo grado per ragioni di incompetenza per materia solo ove abbia tempestivamente eccepito l'incompetenza e che, anche in presenza della tempestiva eccezione, la stessa parte è onerata della specifica impugnazione sul punto, ove il giudice abbia invece deciso nel merito, atteso che - venuta meno la possibilità del rilievo officioso durante tutti i gradi del giudizio - l'impugnazione nel merito non implica più la devoluzione al giudice di appello anche della questione di competenza per materia (così come di quella territoriale inderogabile di cui all'art. 28 c.p.c.). (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con la quale il giudice di appello aveva rilevato d'ufficio l'incompetenza per materia, malgrado si fosse formata in primo grado l'inerente preclusione e nonostante il giudice di prima istanza avesse deciso la causa nel merito senza che l'appellante avesse proposto alcuna censura relativa alla competenza per materia).
Cass. civ. n. 6593/2006
A norma dell'art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dall'articolo della legge n. 353 del 1990, l'incompetenza per materia o per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., non può più essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne discende che davanti al giudice di pace, ove la trattazione si esaurisca in unica udienza e il giudice si riservi la decisone concedendo un termine per note, detta eccezione non può essere sollevata negli scritti difensivi autorizzati, che sono riservati all'illustrazione delle conclusioni già rassegnate.
Cass. civ. n. 16404/2005
L'art. 38, secondo comma, primo periodo, c.p.c., escludendo, nelle cause ordinarie, dalla preclusione ivi stabilita l'eccezione di incompetenza per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., si riferisce alle sole ipotesi che in tale norma risultano eccettuate dalla derogabilità convenzionale e non al caso del foro stabilito per deroga convenzionale, per il quale vale il principio generale della deducibilità dell'eccezione di incompetenza soltanto nella comparsa di risposta.
Cass. civ. n. 16136/2003
In tema di regolamento di competenza (nella specie, per territorio), la disposizione dettata dall'art. 38 c.p.c. è volta a regolare, oltre il tempo, anche i modi dell'eccezione, ed alla sua osservanza è condizionato il dovere del giudice di decidere su tale aspetto della controversia, sicché questioni che riguardino l'applicazione della norma alla concreta situazione processuale, benché attinenti al merito (come, nella specie, la questione relativa ai singoli fori solutionis di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. non sono legittimamente distinguibili, né separabili, dalla questione di competenza considerata nel suo complesso.
Cass. civ. n. 15280/2003
Configura questione di competenza territoriale quella derivante dal mutamento di una circoscrizione giudiziaria — nella specie, per i procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di Salerno dopo dell'istituzione del Tribunale di Nocera Inferiore: art. 3 (N.d.R.) legge 11 febbraio 1992, n. 127 — e perciò la parte che intende sollevare tale eccezione soggiace alle preclusioni stabilite dall'art. 38 c.p.c.
Cass. civ. n. 1638/2002
A norma dell'art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990, l'incompetenza per materia (alla pari di quella per valore e per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.) deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Qualora l'eccezione di incompetenza sia stata tempestivamente sollevata, il giudice non ha l'obbligo di emettere alcun formale provvedimento per eventualmente riservare la decisione al prosieguo, potendo invece rinviarla ad un momento successivo individuabile liberamente nel rispetto dell'ordine logico delle questioni, posto che, ai sensi degli artt. 187, 189, 190 bis c.p.c., solo se egli intende decidere separatamente la questione di competenza, deve invitare le parti a precisare le conclusioni. La regola sopra enunciata è applicabile anche ai processi di esecuzione forzata, attesa la portata generale del principio di cui all'art. 38 c.p.c.
Cass. civ. n. 13414/2001
Il giudice di primo grado ha la facoltà e non l'obbligo di rilevare d'ufficio la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 38 c.p.c., sì che la causa resta definitivamente radicata presso di lui se non sia avvalso di tale potere e le parti non abbiano tempestivamente sollevato alcuna eccezione.
Cass. civ. n. 4021/2001
A norma dell'art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990, l'incompetenza per materia (alla pari di quella per valore e per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.) deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne consegue che, qualora l'incompetenza, da qualunque causa dipendente, non sia eccepita o rilevata alla prima udienza di trattazione, non può più esserlo nel successivo corso del processo, neppure se in relazione alla natura della controversia (nella specie, in materia di locazione) si debba disporre il mutamento del rito da ordinario a speciale; infatti, il relativo provvedimento non incide sulla preclusione già verificatasi, spostando il termine per l'eccezione o per il rilievo.
Cass. civ. n. 9439/2000
L'art. 38, primo comma, c.p.c., ove prevede che l'incompetenza per valore è rilevata anche d'ufficio non oltre la prima udienza, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui la causa sia relativa a somme di denaro e la somma richiesta rientri, in astratto o per espressa determinazione fatta dall'attore o in virtù della presunzione di cui all'art. 14 c.p.c., nella competenza del giudice adito. È infatti irrilevante ai fini della determinazione della competenza che la pretesa sia prima facie infondata, o che gli elementi offerti al giudice siano tali da non poter mai giustificare una pronunzia nei termini richiesti, atteso che in tale evenienza il giudice deve, eventualmente rigettare la domanda, o accoglierla nei limiti in cui risulti fondata, ma non può dichiararsi incompetente ratione valoris (la Suprema Corte ha affermato il principio in un caso in cui il giudice adito con una domanda di risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione stradale aveva ritenuto la propria incompetenza per valore, considerando che l'eventuale fondatezza della domanda non potesse, comunque, nel quantum raggiungere la soglia del valore di competenza del giudice adito).
Cass. civ. n. 5030/2000
Il principio secondo cui la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta altresì a contestare espressamente i vari fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali va coordinato con il principio secondo cui il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione oggettiva, ai sensi dell'art. 33 c.p.c.; ne consegue che il soggetto convenuto presso un foro diverso da quello convenzionale, al fine di impedire che si estenda nei propri confronti per ragioni di connessione la competenza territoriale relativa all'altro convenuto, ha l'onere di eccepire l'insussistenza di una ragione di competenza nei confronti di quest'ultima in base ai criteri degli artt. 18 o 10 (Foro generale delle persone fisiche e delle persone giuridiche), richiamati dall'art. 33 ai fini dell'operatività della relativa ragione di modificazione della competenza. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la Corte regolatrice ha ritenuto opponibile alla parte che invocava una competenza convenzionale esclusiva la competenza del giudice adito nei confronti dell'altro convenuto, definitivamente radicatasi in mancanza di eccezioni di incompetenza da parte di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 347/2000
L'obbligazione risarcitoria derivante da un fatto dannoso unico imputabile a più persone è solidale, non cumulativa, e perciò non sussiste litisconsorzio necessario passivo tra costoro. Pertanto l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da magistrati convenuti per la responsabilità civile, è inefficace nei confronti dei componenti del medesimo collegio giudicante non costituitisi, con la conseguenza che il giudizio contro questi ultimi può proseguire dinanzi al giudice adito dall'attore, mentre nei confronti degli eccipienti dinanzi al giudice dichiarato competente per territorio.
Cass. civ. n. 13055/1999
La disposizione di cui all'art. 38 c.p.c., nel nuovo testo di cui all'art. 4 della legge n. 353 del 1990 (in vigore dal 30 aprile 1995), laddove ha introdotto una generale barriera temporale preclusiva ai fini della possibilità di rilevare tutti i tipi di incompetenza, fissandola nella prima udienza di trattazione, deve ritenersi applicabile non soltanto ai processi di cognizione ordinaria, ma anche ai processi di tipo camerale, almeno allorché questi siano utilizzati dal legislatore per la tutela giurisdizionale di diritti. Da ciò consegue che essa si renda operativa anche allorché vertasi in materia di avvenuta violazione delle norme relative alla competenza funzionale (sancita dagli artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942) del capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo, a liquidare le spese ed i compensi dell'avvocato nei confronti del proprio cliente.
Cass. civ. n. 1368/1999
L'incompetenza per valore, al pari di quella per materia e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., può essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione.
Cass. civ. n. 12376/1997
Poiché ai fini della determinazione della competenza per materia si deve aver riguardo all'oggetto della domanda proposta dall'attore, restando irrilevanti le contrarie contestazioni del convenuto, quando il primo lamenta la violazione di un suo diritto allegando uno specifico fatto relativo ad un determinato rapporto giuridico, senza che il secondo eccepisca la evidente strumentalità dell'allegazione, il giudice competente è quello indicato dalla legge in relazione a tale rapporto; dal che ulteriormente deriva, nella sopraindicata ipotesi, il divieto per il giudice di merito di acquisire ed esaminare prove dedotte dalle parti, attesane l'inutilità ai fini della decisione da assumere, come è del resto confermato dalla nuova formulazione dell'art. 38 c.p.c., risultante dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353, il quale dopo aver posto il limite della prima udienza di trattazione per il rilievo, anche d'ufficio, della incompetenza per materia prescrive che la relativa questione deve esser decisa solamente allo stato degli atti.
Cass. civ. n. 5785/1996
Quando nella fase di merito la contestazione della competenza per valore sia stata prospettata con specifico riguardo ad una delle pretese azionate nel giudizio, non è consentito dedurre per la prima volta in cassazione che la incompetenza del primo giudice scaturisce dal cumulo fra il valore di tale domanda con domande diverse, o dal cumulo di altre domande.
Cass. civ. n. 4078/1991
La competenza territoriale in ordine alle controversie di lavoro e previdenziali, nonostante la sua non esatta inquadrabilità nel paradigma del primo e terzo comma dell'art. 38 c.p.c., è inderogabile; pertanto, una volta che sia stata eccepita l'incompetenza per territorio del giudice adito, rientra nel potere-dovere del medesimo l'identificazione del giudice territorialmente competente (ancorché diverso da quello indicato da chi ha sollevato l'eccezione o dalle altre parti), essendo in contrario irrilevante che l'attore abbia aderito all'eccezione sollevata dal convenuto o che quest'ultimo abbia posto in essere una (inamissibile) rinuncia all'eccezione già ritualmente proposta.
Cass. civ. n. 5947/1983
In tema di competenza territoriale i criteri di collegamento vanno individuati con un'indagine che non può limitarsi alle allegazioni dei litiganti, ma deve estendersi, invece, a tutti i fatti che, comunque risultanti dagli atti acquisiti al processo, valgono a determinare la competenza, in quanto questa deve essere ancorata al positivo accertamento del criterio di collegamento operante nel caso concreto, piuttosto che desumersi da una meccanica applicazione del principio di disponibilità delle prove. Pertanto, ove manchi la dimostrazione del criterio di competenza adottato, deve farsi riferimento ai fori alternativi, uno dei quali deve necessariamente prospettarsi in concreto.