Art. 614 – Codice penale – Violazione di domicilio
Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo , ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni [615].
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 38260/2025
In tema di intercettazioni, il decreto autorizzativo di operazioni da effettuarsi con captatore informatico, relativo a reati diversi da quelli previsti dall'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., deve indicare i luoghi di privata dimora suscettibili di captazione, le ragioni per cui si ritiene fondatamente che vi si stia svolgendo l'attività criminosa e i tempi di attivazione del microfono, essendo, invece, irrilevante l'inserimento di ulteriori condizioni eccedenti i limiti normativamente previsti, la cui violazione non inficia, pertanto, l'utilizzabilità dei risultati dell'attività captativa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto utilizzabili le captazioni effettuate nell'abitazione di un indagato, valutando prive di effetti le condizioni afferenti alla predeterminazione dei frangenti e delle modalità dell'azione criminosa, inserite nel decreto autorizzativo, valutate eccentriche rispetto ai limiti legislativamente stabiliti).
Cass. civ. n. 26757/2025
In tema di violazione di domicilio, integra la nozione di luogo di privata dimora la strada di proprietà privata che conduce all'abitazione della persona offesa e destinata al servizio esclusivo della stessa.
Cass. civ. n. 17653/2025
Il delitto di violazione di domicilio concorre con quello di invasione arbitraria dell'altrui proprietà, non sussistendo tra gli stessi un rapporto di specialità.
Cass. civ. n. 14352/2024
Il curatore fallimentare è legittimato a proporre querela per il reato di violazione di domicilio, commesso in danno di un bene di proprietà del fallito, solo ove al suo interno vi abbia svolto, non in modo occasionale, atti della vita privata connessi alla sua attività professionale.
Cass. civ. n. 11746/2012
Nel delitto di violazione di domicilio, l'aggravante della violenza sulle persone presuppone che la violenza si manifesti in uno qualsiasi dei diversi momenti nei quali si estrinseca la fase esecutiva del reato e, pertanto, ricorre anche quando essa non sia usata inizialmente per l'illecita introduzione, ma successivamente per intrattenersi nel domicilio contro la volontà dell'avente diritto.
Cass. civ. n. 27542/2010
Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'ultimo comma dell'art. 614 c.p. (fatto commesso con violenza su persone o cose o da soggetto armato) non è sufficiente un rapporto occasionale tra gli atti di violenza e la violazione di domicilio, ma occorre un nesso teleologico tra le due azioni. Ne consegue che se la violenza è usata non per entrare o intrattenersi nell'altrui abitazione, ma per commettere un altro reato, la violazione è aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 2 stesso codice e il reato è procedibile a querela.
Cass. civ. n. 35166/2005
Integra il reato di violazione di domicilio, ai sensi dell'art. all'art. 614, comma primo, c.p., che equipara l'introduzione invito domino a quella realizzata clandestinamente o con inganno, la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, si ritiene implicita la contraria volontà del titolare dello ius excludendi e nessun rilievo svolge la mancanza di clandestinità nell'agente, il quale frequenti o si ritenga autorizzato a frequentare l'abitazione del soggetto passivo; mentre ricorre l'ipotesi di cui all'art. 614, comma secondo, c.p. — che sanziona chi si trattiene nel domicilio altrui contro l'espressa volontà del titolare — nel caso in cui dette intenzioni diventino illecite solo in un momento successivo all'introduzione nell'abitazione altrui.
Cass. civ. n. 43426/2004
L'abitacolo di un'autovettura non può essere considerato privata dimora, in quanto sfornito dei requisiti minimi indispensabili per potersi risiedere in modo stabile per un apprezzabile lasso di tempo, né tanto meno appartenenza di privata dimora, in quanto non collegato in un rapporto funzionale di accessorietà o di servizio con la stessa.
Cass. civ. n. 21062/2004
La violazione del domicilio (art. 614 c.p.) presuppone la sua esistenza reale ed attuale, con l'esercizio di tutte le attività domestiche che godono della tutela della legge penale. L'attualità dell'uso, cui è collegato il diritto alla tutela della libertà individuale, sotto il profilo della libertà domestica, non implica la sua continuità e, pertanto, non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto, la quale, qualora non sia accompagnata da indici rivelatori di un diverso divisamento, non comporta affatto, di per se sola, la volontà di non tornare ad accedere all'abitazione e meno che mai quella di abbandonare definitivamente il domicilio. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto che integrasse il reato di cui all'art. 614 c.p. la condotta dell'imputato che si era introdotto all'interno di una abitazione, contro la volontà del titolare, effettuando opere di demolizione di un muro seguite dall'apertura di una porta, comunicante con il proprio adiacente studio professionale, il tutto in assenza del proprietario per ricovero ospedaliero dovuto a grave malattia, conclusasi con il decesso).
Cass. civ. n. 31982/2003
Ai fini della configurazione del delitto di violazione di domicilio, per “abitazione” si intende il luogo adibito ad uso domestico di una o più persone; non è tale — difettando del requisito dell'attualità dell'uso domestico — l'appartamento non ancora abitato dal proprietario, tanto più se esso contiene mobili ed effetti personali di pertinenza del soggetto imputato.
Cass. civ. n. 12751/1998
In tema di violazione di domicilio, rientra nella nozione di «appartenenza» di privata dimora il pianerottolo condominiale antistante la porta di un'abitazione. Commette pertanto il reato in questione, nella sua forma consumata e non di semplice tentativo, chi si introduca, invito domino, all'interno di un edificio condominiale sul pianerottolo e avanti alla soglia dell'abitazione di uno dei condomini, avente, come gli altri, diritto di escludere l'intruso.
Cass. civ. n. 1831/1998
Ai fini della individuazione delle condizioni e dei limiti di ammissibilità delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti, rientrano nel concetto di privata dimora tutti quei luoghi che, oltre all'abitazione, assolvano alla funzione di proteggere la vita privata e che siano perciò destinati al riposo, all'alimentazione, alle occupazioni professionali e all'attività di svago, tra cui va ricompreso l'abitacolo di una autovettura adibita, di regola, ai trasferimenti da e per il luogo di lavoro e di svago. È pertanto legittima l'intercettazione di colloqui tra presenti che si svolgono all'interno di un'autovettura quando esista il fondato sospetto, da intendersi come prognosi da formulare con giudizio ex ante all'atto della emanazione del provvedimento di autorizzazione, giacché in tal caso l'interesse all'inviolabilità del domicilio trova il limite della tutela di interessi generali, anch'essi costituzionalmente garantiti, ravvisabili nell'esigenza di esercitare l'azione penale che, ex art. 112 Cost., è obbligatoria.
Cass. civ. n. 879/1997
Deve ritenersi pienamente configurabile il reato di violazione di domicilio, nel caso di abusiva introduzione (o abusiva permanenza) nei locali dello studio di un libero professionista il quale eserciti compiti che si inseriscono in un'attività procedimentale di rilevanza pubblicistica; ed invero, l'esercizio di tali compiti, da parte del libero professionista, non comporta la perdita della qualità di luogo non aperto indiscriminatamente al pubblico del suo studio professionale e non priva il professionista stesso del diritto di escludere dall'ingresso dei propri locali - o di invitare ad allontanarsene - le persone che ritenga di non ammettere, per qualunque motivo non contrario alla legge.
Cass. civ. n. 864/1996
Nella violazione di domicilio, il diritto di querela spetta non solo al proprietario dell'immobile, ma anche a chi, avendone la disponibilità, subisce, con l'introduzione invito domino di altro soggetto, una lesione del diritto di libertà domestica spettantegli in tale sua qualità.
Cass. civ. n. 11277/1994
Ai fini della configurabilità del delitto di violazione di domicilio, la casa da gioco (casinò) gestita in regime privatistico va considerata alla stregua di locale aperto al pubblico per lo svolgimento di attività di natura privata, come bar, negozi ed altri consimili, rispetto ai quali sussiste lo ius excludendi del titolare dell'esercizio, e rientra pertanto nella tutela della norma dell'art. 614 c.p. (Fattispecie nella quale l'imputato si era opposto all'invito di allontanarsi dai locali di accesso al casinò di Saint Vincent rivoltogli dai preposti alla sorveglianza, allo scopo di impedirgli di esercitare l'attività di «prestasoldi» ai giocatori in difficoltà).
Cass. civ. n. 6844/1994
Risponde del reato di violazione di domicilio, chi si introduca o si intrattenga in un esercizio commerciale per minacciare o aggredire o comunque per uno scopo illecito del tutto opposto a quello di usufruire dei servizi offerti dal locale, ritenendosi implicita la contraria volontà del titolare dello ius prohibendi.
Cass. civ. n. 794/1990
Le appartenenze, di cui al primo comma dell'art. 614 c.p., sono costituite dai luoghi accessori a quelli di privata dimora, destinati al loro servizio od al loro migliore godimento. Vi rientra, pertanto, un box in costruzione su terreno costituente esso stesso, per essere situato nell'ambito di giardino recintato, appartenenza della privata dimora della persona offesa.
Cass. civ. n. 15575/1989
In tema di violazione di domicilio, il solo uso di una pistola - giocattolo — qualora si accerti che il fatto non sia stato commesso anche con violenza sulle cose o alle persone — non è sufficiente ad integrare l'aggravante prevista dall'ultima parte dell'art. 615 c.p., la quale richiede il possesso di un'arma effettiva e non solo apparente. (In applicazione di tale principio nella fattispecie è stata annullata la sentenza del giudice di merito poiché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela).
Cass. civ. n. 6401/1988
L'elemento psicologico del reato di cui all'art. 614 c.p. consiste nel dolo generico, cioè nella coscienza e volontà dell'agente di introdursi nell'altrui abitazione contro la volontà di colui che è titolare del diritto di esclusione restandone estraneo, e quindi irrilevante, il fine prepostosi dall'agente (nella specie: intendimento di parlare col coniuge separato e con i figli).
Cass. civ. n. 7864/1987
Per effetto del nuovo principio della parità dei coniugi, la titolarità del domicilio e dello ius prohibendi appartiene indivisibilmente ad entrambi i coniugi e, conseguentemente, perché tale diritto sia legittimamente esercitato, occorre il consenso di entrambi, e, poiché il bene giuridico tutelato è la domus, e non la famiglia nei suoi singoli componenti, commette il reato di violazione di domicilio colui che si introduce nella casa coniugale altrui, durante l'assenza del marito, al fine di avere rapporti carnali con la moglie, dovendosi ritenere che l'introduzione sia avvenuta contro la volontà del marito stesso.
Cass. civ. n. 6962/1987
L'androne di uno stabile integra il concetto di appartenenza e ad esso si estende la tutela prevista dalla legge per la violazione di domicilio.
Cass. civ. n. 2049/1987
È luogo tutelato dall'art. 614 c.p. anche la casa nella quale una persona si prostituisce, poiché non cessa di essere una privata dimora, tanto più in quanto, abolita la regolamentazione della prostituzione, il solo esercizio di essa costituisce un'attività lecita anche se moralmente riprovevole.
Cass. civ. n. 14423/1986
Il termine «palesemente armato», di cui all'ultimo comma dell'art. 614 c.p., deve essere inteso nel senso che le armi siano portate in maniera palese dagli autori della violazione di domicilio, a prescindere dalla percezione o meno delle stesse da parte della persona offesa.
Cass. civ. n. 13941/1986
Ai fini della configurabilità dell'ipotesi aggravata della violazione di domicilio commessa con violenza sulle cose, di cui all'ultimo comma dell'art. 614 c.p., la sussistenza della materialità di tale violenza non deve essere rapportata alla resistenza più o meno intensa che opponga la cosa contro cui viene esercitata o alla precedente integrità di essa, bastando che la violenza sia idonea a rimuovere l'ostacolo che la cosa frapponga all'attuazione dell'azione delittuosa.
Cass. civ. n. 1309/1986
L'elemento psicologico del reato di violazione di domicilio si concreta nella coscienza e volontà dell'agente di introdursi e trattenersi nell'altrui abitazione contro la volontà del titolare del diritto di esclusione, a nulla rilevando il motivo dell'introduzione. Ne consegue che risponde del reato in esame l'imputato che si introduca nella casa della moglie, dalla quale vive separato, senza il suo consenso, per vedere la figlia che era stata affidata alla moglie medesima.
Cass. civ. n. 10745/1985
Lo stabilimento industriale deve ritenersi privata dimora, ai fini del reato di violazione di domicilio perché è il luogo dove l'imprenditore svolge la sua attività lavorativa e dove pertanto ha il diritto di disporre dei locali tutti dell'impresa, non essendo tale diritto escluso dalle limitazioni introdotte dallo Statuto dei lavoratori, e di escludervi le persone a lui non accette.
Cass. civ. n. 410/1985
Ai fini della configurazione del reato di violazione di domicilio, il concetto di privata dimora è più ampio di quello di casa d'abitazione, comprendendo ogni altro luogo che, pur non essendo destinato a casa di abitazione, venga usato, anche in modo transitorio e contingente, per lo svolgimento di un'attività personale rientrante nella larga accezione di libertà domestica. (Nella specie: casa colonica o «casale» su fondo coltivato, utilizzata dal possessore per uso domestico, anche saltuariamente, in relazione alla cura di animali o alla coltivazione stagionale del fondo).
Cass. civ. n. 4879/1984
L'ospitalità dà luogo ad un rapporto del tutto precario che può in qualsiasi momento esser fatto cessare dal titolare dell'abitazione. Pertanto essa non può realizzare a favore dell'ospite una situazione di diritto tutelabile sul piano giuridico. Ne deriva che il soggetto ospitato non ha alcuna legittimazione a mantenere, contro la volontà del titolare dello ius prohibendi, il precario stato di domicilio provvisoriamente assicuratogli in precedenza.
Cass. civ. n. 10531/1983
I pubblici esercizi sono da ritenersi privata dimora, ai fini dell'art. 614 c.p., non solo quando sono aperti al pubblico, ma anche quando, cessato l'orario di apertura, il proprietario si trattenga all'interno per compiere determinate attività (di pulizia, di sistemazione della merce e simili).
Cass. civ. n. 8490/1983
L'esclusione della circostanza aggravante, la cui esistenza determina la procedibilità d'ufficio, non fa venire meno la procedibilità stessa, poiché l'aggravante, pur non potendo influire sulla misura della pena, conserva ogni altro suo effetto ai fini della configurazione del reato. (Fattispecie in tema di violazione di domicilio aggravata dalla violenza alla persona).
Cass. civ. n. 335/1983
Agli effetti del delitto di violazione di domicilio, il diritto di esclusione dall'abitazione può essere fatto valere anche contro il proprietario. (Nella specie: introduzione del marito nella casa coniugale di proprietà comune assegnata alla moglie consensualmente separata).
Cass. civ. n. 11229/1982
Ricorre l'ipotesi dell'introduzione nel domicilio altrui contro la volontà tacita del titolare dello ius prohibendi nel caso di chi si introduca nell'abitazione per un fine illecito, a nulla rilevando la mancanza di clandestinità nell'agente, che frequenti o che debba ritenersi autorizzato a frequentare la casa del titolare di essa per relazioni di parentela, amicizia, affari.
Cass. civ. n. 10601/1982
Poiché la tutela predisposta dall'art. 614 c.p. riguarda chiunque risieda legittimamente in un'abitazione o in altro luogo ad essa equiparabile, qualunque ne sia il titolo (di proprietà, di usufrutto, di abitazione, ecc.), e poiché il diritto all'inviolabilità del domicilio può essere fatto valere anche nei confronti del proprietario o del conduttore dell'immobile, commette violazione di domicilio il proprietario che, avendo ceduto ad altri il proprio alloggio sia pure a titolo precario, vi si introduca contro la volontà del titolare dopo aver scardinato la porta.
Cass. civ. n. 8574/1982
Quando il domicilio è comune a più persone (ad es. membri di una comunità familiare) all'inviolabilità del domicilio hanno diritto tutti i conviventi; perciò il dissenso, espresso o tacito, di uno solo di essi è sufficiente ad integrare la volontà contraria all'introduzione e, quindi, il divieto la cui inosservanza da parte di altri costituisce il delitto di violazione di domicilio. L'introduzione nell'abitazione altrui, in ora notturna, con il consenso della figlia maggiorenne, di persona certamente non gradita (ad es. perché coniugata), con modi inequivocabilmente intesi a non palesarne la presenza, deve ritenersi operata contro la volontà degli altri familiari e quindi integra il delitto di violazione di domicilio.