Art. 30 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

Le disposizioni dell'articolo 96 e della prima parte dell'articolo 98 del codice penale sono applicabili soltanto al sordomuto o al minore che non sono stati ancora condannati al momento dell'attuazione del codice stesso.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale