Art. 585 – Codice di procedura penale – Termini per l’impugnazione

1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:

a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio [127] e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1;
b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2;
c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3.

1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza.

2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:

a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;
b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura [475, 487, 488];
c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza [544] ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito;
d) dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello.

3. Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.

4. Fino a quindici giorni prima [175] dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi, con le forme previste dall’articolo 582. L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.

5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza [173].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 50332/2013

L'omissione dell'avviso di deposito di sentenza (nella specie, di appello) depositata fuori termine è sanata se l'imputato personalmente o altro suo difensore propongono l'impugnazione, in quanto il diritto ad impugnare dell'imputato ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all'interessato anche quando la facoltà del suo esercizio è attribuita al difensore.

Cass. civ. n. 9444/2013

Qualora la conoscenza della sentenza di condanna si realizzi mediante la notifica dell'atto di carcerazione e questa avvenga durante il periodo feriale di sospensione dei termini processuali, i trenta giorni previsti per la presentazione della richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale decorrono dalla fine del periodo feriale di sospensione.

Cass. civ. n. 14991/2012

Al ricorrente in cassazione non è consentito, con i motivi nuovi di cui all'art. 611 cod. proc. pen., dedurre una violazione di legge se era stato originariamente censurato solo il vizio di motivazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo nuovo con cui, pur con riferimento al medesimo capo della sentenza, si era dedotta una nullità di un atto in violazione di una norma processuale, essendo la censura originaria riferita ad un vizio di motivazione per travisamento degli atti in relazione ad un atto mai presentato dalla difesa).

Cass. civ. n. 21039/2011

Il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a), c.p.p. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine, rimanendo irrilevante l'eventualità che il giudice abbia irritualmente stabilito un termine più ampio per il deposito della suddetta motivazione. (In motivazione la Corte ha precisato che laddove si verifichi tale eventualità deve essere comunicato o notificato alle parti legittimate all'impugnazione il relativo avviso di deposito e che da tale comunicazione o notificazione decorre il termine per impugnare).

Cass. civ. n. 1455/2009

In materia di termini per la proposizione della richiesta di riesame (nella specie avverso provvedimento di sequestro preventivo) opera il principio stabilito dall'art. 585, comma terzo, c.p.p., secondo cui, quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, vale per entrambi il termine che scade per ultimo.

Cass. civ. n. 40259/2008

Il termine per proporre l'impugnazione, avverso la sentenza pronunciata in sede di appello, decorre per il P.G., nel caso in cui detta sentenza gli venga comunicata prima della scadenza del termine indicato dal giudice per il deposito, dalla data della comunicazione e non dalla scadenza del detto termine, in quanto i principi di impersonalità dell'Ufficio e di buon andamento della P.A. fanno presumere che, acquisita notizia della esistenza e del contenuto della sentenza, la Procura generale sia in grado di operare "cognita causa" le proprie valutazioni, con la conseguenza che da quel momento decorre il termine per l'impugnazione, non valendo le esigenze di difesa tutelate dagli art. 585, comma secondo, lett. d) e 548, comma terzo c.p.p., a favore dell'imputato contumace.

Cass. civ. n. 35738/2007

In tema di impugnazioni, poiché il termine per la redazione della sentenza non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale, il dies a quo per proporre impugnazione che cada in tale periodo comincia a decorrere dalla fine di esso, e cioè dal 16 settembre.

Cass. civ. n. 30967/2007

In tema di termini di impugnazione, poiché l'art. 585 c.p.p. ne regola la decorrenza con riferimento ad ogni tipo di provvedimento giurisdizionale e non alla sola sentenza dibattimentale, anche all'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere resa all'esito dell'udienza preliminare si applicano i termini in esso previsti, ed in particolare, trattandosi di sentenza emessa in seguito a procedimento in camera di consiglio, il termine di quindici giorni di cui al comma primo, lett. a), che decorre dalla scadenza dei trenta giorni stabiliti dall'art. 424, comma quarto, c.p.p., qualora la motivazione sia depositata entro quest'ultimo termine.

Cass. civ. n. 21894/2007

Il termine per impugnare mediante ricorso per saltum in cassazione il decreto penale di condanna, privo della statuizione in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative degli ordini di demolizione e di rimessione in pristino, è quello di trenta giorni ex art. 585, comma primo, lett. b) c.p.p. e decorre dalla data di comunicazione al P.M. della copia del decreto di condanna. (La Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha altresì affermato che la ricorribilità in cassazione rimane preclusa in caso di revoca espressa o tacita del decreto penale di condanna, posto che, in tal caso, la competenza a provvedere sull'applicazione delle predette sanzioni amministrative compete al giudice dell'opposizione).

Cass. civ. n. 45951/2005

Le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell'impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi e, in particolare, il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585 comma primo lett. a) deve ritenersi applicabile in materia di impugnazione avverso l'ordinanza dibattimentale che abbia determinato la regressione del procedimento. (Fattispecie in tema di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il giudice di pace, dinanzi al quale era stata effettuata una contestazione suppletiva, avendo ritenuto insuperabile la mancanza di autorizzazione a procedere da parte del P.M., aveva disposto la restituzione del processo al titolare dell'azione penale. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M., proposto oltre il termine di quindici giorni dalla lettura dell'ordinanza in udienza).

Cass. civ. n. 24246/2004

La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.

Cass. civ. n. 32301/2003

Ai fini del decorso dei termini per la proposizione dell'impugnazione, la legge attribuisce valore solo ed esclusivamente al verificarsi degli eventi indicati dall'art. 585, comma 2, lett. a), b) e c), per cui nessun rilievo può attribuirsi all'eventuale, erronea applicazione, sull'originale del provvedimento soggetto ad impugnazione, dell'attestazione di passaggio in giudicato, costituendo tale attestazione soltanto un adempimento amministrativo di carattere interno, previsto a tutt'altri fini dall'art. 27 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, approvato con D.M. 30 settembre 1989 n. 334.

Cass. civ. n. 29489/2003

In mancanza di una norma transitoria che disponga diversamente, il deposito della sentenza è regolato dalla norma processuale vigente al momento della pronuncia. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che il termine di deposito di una sentenza resa prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina dettata dal D.L. 1 marzo 1991, n. 60 fosse di trenta giorni, secondo quanto stabilito dall'art. 544, secondo comma, c.p.p.).

Cass. civ. n. 11891/2003

In tema di decorrenza del termine per l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, è applicabile — poiché detta sentenza interviene all'esito di procedimento camerale — la norma di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 585 c.p.p., di talché il termine decorre a far tempo dalla data di notificazione o comunicazione dell'avviso del deposito del provvedimento in cancelleria.

Cass. civ. n. 7357/2000

Qualora la sentenza (nella specie resa all'esito di giudizio abbreviato) sia depositata, dopo la lettura del dispositivo alla presenza dell'imputato e del difensore, nei quindici giorni successivi, il termine per impugnarla decorre, a norma dell'art. 585, comma secondo, lett. c) c.p.p., dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla decisione, anche se all'imputato e al difensore sia stato notificato, quantunque non dovuto, l'avviso di deposito di essa.

Cass. civ. n. 1110/2000

Il termine per l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere prevista dall'art. 424 c.p.p. decorre, quando la motivazione della sentenza sia depositata successivamente alla lettura in udienza del dispositivo (art. 585, comma 2, lett. a c.p.p.), dal momento in cui viene comunicato o notificato l'avviso di deposito, ai sensi dell'art. 128 c.p.p.

Cass. civ. n. 7785/1999

In base alla disposizione transitoria dettata dall'art. 3 della legge 19 gennaio 1999, n. 14, il procuratore generale presso la Corte di cassazione e l'imputato possono esercitare, entro il termine di cui al comma 4 dell'art. 585 c.p.p., la facoltà di «patteggiamento» prevista dai commi 4 e 5 dell'art. 599 dello stesso codice con riferimento ai motivi di ricorso. Tale termine è stabilito a pena di decadenza e le parti non possono raggiungere l'accordo in un momento successivo. Infatti, mentre l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 599 c.p.p. prevede che, in caso di mancato accoglimento della richiesta, «la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento», l'ultimo periodo dell'art. 3 della legge n. 14 del 1999, nello stabilire che, ove la Corte di cassazione ritenga di non poter accogliere la richiesta, quest'ultima e la rinuncia ai motivi perdono effetto, non prevede invece la facoltà di riproporle successivamente.

Cass. civ. n. 6043/1999

In materia di termini per impugnare anche nel caso in cui la sentenza venga pubblicata in udienza mediante lettura di motivazione e dispositivo, qualora l'imputato sia contumace, è comunque nei suoi confronti sempre dovuto l'estratto contumaciale, dalla cui data di notificazione decorre il termine. (La Corte ha precisato che il principio si applica anche alla decorrenza per il difensore, se munito di procura speciale, in forza della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 585, c.p.p. sulla unificazione dei termini di impugnazione in rapporto all'ultima scadenza).

Cass. civ. n. 3135/1999

Anche per i provvedimenti abnormi valgono i termini per l'impugnazione di cui all'art. 585 c.p.p. Infatti l'abnormità del provvedimento, in quanto anomalia che si caratterizza solo per la radicale antinomia con i principi generali dell'ordinamento giuridico, deve essere denunziata con gli stessi mezzi e forme e nei medesimi termini perentori stabiliti per far valere qualsiasi altro vizio o nullità, secondo le norme che disciplinano l'impugnazione ordinaria.

Cass. civ. n. 2087/1999

In tema di termini per impugnare, l'art. 585, comma primo, lett. a), c.p.p., pur formalmente riguardando i provvedimenti camerali e le sentenze accompagnate da contestuale motivazione, deve ritenersi applicabile anche alle ordinanze dibattimentali che determinano la regressione del procedimento. Il relativo termine di quindici giorni decorre dalla lettura del provvedimento in udienza, non essendovi ragione di non applicare nel caso suddetto la previsione dell'art. 585, comma secondo, lett. b), c.p.p., che, seppure pensata per le sentenze con contestuale motivazione, vale a fortiori per le ordinanze dibattimentali. (Fattispecie di impugnazione tardiva da parte del pubblico ministero di una ordinanza dibattimentale con la quale era stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio, ordinanza di cui si denunciava l'abnormità).

Cass. civ. n. 1742/1999

In tema di termine utile per proporre impugnazione, poiché alle diverse modalità di pubblicazione della sentenza conseguono effetti diversificati ai fini della determinazione di tale termine e del suo decorso, la contestuale lettura del dispositivo e della motivazione deve essere formalmente e storicamente certa in tutte le sue componenti. A tal fine, il dato processuale deve ritenersi incontestabile qualora risulti, non solo dalla intestazione della decisione, relativa al dispositivo di sentenza e contestuale motivazione, ma anche dal verbale di udienza. D'altronde, la sottoscrizione del predetto verbale anche da parte dell'ausiliario che assiste il giudice, è volta a garantire — con profili di responsabilità penale per un eventuale falso ideologico — la corrispondenza tra quanto attestato e quanto accaduto. (Fattispecie in cui il ricorrente, assumendo che la motivazione della sentenza, contrariamente a quanto documentalmente attestato, non era stata letta in udienza, deduceva la erroneità dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, pronunciata per tardività del gravame, presentato oltre il quindicesimo giorno).

Cass. civ. n. 1282/1999

È ammissibile, ai sensi dell'art. 111, comma 2, Cost., il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d'appello che — pronunciando in sede di gravame contro il provvedimento del tribunale emesso ai sensi dell'art. 2 octies, comma 7, della legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunto dall'art. 3 del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito nella legge 4 agosto 1989, n. 282 — liquidi il compenso all'amministratore giudiziario di una società di capitali, nominato nel procedimento di prevenzione a seguito di sequestro dei beni previsto dalla legislazione antimafia, in quanto trattasi di provvedimento che risolve con carattere di definitività una controversia relativa a diritto soggettivo. In tal caso il termine per proporre ricorso è di quindici giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p., e decorre dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito, considerato che si verte in ipotesi di provvedimento da adottare con la procedura camerale, in funzione strettamente strumentale e accessoria alle misure di prevenzione, ragione per cui non è applicabile la disposizione dell'art. 680 c.p.p. — richiamato dagli artt. 4, comma 11, della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 a sua volta richiamato dall'art. 3 ter, comma 2, della L. 31 maggio 1965, n. 575 — che regola l'impugnabilità dei provvedimenti aventi ad oggetto misure di prevenzione.

Cass. civ. n. 10384/1998

In caso di sentenza depositata oltre il termine stabilito dalla legge, senza che venga preventivamente indicato un termine diverso per il deposito, il termine per impugnare è quello di trenta giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. b), c.p.p., decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.

Cass. civ. n. 992/1998

È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma secondo, Cost. avverso il decreto della corte d'appello che — pronunciando in sede di gravame contro il provvedimento del tribunale, emesso ai sensi dell'art. 2 octies, comma settimo, della legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunto dall'art. 3 del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito nella legge 4 agosto 1989, n. 282 — liquidi il compenso all'amministratore giudiziario di una società di capitali nominato nel procedimento di prevenzione a seguito di sequestro dei beni previsto dalla legislazione antimafia. A tale conclusione deve giungersi in quanto trattasi di provvedimento che risolve con carattere di definitività una controversia relativa a diritto soggettivo. In tal caso il termine per proporre il ricorso è quello di quindici giorni ai sensi dell'art. 585, comma primo, lett. a) c.p.p., decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito, considerato che si verte in ipotesi di provvedimento da adottare con la procedura camerale, in funzione strettamente strumentale e accessoria alle misure di prevenzione, ragione per cui non è applicabile la disposizione dell'art. 680 c.p.p. — richiamato dagli artt. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 a sua volta richiamato dall'art. 3 ter, comma secondo, della legge 31 maggio 1965, n. 575 — che regola l'impugnabilità dei provvedimenti aventi ad oggetto misure di prevenzione.

Cass. civ. n. 9010/1997

Ai fini della tempestività della proposizione dell'impugnazione, nel caso di imputato presente al dibattimento, il termine per il deposito della sentenza inizia a decorrere dal giorno successivo alla data della lettura del dispositivo; quello per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno (compreso) successivo alla scadenza di quello ordinario di deposito della sentenza medesima; complessivamente perciò sono quarantacinque giorni (o sessanta nel caso di fissazione da parte del giudice di un termine maggiore di deposito), che iniziano a decorrere dal giorno dopo quello della decisione.

Cass. civ. n. 6024/1997

Il ricorso per cassazione con il quale venga denunciata l'abnormità di un provvedimento non può considerarsi sempre soggetto ai limiti temporali previsti dall'art. 585 c.p.p., dovendosi invece ritenere che, avendo esso lo scopo, mediante la dichiarazione e l'accertamento di detta abnormità, di rimuovere situazioni altrimenti insanabili, i limiti in questione possano essere di volta in volta individuati avendo riguardo agli effetti eventualmente prodotti dal provvedimento, malgrado la sua abnormità, ed alla sussistenza di un concreto interesse alla loro rimozione.

Cass. civ. n. 5694/1997

Nel caso di sentenze camerali pronunciate in primo grado o in grado di appello a seguito di giudizio abbreviato, il giudice ha due diverse possibilità qualora l'imputato ed il suo difensore siano presenti: dare lettura del dispositivo subito dopo l'udienza oppure riservare la comunicazione della decisione e depositarla insieme alla motivazione nel termine previsto. Nel primo caso gli effetti della lettura sono del tutto identici a quelli che si verificano nei procedimenti ordinari e, pertanto, se la motivazione viene depositata entro il quindicesimo giorno, opera una presunzione legale di conoscenza del suo contenuto, sicché il termine di trenta giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. b), c.p.p. comincia a decorrere dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla data predetta. Se, invece, per l'assenza delle parti o per decisioni del giudice, non viene data lettura del dispositivo, resta fermo l'obbligo del deposito nei termini e della successiva notificazione dell'avviso, con la conseguenza che il termine di trenta giorni decorre dalla data della notificazione dell'avviso.

Cass. civ. n. 3925/1996

I provvedimenti emessi a seguito di procedimento camerale davanti al tribunale di sorveglianza, ricorribili per cassazione ai sensi degli artt. 666 e 678 c.p.p., devono essere notificati anche al difensore non iscritto nell'albo speciale, sicché pure in tali ipotesi si applica il disposto dell'art. 585, terzo comma, c.p.p., in base al quale quando la decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi quello che scade all'ultimo.

Cass. civ. n. 1169/1996

Con i motivi nuovi la parte impugnante può dedurre ragioni diverse da quelle poste a base dell'originaria impugnazione anche oltre i limiti dell'atto originario fermo restando l'unico limite, in caso di più capi di imputazione, del collegamento con i capi impugnati.

Cass. civ. n. 1708/1995

I «motivi nuovi» a sostegno dell'impugnazione, previsti dall'art. 585, comma quarto, c.p.p. e 167 att. c.p.p., debbono consistere in ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta rivolta al giudice del gravame, peraltro sempre nei limiti dei capi e punti della decisione che sono stati oggetto della impugnazione originaria.

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