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Art. 316 — Presupposti ed effetti del provvedimento

Art. 316 — Presupposti ed effetti del provvedimento

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato [ 535, 592, 691, 692, 694 ], il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo [ 262; 671 c.p.c.] dei beni mobili o immobili dell’imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento [ 514516 ].

1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime .

2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato [ 185 c.p.], la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell’imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.

4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati [ 2745 c.c.], rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 15290/2018

In tema di sequestro conservativo, l’avviso della fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di riesame proposta dall’imputato deve essere dato anche alla parte civile che ha richiesto ed ottenuto l’emissione del relativo provvedimento, al fine di assicurargli la possibilità di esporre le ragioni a sostento della legittimità del provvedimento cautelare emesso in prima istanza. [In motivazione la Corte ha precisato che, qualora non riceva l’avviso, la parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che ha annullato o revocato il sequestro conservativo al solo scopo di far accertare la nullità ex art.178, comma primo, lett.c], cod.proc.pen., conseguente alla lesione del diritto di intervento della parte privata].

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Cass. pen. n. 14637/2018

In tema di sequestro conservativo dei beni dell’imputato richiesto dalla parte civile, ai fini del “periculum in mora” occorre valutare esclusivamente la garanzia patrimoniale del destinatario del provvedimento cautelare, mentre non rileva la eventuale garanzia patrimoniale offerta dal responsabile civile, la cui condanna alla restituzione ed al risarcimento del danno è solo eventuale e in solido, a condizione che venga riconosciuta la sua responsabilità.

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Cass. pen. n. 39524/2016

Il sequestro conservativo va disposto sulla base di un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione delle garanzie patrimoniali del debitore, essendo irrilevante che le stesse possano essere disperse per effetto dell’attività di quest’ultimo o per ragioni indipendenti dalla sua condotta e dovendo essere valutate in senso negativo anche le operazioni che rendano semplicemente più difficile il recupero del credito.

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Cass. pen. n. 14065/2015

E illegittimo il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a tutela di un credito il cui importo non sia stato ritenuto determinabile nemmeno in via approssimativa, essendo tale indicativa quantificazione indispensabile per la verifica della proporzionalità della misura, dell’idoneità dell’eventuale cauzione offerta e della sussistenza del pericolo di dispersione.

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Cass. pen. n. 51147/2014

In sede di riesame di provvedimento che dispone il sequestro conservativo, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del “fumus” del reato è preclusa se sia stato disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato ma non anche quando vi sia la sola richiesta di rinvio a giudizio, poiché quest’ultima è atto della pubblica accusa, mentre la “ratio” della preclusione è collegata ad una valutazione del giudice sulla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l’accusa in giudizio.

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Cass. pen. n. 44809/2013

Il sequestro conservativo va disposto sulla base di un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione delle garanzie patrimoniali del debitore, essendo, invece, irrilevante che le stesse possano essere disperse per effetto dell’attività del debitore ovvero possano venire a mancare per ragioni indipendenti dalla sua condotta.

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Cass. pen. n. 11291/2010

Ricorre il “periculum in mora”, presupposto del sequestro conservativo, se il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l’entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall’altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore da porsi in relazione con la composizione del patrimonio, con la capacità reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo.

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Cass. pen. n. 10057/2010

Spetta al giudice in sede civile, dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna [o, come nella specie, di applicazione della pena su richiesta] la competenza a decidere sulla ripartizione risarcitoria in favore delle parti civili della somma oggetto di sequestro conservativo.

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Cass. pen. n. 43246/2008

Il “periculum in mora” ai fini dell’adozione del sequestro conservativo può essere integrato anche dalla condizione di inadeguatezza del patrimonio dell’imputato rispetto all’ammontare delle pretese creditorie, indipendentemente da un depauperamento allo stesso ascrivibile.

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Cass. pen. n. 45947/2005

Non è configurabile la nullità del sequestro conservativo che sia stato disposto, su richiesta della parte civile, senza il parere del P.M.

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Cass. pen. n. 38710/2004

Tra i crediti a garanzia dei quali il pubblico ministero può chiedere, ai sensi dell’art. 316, comma 1, c.p.p., il sequestro conservativo dei beni dell’imputato non possono comprendersi quelli di natura risarcitoria spettanti, come tali, non allo Stato-ordinamento ma allo Stato-amministrazione, dovendosi invece ritenere che, con riguardo ad essi, la richiesta di applicazione della suddetta misura cautelare possa essere avanzata soltanto dall’amministrazione competente, se ed in quanto costituitasi parte civile [principio affermato, nella specie, con riguardo a crediti per tributi evasi, sovrattasse e interessi di mora, nascenti in favore dell’amministrazione finanziaria dall’avvenuta commissione di reati tributari].

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Cass. pen. n. 598/2004

Sono impignorabili, e quindi insuscettibili di sequestro conservativo di cui all’art. 316 c.p.p., i beni assoggettati al regime del fondo patrimoniale per un debito che il creditore conosceva essere contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Ne consegue che deve ritenersi illegittimo il sequestro conservativo disposto su beni facenti parte di fondo patrimoniale a garanzia di un debito contratto da una società fallita, in quanto necessariamente conosciuto come estraneo ai bisogni della famiglia. [Nella specie la Corte ha anche precisato che è irrilevante il fatto che il debito sia stato contratto prima della costituzione del patrimonio familiare, in quanto la pignorabilità va considerata al momento in cui ha luogo l’esecuzione].

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Cass. pen. n. 34623/2002

Ai fini della validità del provvedimento che dispone il sequestro conservativo non è richiesta la specificazione della somma il cui pagamento la misura cautelare è destinata a garantire, ben potendo la determinazione del suo ammontare, sia ai fini dell’eventuale prestazione di idonea cauzione, sia per evitare il perdurare ingiustificato del vincolo, essere effettuata successivamente dal giudice. Non è, pertanto, configurabile alcuna nullità per la mancata indicazione, nell’ordinanza dispositiva del sequestro conservativo, della somma a garanzia della quale la misura risulta disposta.

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Cass. pen. n. 41210/2001

In tema di sequestro penale, il danaro può essere considerato corpo del reato [ed avere dunque funzione probatoria circa la commissione del reato stesso e circa la sua attribuibilità ad un soggetto] solo come cosa mobile determinata e non come misura del valore di un credito o di un deposito, atteso che, in tale ultimo caso, esso può essere oggetto solo di sequestro preventivo [il cui scopo è quello di impedire che siano aggravate le conseguenze del reato stesso] o conservativo [il cui scopo è quello di impedire la dispersione delle garanzie per le obbligazioni che dal reato possano derivare].

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Cass. pen. n. 37579/2001

Il giudice dell’esecuzione penale è funzionalmente incompetente a deliberare in tema di cose soggette a sequetro conservativo disposto a norma dell’art. 316 c.p.p., in quanto, a differenza del regime stabilito nell’abrogato codice di procedura penale, secondo il quale, dopo la sentenza irrevocabile, l’opposizione di qualsiasi interessato al sequestro conservativo e l’esame delle domande di restituzione costituivano materia di incidente di esecuzione da promuovere dinanzi al giudice penale, il codice di rito vigente attribuisce al passaggio in giudicato della condanna l’effetto di convertire automaticamente il sequestro conservativo in pignoramento, con la conseguenza che la competenza a giudicare domande di terzi intese a contestare il vincolo imposto sul bene è funzionalmente devoluta al giudice civile, dinanzi al quale la domanda va introdotta nelle forme dell’opposizione del terzo al pignoramento.

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Cass. pen. n. 2686/2000

Il P.M. non è legittimato a chiedere il sequestro conservativo per somme dovute a titolo di risarcimento dei danni in favore della parte civile, essendo l’organo dell’accusa facultato, sul punto, unicamente a richiedere la misura cautelare ex art. 316 c.p.p. a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario.

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Cass. pen. n. 1706/1998

Il «processo di merito», che costituisce il limite temporale entro il quale il pubblico ministero può chiedere al giudice il sequestro conservativo, a norma dell’art. 316, primo comma, c.p.p., non può considerarsi esaurito con la sola lettura del dispositivo della sentenza di appello, ma solo con il deposito della sentenza, formalità che conclude il processo di merito. Ed infatti, l’art. 548 c.p.p., relativo al deposito della sentenza di primo grado, applicabile anche al giudizio di appello in forza della generale norma di rinvio di cui all’art. 598 c.p.p., pur essendo collocato tra gli «atti successivi alla deliberazione», è pur sempre appartenente alla fase del giudizio, che pertanto non può dirsi concluso se non al momento del deposito della sentenza.

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Cass. pen. n. 2425/1998

Il sequestro conservativo può legittimamente essere disposto dopo la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero e prima del decreto di rinvio a giudizio da parte del giudice per le indagini preliminari, posto che il processo si instaura con la detta richiesta.

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Cass. pen. n. 1778/1998

In tema di sequestro conservativo, la mancata previsione della revocabilità del provvedimento impositivo di tale misura cautelare non vale a significare che ove si sia omesso di attivare gli ordinari strumenti di gravame non sia possibile richiedere la caduazione del provvedimento stesso. Ogni misura cautelare è infatti contrassegnata da una coessenziale strumentalità non solo al soddisfacimento di una attuale esigenza cautelare ma anche e soprattutto alla sussistenza dei presupposti condizionanti la sua validità. Non è pertanto preclusa la demolizione del provvedimento tutte le volte in cui il giudice ne accerti la illegittimità. [Fattispecie nella quale il sequestro conservativo, disposto su istanza della parte civile nei confronti di tre coimputati, era stato annullato solo nei confronti di due di essi, che avevano attivato la procedura di riesame, per mancanza di indicazione dell’importo del credito a garanzia del quale il provvedimento era stato disposto. Il terzo coimputato aveva quindi chiesto la revoca del provvedimento anche nei suoi confronti e la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso del pubblico ministero avverso l’ordinanza del tribunale che aveva disposto la revoca, ha affermato il principio di diritto sopra riportato].

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Cass. pen. n. 1930/1998

Deve ritenersi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di rigetto della richiesta di sequestro conservativo sui beni dell’imputato se nelle more del procedimento la sentenza che ha riconosciuto il diritto dell’istante al risarcimento dei danni sia divenuta definitiva, perché con il passaggio in giudicato della decisione viene a cessare il periculum in mora e, di conseguenza, la possibilità di adottare provvedimenti cautelari. Le stesse ragioni inducono a ritenere l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 318 c.p.p., nella parte in cui non prevede alcun mezzo di impugnazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
In tema di sequestro conservativo la legge prevede solamente, ai sensi dell’art. 318 c.p.p., la richiesta di riesame avverso l’ordinanza applicativa, ma non prevede alcun mezzo di impugnazione nei confronti del provvedimento di diniego di tale sequestro, con la conseguenza che deve dichiararsi inammissibile il ricorso per cassazione, stante il principio della tassatività dei mezzi di gravame.

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Cass. pen. n. 426/1998

L’adozione del sequestro conservativo da parte del Gip nella fase delle indagini preliminari è esclusa secondo quanto implicitamente stabilisce l’art. 316 c.p.p. [che lo prevede in ogni stato e grado del processo di merito]. La violazione di tale precetto non produce un vizio tale da rendere il provvedimento inesistente o abnorme. Il vizio che ne risulta va inquadrato nella categoria dell’annullabilità, con la conseguenza che il soggetto che vi abbia interesse è tenuto a proporre richiesta di riesame ai sensi dell’art. 318 c.p.p.

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Cass. pen. n. 1770/1997

In tema di sequestro conservativo, la sostituzione del custode dei beni sequestrati rientra nei poteri del giudice penale che procede, fino a quando nell’ambito del procedimento penale non sia stata definitivamente accertata o esclusa la sussistenza del credito a tutela del quale è stata disposta la misura cautelare reale. L’intervento del giudice civile, invece, è previsto solo nel momento in cui, divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, il sequestro conservativo si converte in pignoramento e prende avvio l’esecuzione forzata sui beni secondo le norme del codice di procedura civile.

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Cass. pen. n. 3565/1997

Il pubblico ministero, al di fuori dei casi e dei limiti segnati dall’art. 77 c.p.p. non può, sostituendosi ai soggetti interessati chiedere il sequestro conservativo a tutela di interessi civili. Poiché tale richiesta costituisce esplicazione dell’azione civile esercitata nel giudizio penale la legittimazione alla medesima è riservata a coloro cui il reato ha recato danno ovvero ai loro eredi che possono agire per le restituzioni ed il risarcimento: né la circostanza che detta azione possa essere esercitata nel processo penale comporta delega di esercizio alla parte pubblica.

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Cass. pen. n. 3148/1996

Il provvedimento di sequestro preventivo di un immobile non può essere trascritto nei registri immobiliari; tale formalità, infatti, esula dalle previsioni normative che disciplinano l’istituto, mentre è prevista in tema di sequestro conservativo attese le sue peculiari finalità di conservazione del patrimonio dell’imputato a garanzia dei crediti indicati nell’art. 316 c.p.p.

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Cass. pen. n. 2931/1996

L’amministrazione finanziaria può chiedere il sequestro conservativo di cui all’art. 316 c.p.p. solo se per la violazione tributaria è aperto un procedimento penale e in esso l’amministrazione stessa si sia costituita parte civile; la competenza a disporre il sequestro spetta al giudice che procede per il reato; l’impugnazione contro il predetto sequestro conservativo è quella prevista negli artt. 318 e 324 c.p.p., cioè la richiesta di riesame presso il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento di sequestro. L’amministrazione finanziaria può chiedere l’ipoteca legale o il sequestro conservativo mobiliare di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 4 solo sulla base del processo verbale di constatazione di una violazione tributaria, indipendentemente dalla pendenza di un processo penale e dalla costituzione di parte civile; la competenza ad autorizzare le predette misure spetta al presidente del tribunale competente secondo le regole del codice di procedura civile; l’impugnazione contro dette misure è prodotta davanti al giudice civile. Pertanto, se, pur in pendenza di procedimento penale, sono stati disposti ipoteca legale e sequestro conservativo ai sensi della legge speciale, competente per l’impugnazione è sempre il giudice civile; se, invece, in presenza dei relativi presupposti, è stato disposto sequestro conservativo ai sensi del codice di procedura, penale vigente, competente a conoscere dell’impugnazione è sempre il tribunale designato per il riesame a norma dello stesso codice. [Nella specie la S.C. ha osservato che la disposizione di cui al n. 2 dell’art. 27 cpv. legge n. 4 del 1929, con cui si prevedeva la competenza del tribunale penale ordinario e il rito dell’incidente di esecuzione per le ipotesi di illeciti tributari penali, non è più applicabile per le violazioni commesse dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di rito].

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Cass. pen. n. 2890/1996

Non sussiste la legittimazione del P.M. a chiedere il sequestro conservativo a tutela dell’adempimento delle obbligazioni, derivanti da reati tributari nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, qualora non sia costituita parte civile e produca la relativa istanza, giacché l’art. 316 c.p.p. attribuisce nel primo comma al P.M. il potere-dovere di richiedere il sequestro conservativo solo per ragioni di credito endoprocessuali cioè relative alla cosiddette spese di giustizia e nel secondo comma contempla la facoltà della parte civile [e non della persona offesa] di chiedere il sequestro a garanzia delle obbligazioni civili. Tale esegesi si fonda su in’interpretazione adeguatrice, sul confronto tra la vecchia e la nuova normativa del sequestro conservativo dell’abrogata ipoteca legale, su un ostacolo insormontabile costituito dai criteri di interpretazione letterale e sistematica in virtù dei quali il sequestro conservativo attivato dal P.M. può colpire soltanto il patrimonio dell’imputato [primo comma], mentre quello attivato dalla parte civile anche quello del responsabile civile [secondo comma], sul difforme fondamento dei differenti obblighi della rifusione delle spese cosiddette di giustizia e delle obbligazioni per le restituzioni ed il risarcimento del danno derivanti da reato a norma dell’art. 185 c.p., sull’indifferenziata posizione dello Stato come persona offesa dal reato, quanto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, rispetto alle altre persone offese, sulla previsione, in tema di violazioni finanziarie costituenti o meno reato, [artt. 26 e 27 della legge n. 4 del 1929] della possibilità di richiedere al presidente del tribunale civile l’applicazione dell’ipoteca legale da parte dell’intendente di finanza a tutela del mero aspetto finanziario delle predette, ritenuta compatibile con l’art. 218 disp. coord. c.p.p., e sull’irrazionale predisposizione di una tutela obbligatoria delle obbligazioni civili dell’erario per il pagamento delle somme dovute a titolo di imposte evase, di sovrattasse, penali ed interessi da parte del P.M., quando l’amministrazione finanziaria interessata non si preoccupa neppure di azionare in altra sede le facoltà ad essa concesse e potrebbe non costituirsi parte civile.

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Cass. pen. n. 995/1996

È legittimo il provvedimento di sequestro conservativo emesso su richiesta del P.M. di un quinto dello stipendio spettante ad un dipendente pubblico a garanzia delle somme dovute all’erario a titolo di risarcimento del danno. L’art. 316 c.p.p. riconosce infatti all’Erario una sorta di tutela anticipata attribuendo al P.M. il potere di chiedere, una volta esercitata l’azione penale, il sequestro anche prima ed indipendentemente dal fatto che l’amministrazione dello Stato si sia costituita parte civile.
È legittimo il sequestro conservativo adottato dopo la richiesta di rinvio a giudizio e prima dell’udienza preliminare dal momento che con la richiesta si conclude la fase delle indagini preliminari e si instaura il rapporto processuale tra le parti. Competente ad assumere il provvedimento è il Gip, quale giudice che procede ai sensi dell’art. 317 comma 1 c.p.p.

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Cass. pen. n. 2794/1996

In tema di sequestro conservativo, poiché deve ritenersi che l’ordinamento processuale vigente non prevede la revoca di tale misura cautelare reale, è abnorme l’ordinanza con la quale il tribunale si pronuncia nel merito sull’appello avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari reiettivo dell’istanza di revoca del sequestro conservativo. Ne consegue che una simile decisione [nella specie, di rigetto] deve essere annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, adita su ricorso dell’interessato.

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Cass. pen. n. 2128/1996

Ai sensi dell’art. 316 c.p.p., presupposto indispensabile del sequestro conservativo è il periculum in mora, che ricorre quando esiste una fondata ragione che lasci desumere la mancanza o la dispersione delle garanzie del credito. Ne consegue che la valutazione del rischio potenziale di perdita delle garanzie del credito deve essere ancorata a concreti e specifici elementi riguardanti da un lato l’entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro, e dall’altro la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddittuale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo. [Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva confermato il disposto sequestro conservativo, fondando il proprio giudizio, relativo alla sussistenza del periculum in mora, solo sul rischio di dispersione delle garanzie connesso alla natura del bene oggetto del sequestro — titoli e libretto di risparmio — senza fare alcun cenno alla situazione patrimoniale dell’imputato ed al suo comportamento in concreto assunto].

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Cass. pen. n. 4950/1995

In tema di sequestro conservativo, posto che, ai sensi dell’art. 316, commi 1 e 2, c.p.p., detta misura cautelare può avere ad oggetto soltanto beni che appartengono all’imputato o al responsabile civile, è da escludere che essa possa trovare applicazione con riguardo a beni appartenenti a terzi, ancorché nei confronti di questi ultimi sia stata intentata azione revocatoria fallimentare, non ancora definita.

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Cass. pen. n. 3421/1995

Il pubblico ministero può richiedere il sequestro conservativo solo a garanzia delle cosiddette spese di giustizia, non anche a tutela delle obbligazioni civili a favore dello Stato. [Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, l’amministrazione finanziaria non si era costituita né poteva più costituirsi parte civile nel processo penale, e tuttavia il tribunale del riesame aveva ritenuto che il sequestro chiesto dal pubblico ministero si estendesse anche a garanzia delle obbligazioni tributarie e risarcitorie nascenti dal reato a favore della stessa amministrazione finanziaria. La Suprema Corte ha osservato che il tribunale del riesame non poteva confermare il sequestro nella considerazione che esisteva il pericolo che l’imputato, alienando l’immobile di sua proprietà, disperdesse le garanzie per il pagamento dei tributi evasi; doveva invece accertare se, trattandosi di sequestro attivato dal pubblico ministero, esisteva il presupposto del periculum in relazione al pagamento delle sole spese di giustizia concretamente ipotizzabili].

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Cass. pen. n. 4081/1995

Non sono soggette al limite di parziale impignorabilità, e sono quindi liberamente suscettibili del sequestro conservativo di cui all’art. 316 c.p.p., le somme già percepite dal lavoratore a titolo di crediti di lavoro e in sua libera disponibilità, in quanto sono confuse ormai nel suo patrimonio, mentre l’art. 545 c.p.c., al quale rinvia l’art. 317 c.p.p., fissando il limite di pignorabilità nel quinto di detti crediti, si riferisce alla pignorabilità presso il datore di lavoro. [Fattispecie relativa a sequestro conservativo disposto, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e delle obbligazioni civili nascenti dal reato, su somme erogate — in forza di riparto parziale in procedura fallimentare riguardante società commerciale — a imputato di associazione per delinquere, truffa e falso in bilancio e da costui versate su conto corrente cointestato ad altra persona].

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Cass. pen. n. 2615/1995

Il pubblico ministero non ha il potere di chiedere il sequestro conservativo per la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno cagionato dal reato allo Stato, persona offesa, ma non costituita parte civile; invero rispetto alle obbligazioni civili nascenti da reato non può essere riconosciuta allo Stato una situazione privilegiata rispetto agli altri danneggiati.

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Cass. pen. n. 1467/1995

Per l’applicazione del sequestro conservativo [art. 316 c.p.p.] è richiesta la «fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento» dei crediti indicati. La norma affida la legittimità dell’esercizio del relativo potere cautelare ad una ragionevole, e pertanto, motivata prognosi di perdita della garanzia rappresentata dal patrimonio dell’imputato-debitore, desunta da elementi concreti che ne costituiscano sintomo, quali, ad esempio, la consistenza patrimoniale anche sotto il profilo quantitativo ed in rapporto al valore del credito, manifestazioni di correttezza e slealtà patrimoniale, anche di natura processuale o extraprocessuale, connesse cioè alla natura dei fatti-reato addebitati.

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Cass. pen. n. 24/1995

È ammissibile il sequestro preventivo di cosa già soggetta a sequestro probatorio, purché sussista un pericolo concreto e attuale della cessazione del vincolo di indisponibilità impresso da quest’ultimo, che renda reale e non solo presunta la prospettiva della riconduzione del bene nella sfera di chi potrebbe servirsene in contrasto con le esigenze protette dall’art. 321 c.p.p. [In motivazione, la S.C. ha chiarito: 1] che, quantunque manchi, per le misure cautelari reali, una previsione esplicita come quella codificata, per le misure sulla libertà personale, dalla lett. c] degli artt. 274 e 292 c.p.p., è nella fisiologia del sequestro preventivo, come misura limitativa anch’essa di libertà protette costituzionalmente, che il pericolo debba presentare i requisiti della concretezza e dell’attualità e debba essere valutato in riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione della misura reale e non già nella prospettiva di un’astratta, oltre che incerta nell’an e nel quando, futura possibilità di caducazione del sequestro probatorio; 2] che un pericolo di tale natura è da escludere solo finché il procedimento resti nella fase delle indagini preliminari, nella quale, spettando al pubblico ministero il potere-dovere di restituzione e quello della relativa esecuzione, lo stesso P.M. può ovviare al predetto pericolo, o rivolgendosi in tempo al giudice per le indagini preliminari per il sequestro preventivo, o emettendo direttamente in via d’urgenza e salvo convalida, il relativo decreto, ma che, al di fuori di tale ipotesi e quando sia stata esercitata l’azione penale, è ben possibile che il P.M. – a causa della mancanza di un punto di saldatura tra i due provvedimenti o dei tempi tecnici occorrenti per comunicazioni o notifiche – si venga a trovare nell’impossibilità di attivarsi prontamente per l’applicazione della misura preventiva; 3] che in questi ultimi casi e in altri analoghi non è, ovviamente, richiesto, per l’adozione della misura cautelare reale, che la cessazione del sequestro probatorio e la restituzione delle cose non più necessarie a fini di prova siano già intervenute o già disposte, ma è sufficiente che sussista in itinere la probabilità che ciò accada e che l’imputato riacquisti la libera disponibilità del bene, fermo restando il concorso del pericolo attuale e concreto della protrazione dell’attività criminosa o dell’aggravamento dei suoi effetti].
Le cose sottoposte a sequestro probatorio, quando non sia più necessario mantenerle vincolate a fini di prova, devono essere restituite all’avente diritto, salvo in tre casi, e cioè che il giudice non ne disponga il sequestro conservativo o non le sottoponga a sequestro preventivo, ovvero che non ne ordini la confisca, anche dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione.

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Cass. pen. n. 4316/1994

Come si desume dall’art. 316, comma 2, c.p.p., il sequestro conservativo può essere legittimamente disposto sul bene di un terzo solamente quando questi acquisti la veste di responsabile civile, in relazione ad un’obbligazione civile nascente da reato e sempre che sia stata proposta la relativa azione civile in sede penale nei confronti del detto responsabile, con citazione dello stesso nel processo penale.

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Cass. pen. n. 2620/1994

Il sequestro conservativo e quello preventivo hanno entrambi natura cautelare e quindi è possibile l’applicazione per analogia della disciplina prevista per il primo al secondo. [Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che il Gip fosse competente ad emettere provvedimento di sequestro preventivo successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio, prima dell’invio degli atti al tribunale, secondo quanto previsto dall’art. 317, comma 2, c.p.p. in tema di competenza per il sequestro conservativo].

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Cass. pen. n. 707/1994

In tema di sequestro conservativo, il periculum in mora va valutato, oltre che con riguardo all’entità del credito del richiedente, anche con riferimento ad una situazione almeno potenziale, desunta da elementi certi ed univoci, di depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo. [Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del disposto sequestro conservativo che aveva ravvisato il periculum in mora nella sproporzione tra l’aggressione risarcitoria e le modeste disponibilità economiche dell’imputato il quale, vivendo dei proventi di attività lavorativa dipendente, non offriva garanzie di solvibilità, anche perché i beni della temuta sottrazione consistevano solo nella sua casa di abitazione].
In tema di sequestro conservativo, l’accertamento giudiziale del fumus boni iuris va operato in concreto, avendo riguardo non alla sola pendenza del procedimento penale e alla sussistenza della imputazione, quindi all’astratta configurabilità del diritto di credito del richiedente, ma anche a tutti gli altri elementi già acquisiti, al monento della pronuncia della misura cautelare reale.

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Cass. pen. n. 1391/1994

In tema di violazioni finanziarie costituenti pure reato, la discrezionalità plurima dell’illecito consente l’applicazione dei due concorrenti istituti: quello dell’ipoteca legale, da parte del presidente del tribunale e su istanza dell’intendente di finanza, a garanzia delle obbligazioni tributarie nascenti dall’illecito, e quello del sequestro conservativo, in corso di procedimento penale, nei casi e per le finalità previsti dal codice di rito. Ciò perché l’art. 218 coord. c.p.p. ha abrogato le norme sull’ipoteca legale in relazione ai soli illeciti di natura penale, mentre per quelli di natura finanziaria nulla ha innovato, lasciando che sia ancora applicabile l’istituto dell’ipoteca legale previsto dall’art. 26 L. 7 gennaio 1929, n. 4. L’ipoteca legale soddisfa, dunque, attualmente soltanto esigenze tributarie ed è estranea al procedimento penale, sicché — autorizzatone l’iscrizione da parte del presidente del tribunale — può essere impugnata esclusivamente davanti al giudice civile.

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Cass. pen. n. 368/1994

Il sequestro conservativo, secondo quanto è previsto dall’art. 316, comma 1, c.p.p., non può essere disposto nella fase delle indagini preliminari, ma soltanto nel processo di merito. È legittimo il sequestro conservativo adottato dopo la richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. e prima del decreto di rinvio a giudizio da parte del giudice per le indagini preliminari. Ciò in quanto il rapporto processuale tra le parti, e quindi il processo, si instaura con la richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M.

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Cass. pen. n. 886/1994

La disposizione dell’art. 316, primo comma c.p.p., secondo cui il sequestro conservativo può essere disposto in ogni stato e grado del processo di merito, va intesa nel senso che la suddetta misura cautelare reale non può essere adottata nel corso delle indagini preliminari, né in quello del giudizio di legittimità. [Fattispecie nella quale è stata ritenuta dalla S.C. la ritualità del sequestro conservativo disposto dal giudice dell’udienza preliminare, sul rilievo che questa si colloca senza dubbio nella fase processuale].

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Cass. pen. n. 3197/1994

È legittimo il provvedimento con il quale il giudice autorizza il custode di azioni sottoposte a sequestro conservativo penale ad aderire ad un patto di sindacato di voto. [A sostegno del principio di cui in massima la Cassazione ha osservato, da un lato, che il custode è legittimato ad esercitare il diritto di voto inerente alle azioni e l’adesione ad un patto di sindacato non è altro che una forma procedimentale di esercizio del voto stesso, e, dall’altro, che non può ritenersi — in via generale — la illegittimità, per contrarietà all’ordine pubblico societario, del patto di sindacato di voto, inteso come convenzione meramente obbligatoria, perché esso non è lesivo né della libertà del socio, né dei poteri e della funzione assembleare, mentre un’eventuale invalidità della delibera assembleare assunta con la determinante partecipazione degli aderenti al fatto, non può essere affermata anticipatamente in sede di autorizzazione, dovendo invece esser verificata in un successivo, eventuale, giudizio civile].
In tema di sequestro conservativo penale, nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto beni quali azioni, quote sociali ed aziende, i poteri di controllo e di vigilanza che spettano al giudice penale sul custode, devono svolgersi nel rispetto di due riserve: 1] quella in tema di regolazione dei diritti soggettivi delle parti eventualmente contrapposte, che spetta al giudice civile competente; 2] quella in tema di interessi alle scelte imprenditoriali, che vanno attribuite al custode che ne assume la piena responsabilità, anche agli effetti della normativa penale, comune e societaria. Pertanto il controllo e la vigilanza del giudice sull’operato del custode devono rimanere in termini di stretta legalità ai fini della sola valutazione del rispetto di norme e principi di ordine pubblico, mentre nel merito gli interventi del giudice penale possono solo tendere al divieto di quelle eventuali scelte del custode che — con giudizio ex ante — esulano da ogni forma di discrezionalità tecnico-amministrativa, caratterizzante le gestioni imprenditoriali ed economiche.
In tema di sequestro conservativo, avverso il provvedimento del giudice che non attenga all’imposizione o alla modifica del vincolo cautelare, ma solo alle modalità esecutive ed attuative del vincolo stesso può essere esperito ricorso per cassazione ex art. 666, sesto comma, c.p.p. e non riesame ex art. 318 stesso codice. [Fattispecie relativa all’impugnazione del provvedimento con il quale il giudice di merito aveva autorizzato il custode di azioni sottoposte a sequestro conservativo ad aderire ad un patto di sindacato di voto].

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Cass. pen. n. 5601/1994

L’art. 316, comma primo, c.p.p. riconosce all’Erario dello Stato, per la qualità pubblicistica degli interessi che vi fanno capo, una sorta di tutela anticipata attribuendo al P.M. il potere di chiedere, esercitata l’azione penale ed ancor prima che l’Erario stesso si costituisca parte civile, il sequestro conservativo a garanzia di ogni somma a questo dovuta; in particolare la locuzione “ogni altra somma” che figura nella norma citata ha, in senso letterale e logico-sistematico, una portata generalizzata, comprensiva anche delle obbligazioni di carattere restitutorio e o risarcitorio nei confronti dell’Erario a carico dell’imputato.
Per ottenere il sequestro conservativo non è richiesta la determinatezza attuale dell’importo delle somme da garantire, essendo insita nella misura la determinabilità “ sub specie” del presumibile ammontare da indicare con criterio di approssimazione, oltre che al fine di ritenere proporzionata o meno l’eventuale offerta di cauzione sostitutiva [art. 319 c.p.p.], per giustificare l’entità dei beni da sottoporre a vincolo e quindi per potersi esercitare il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento [art. 606 comma primo, lett. e], in relazione agli artt. 125 comma terzo e 316 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 1468/1993

Ai sensi dell’art. 316 c.p.p., il pubblico ministero è legittimato a richiedere il sequestro conservativo sui beni dell’imputato – ed anche dell’indagato – per garantire il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’Erario dello Stato; la parte civile può chiedere la stessa cautela per il soddisfacimento delle obbligazioni civili conseguenti al reato. L’offeso, come tale, non ha titolo. La misura del P.M. giova anche alla parte civile, ma non vale l’inverso. Pertanto, dal combinato disposto dell’articolo in esame risulta che il P.M. non può chiedere il sequestro conservativo a tutela dell’adempimento delle obbligazioni civili. [Fattispecie relativa ad annullamento di sequestro conservativo, perché illegittimo, su richiesta del P.M. anche a vantaggio delle persone offese dal reato].

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Cass. pen. n. 3969/1992

Mentre il sequestro conservativo disposto a richiesta del P.M. giova anche alla parte civile secondo quanto previsto dal comma terzo dell’art. 316 c.p., per la testualità esplicita di tale disposizione non è possibile ritenere anche l’inverso.

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