Art. 17 – Codice penale – Pene principali: specie
Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1) [la morte];
2) l'ergastolo [22];
3) la reclusione [23];
4) la multa [24].
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
1) l'arresto [25];
2) l'ammenda [26].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 41494/2025
In tema di concorso di persone nel reato, il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 117, secondo periodo, cod. pen. è rimesso alla discrezionalità del giudice, che la esercita avuto riguardo non solo al confronto fra i contributi dell'intraneo e dell'estraneo al reato contestato, ma anche ai criteri generali dettati dall'art. 133 cod. pen., sicché essa può essere esclusa nel caso in cui l'intraneo ha agito nella piena consapevolezza della qualifica del concorrente e della conseguente configurabilità del reato più grave. (Conf.: n. 2167 del 1993,
Cass. civ. n. 37184/2025
In tema di violenza sessuale, la competenza per materia a giudicare del delitto, quando aggravato ai sensi dell'art. 609-ter, ultimo comma, cod. pen. e commesso in danno di un minore degli anni dieci, spetta alla Corte d'assise e non al tribunale in composizione collegiale, a seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 2, lett. b), legge 19 luglio 2019, n. 69, vigente a far data dal 9 agosto 2019, la cui violazione integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente nullità derivata degli atti successivi ex art. 185 cod. proc. pen. e regressione del procedimento. (Fattispecie relativa a fatti commessi nel vigore della nuova disciplina).
Cass. civ. n. 30602/2025
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di primo grado che, data al fatto una diversa definizione giuridica, abbia dichiarato la prescrizione del reato, quando dalla operata riqualificazione discende l'impossibilità di conseguire la condanna dell'imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno nel procedimento penale. (Fattispecie in tema di riqualificazione, operata nella sentenza di primo grado, del delitto di concussione in quello di induzione indebita a dare o promettere utilità).
Cass. civ. n. 30206/2025
Il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui l'esecuzione sia condizionalmente sospesa, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio.
Cass. civ. n. 29717/2025
Il termine per l'estinzione della pena, quando la stessa sia stata condizionalmente sospesa per la terza volta in violazione del divieto di cui all'art. 164, comma quarto, cod. pen., con statuizione poi revocata "in executivis", non decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza, ma da quella in cui la pena, a seguito del provvedimento del giudice dell'esecuzione, è divenuta eseguibile. (In motivazione la Corte ha, altresì, chiarito che le questioni relative all'insussistenza dei presupposti per revocare il beneficio ai sensi dell'art. 168, comma terzo, cod. pen., ad esempio per via del suo consolidamento e della conseguente estinzione del reato, possono essere dedotte solo nel procedimento di esecuzione avente ad oggetto la revoca della sospensione condizionale).
Cass. civ. n. 29331/2025
In tema di prescrizione della pena, qualora l'imputato sia stato rimesso in termini per impugnare la sentenza di condanna, il termine per l'estinzione della sanzione inflitta inizia a decorrere solo dopo l'esaurimento dei successivi giudizi di impugnazione, perché solo all'esito di questi la decisione diviene irrevocabile, ed è a tale data che fa riferimento l'art. 174 cod. pen. per individuare il momento iniziale del periodo di tempo necessario per determinare l'effetto estintivo. (Vedi: Sez U, n. 4460 del 1994,
Cass. civ. n. 25118/2025
In sede esecutiva, è consentita l'applicazione della disciplina della continuazione anche in relazione a reati già estinti, sussistendo l'interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell'art. 671 cod. proc. pen., anche se da essa non derivino immediate e concrete conseguenze rispetto all'entità della pena da espiare, in ragione degli ulteriori effetti che possono conseguirne.
Cass. civ. n. 19949/2025
In caso di condanna per uno dei delitti previsti dall'art. 142 n. 6 l.fall., l'esdebitazione non é ammessa se per tali reati non é intervenuta la riabilitazione del fallito, la cui concessione è di esclusiva competenza del tribunale di sorveglianza, all'esito del procedimento ex art. 683 c.p.p., restando, invece, preclusa al tribunale fallimentare ogni valutazione delle condizioni per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 178 c.p.
Cass. civ. n. 22515/2024
In tema di estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria inflitta per reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il termine decennale di prescrizione - in relazione al quale non sono previste cause di interruzione o di sospensione - cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione, e, dunque, con l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento, che manifesta in maniera univoca la volontà dello Stato di riscuotere il credito.
Cass. civ. n. 21943/2024
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen., l'induzione del pubblico agente postula, in negativo, l'assenza di violenza o minaccia anche implicita e, in positivo, un abuso della qualità o dei poteri che ponga l'indotto in uno stato di potenziale soggezione mediante una richiesta perentoria ed insistita, cui questi cede non perché coartato o vittima di "metus" nella sua espressione più forte, ma nell'ottica di trarre un indebito vantaggio. (Fattispecie cautelare in cui la Corte non ha ravvisato gli estremi della condotta induttiva tentata nella raccomandazione rivolta dal pubblico ufficiale a un collega, intento a contestare infrazioni al codice della strada ad un suo conoscente, consistita in una sollecitazione di poche parole, scevra da promesse o suggestioni, determinativa di alcun vantaggio indebito per il soggetto indotto).
Cass. civ. n. 19784/2024
In tema di riabilitazione, l'elemento ostativo dell'inadempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato presuppone che ne sia accertata la volontarietà rispetto ad un debito liquido ed esigibile, non potendo avere rilievo né il mancato risarcimento necessitato, né quello comunque ascrivibile a situazioni non addebitabili al condannato. (Fattispecie relativa a condannato per delitti i materia di stupefacenti, la cui richiesta di riabilitazione, accompagnata dalla prova del versamento di € 500 effettuato in favore di un'associazione dedita al recupero dei tossicodipendenti, era stata rigettata a cagione della ritenuta esiguità della somma, nella quale la Corte ha annullato il provvedimento reiettivo rilevando che, in assenza di persone offese e di richieste risarcitorie avanzate da enti esponenziali, il giudice - come, peraltro, espressamente richiestogli dal condannato - avrebbe dovuto fornire indicazioni sulla somma da ritenersi congrua, così da consentire al condannato l'integrale risarcimento).
Cass. civ. n. 18866/2024
In caso di condanna per il delitto di associazione per delinquere, può essere ordinata, in presenza di adeguato accertamento della pericolosità sociale, una misura di sicurezza personale ex art. 417, cod. pen., posto che il richiamo ivi previsto ai "due articoli precedenti" deve intendersi riferito agli artt. 416 e 416-bis, cod. pen., e non all'art. 416-ter, cod. pen., introdotto successivamente all'art. 417, cod. pen. e che, pertanto, non lo contemplava.
Cass. civ. n. 17545/2024
Integra il reato di tentativo di frode in commercio anche la sola detenzione, presso i magazzini aziendali, di un prodotto di natura diversa, per origine, provenienza, qualità o quantità, da quella dichiarata, ove si tratti di merce destinata alla vendita. (Fattispecie relativa alla riscontrata presenza, all'interno delle cantine di un'azienda vinicola, di bottiglie di vino Barolo DOCG, prodotto e invecchiato fuori dalla zona di produzione tutelata).
Cass. civ. n. 14653/2024
L'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo.
Cass. civ. n. 3657/2024
La sospensione cautelare facoltativa, prevista dall'art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006, per il caso del magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, impone al giudice disciplinare di valutare la gravità dei fatti ascritti in sede penale, tenendo conto del titolo dei delitti e di tutte le circostanze del caso concreto, ai fini del giudizio circa l'esistenza di una lesione del prestigio e della credibilità dell'incolpato tale da non essere compatibile con l'esercizio delle funzioni, restando escluso che detto organo possa altresì formulare una prognosi circa l'esito del procedimento penale, non essendo attributario del potere di negare, nella sostanza, lo stesso presupposto previsto dalla legge - ossia la sottoposizione a procedimento penale - per l'applicazione della sospensione cautelare in tale ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di rigetto dell'istanza di revoca della sospensione cautelare facoltativa di un magistrato, imputato per il delitto di tentata concussione, avendo rilevato che i fatti emersi dall'istruttoria penale e disciplinare erano stati oggetto di autonoma valutazione ai fini della verifica della sussistenza del fumus del reato contestato, ritenuto di gravità tale da compromettere l'immagine del magistrato ed incompatibile con la prosecuzione dell'esercizio delle funzioni anche in una diversa sede).
Cass. civ. n. 46473/2023
L'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 317-bis cod. pen. nel caso di condanna per i delitti di peculato e di concussione, deve essere applicata anche nel caso di delitto solo tentato, essendo sussistenti, anche in tale ipotesi, le esigenze a presidio delle quali è funzionale la pena accessoria.
Cass. civ. n. 45836/2023
In tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che tale accertamento dovrà, comunque, essere svolto dal magistrato di sorveglianza al momento dell'esecuzione della misura, tenendo conto degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena).
Cass. civ. n. 43559/2023
Il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, essendo posto a tutela dell'ordine economico, si configura anche nel caso in cui la merce recante le anzidette caratteristiche sia messa a disposizione di soggetti intermedi tra produttore e consumatore finale, posto che non v'è ragione di ritenere che gli stessi non siano compresi nel novero dei soggetti tutelati.
Cass. civ. n. 36866/2023
In tema di revoca dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, per la sussistenza di un delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore di tale legge, è sufficiente che, in caso di reato permanente, sia caduto nel quinquennio in oggetto un qualsiasi segmento del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza di revoca del beneficio a seguito dell'intervenuta condanna per il reato di associazione di tipo mafioso accertato nell'anno 2003 fino alla data del 30 novembre 2007).
Cass. civ. n. 32569/2023
In tema di libertà vigilata, il combinato disposto di cui agli artt. 230, comma primo, e 417 cod. pen. impone, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. a pena non inferiore a dieci anni di reclusione, l'applicazione di tale misura per la durata di tre anni, sicché il giudice non è onerato di uno specifico obbligo di motivazione in relazione alla pericolosità sociale del condannato.
Cass. civ. n. 29863/2023
In tema di liberazione condizionale, la revoca del beneficio per la violazione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata presuppone il mancato ravvedimento del condannato, desumibile da trasgressioni che, se costituite da illeciti penali non oggetto di sentenze irrevocabili, possono essere valutate incidentalmente dal tribunale di sorveglianza, fermo restando, in caso di proscioglimento in sede di cognizione, l'esame della rilevanza delle violazioni sulla partecipazione dell'interessato al trattamento rieducativo.
Cass. civ. n. 26348/2023
In tema di riconoscimento dei benefici penitenziari a detenuti in espiazione di pena per reati ostativi cd. di prima fascia ex art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (nel testo previgente alla modifica di cui al d.l. 30 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), la mancata richiesta, da parte del Tribunale di sorveglianza, del parere al Comitato provinciale per l'ordine a la sicurezza pubblica non comporta la nullità della decisione, imponendo, tuttavia, un onere motivazionale rafforzato sull'insussistenza di collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata. (Diff.: n. 1095 del 09/03/1992,
Cass. civ. n. 24873/2023
In tema di misure di sicurezza, dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice.
Cass. civ. n. 24362/2023
In tema di cause di estinzione della pena, il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, concedibile dal giudice esclusivamente sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., è diretto a favorire il ravvedimento del condannato, mediante l'eliminazione di conseguenze del reato suscettibili di compromettere o intralciare la sua possibilità di lavoro. (Conf.: n. 560 del 1995,
Cass. civ. n. 17564/2023
Nel caso di pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione, la durata della pena accessoria secondo il criterio fissato dall'art. 37 cod. pen. va determinata con riferimento alla pena principale inflitta per la violazione più grave, con l'eccezione dell'ipotesi di continuazione fra reati omogenei, nella quale l'identità dei reati unificati comporta necessariamente l'applicazione di una pena accessoria per ciascuno di essi, di modo che la durata complessiva va commisurata all'intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compreso l'aumento per la continuazione.
Cass. civ. n. 12361/2023
In tema di liberazione condizionale, la facoltà di riconoscere il beneficio a soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge 15 marzo 1991, n. 82, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda soltanto le limitazioni in tema di condizioni di ammissibilità, ma non si estende ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alla finalità di conseguire la loro stabile rieducazione.
Cass. civ. n. 5494/2023
In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, alla cui esecuzione è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso per più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, non diviene ineseguibile per effetto dell'estinzione per prescrizione della frazione di pena ascrivibile ad uno dei reati.
Cass. civ. n. 3092/2023
In tema di giudizio abbreviato, è ammissibile l'appello del pubblico ministero avverso sentenza di condanna che, a fronte della contestazione del delitto in forma consumata, lo riqualifichi nella fattispecie tentata, non operando, in tale caso, il limite della prima parte dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il delitto tentato, pur conservando il medesimo "nomen iuris" di quello consumata, costituisce un'ipotesi autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura).
Cass. civ. n. 2875/2023
In tema di misure di sicurezza, a seguito della modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice.
Cass. civ. n. 20169/2022
decorrenza di un nuovo termine - Sussistenza - Applicazione misura non detentiva - Rilevanza - Esclusione. L'arresto del condannato effettuato all'estero, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dallo Stato italiano, costituisce atto idoneo ad interromperne il decorso della prescrizione della pena, in quanto ne determina l'inizio dell'esecuzione e il computo "ex novo", a nulla rilevando la successiva scarcerazione del condannato per mancata applicazione di una misura detentiva da parte dell'autorità giudiziaria estera.
Cass. civ. n. 39093/2013
Integra il reato previsto dall'art. 517 cod. pen. la vendita di oggetti realizzati con materie prime italiane, ma completamente rifiniti all'estero e corredati dalla dicitura "Made in Italy" per la potenzialità ingannatoria dell'indicazione sul luogo di fabbricazione del prodotto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di portafogli confezionati in Romania con pelle italiana, e recanti stampigliatura "Genuine Leather - Made in Italy").
Cass. civ. n. 39292/2008
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessario che il fatto commesso dall'estraneo costituisca comunque reato anche in mancanza della qualifica rivestita dall'autore principale. Ne consegue che, quando l'azione del concorrente è di per sé lecita e la sua illiceità dipende dalla qualità personale di altro concorrente, trova applicazione la norma generale sul concorso di persone, di cui all'art. 110 c.p. (Fattispecie relativa a falsità materiale in atto pubblico consistita nella sostituzione, in un verbale, degli estremi identificativi di una autovettura, operata da un ufficiale dei carabinieri in concorso con un privato cittadino ).
Cass. civ. n. 2003/2008
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, deve escludersi la natura di reato di pericolo del delitto di cui all'art. 517 c.p., in quanto il bene tutelato non è l'interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma è l'interesse generale concernente l'ordine economico, sicché il mettere in vendita o porre altrimenti in circolazione prodotti con segni mendaci costituisce già una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali.
Cass. civ. n. 4351/2004
In materia alimentare, anche dopo la trasformazione in illecito amministrativo delle sanzioni previste dalla legge 13 febbraio 1990 n. 26 sulla tutela della denominazione d'origine «prosciutto di Parma» la consegna di un diverso tipo di prosciutto integra il delitto previsto dagli artt. 515 e 517 bis c.p., in quanto la disposizione codicistica ha come oggetto la tutela del leale esercizio del commercio e conseguentemente l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, così come quello del produttore a non vedere i propri prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.
Cass. civ. n. 930/2004
Deve ravvisarsi condotta idonea ad integrare il delitto di concussione tentata nell'attenzione del pubblico ufficiale preposto all'accertamento delle evasioni fiscali nei confronti di un contribuente attuata con modalità anomale di convocazione e con domande subdole, ancorché non accompagnata da una esplicita richiesta di danaro, costituendo tale comportamento non la premessa tipica di accertamenti legittimi, bensì una minaccia di procedere a tali accertamenti, finalizzata a pretermetterli in cambio di una ricompensa illegittima, sebbene non ancora precisata.
Cass. civ. n. 39705/2003
L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva non si estingue per il decorso del tempo ex art. 173 c.p., atteso che quest'ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali.
Cass. civ. n. 11464/2001
La conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato, anche se poi non concretamente eseguita, costituisce un vero e proprio atto di esecuzione impeditivo della estinzione della pena per prescrizione.
Cass. civ. n. 31/2001
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 c.p., nella parte in cui, ai fini della concessione del beneficio della non menzione di condanna successiva a sentenza di patteggiamento, considera quest'ultima come «prima condanna», non essendo tale equiparazione né irragionevole, né contrastante con le finalità rieducative della pena.
Cass. pen. n. 1147 del 3 maggio 2000
In tema di riabilitazione, l'adempimento delle obbligazioni civili ha valore dimostrativo dell'emenda del condannato, onde la stessa non può essere concessa se il richiedente si sia limitato semplicemente ad affermare di non essere riuscito a reperire le parti offese, anche perché a tale impossibilità potrebbe ovviarsi mediante un'offerta reale.
Cass. civ. n. 8635/1999
In tema di concussione, poiché l'elemento materiale del reato è integrato in ogni caso in cui la condotta intimidatrice del pubblico ufficiale sia idonea a incidere sulla libera formazione della volontà del privato, deve riconoscersi la sussistenza di tale ipotesi criminosa nella ipotesi in cui alcuni finanzieri, nel corso di verifiche fiscali, avevano indotto diversi imprenditori a corrispondere somme di denaro facendo leva sulla minaccia, più o meno esplicita, che, diversamente, avrebbero prolungato la verifica a tempo indeterminato, pur in mancanza della necessità di svolgere ulteriori accertamenti.
Cass. civ. n. 5116/1998
In tema di distinzione tra i reati di corruzione e concussione, elemento determinante è l'atteggiamento delle volontà rispettive del pubblico ufficiale e del privato e conseguentemente del tipo di rapporto che si instaura tra i due soggetti. Nella corruzione le due volontà si incontrano su un piano pressoché paritario, ciascuna perseguendo - in modo deviato ma libero - il risultato cui il soggetto tende. Nella concussione, invece, il pubblico ufficiale strumentalizza la propria autorità e il proprio potere per coartare la volontà del soggetto, facendogli comprendere che non ha alternative rispetto all'aderire alla ingiusta richiesta sicché lo stato d'animo del privato è caratterizzato da senso di soggezione rispetto alla volontà percepita come dominante. Tale ultimo schema è rinvenibile anche nella c.d. concussione ambientale, situazione che è caratterizzata dall'esistenza di una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta da entrambe le parti, che il pubblico ufficiale fa valere e che il privato subisce, nel contesto di una «comunicazione» resa più semplice nella sostanza e più sfumata nelle forme per il fatto di richiamarsi a condotte già «codificate». Peraltro, perché sia integrata tale particolare figura di concussione, occorre pur sempre che una siffatta comunicazione esista, dal momento che, diversamente, il privato non potrebbe percepire l'esistenza del riferimento a prassi illecite diffusamente seguite e non resterebbe di conseguenza condizionato nelle sue scelte. (Fattispecie in cui è stata esclusa la concussione ambientale, e ritenuta invece la ipotesi della corruzione, in una situazione di sistematico pagamento di tangenti da parte di imprenditori appaltatori di opere pubbliche, nella quale, in un contesto di un sempre crescente flusso delle commesse, venivano privilegiati gli imprenditori disposti a pagare le tangenti con conseguente disattivazione dei meccanismi della libera concorrenza).
Cass. civ. n. 1605/1998
Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, ove siano inflitte congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, la possibilità di prescrizione della seconda è collegata soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto. Pertanto la pena dell'ammenda si prescrive se è prescritta la pena congiunta dell'arresto e, viceversa, non si può ritenere prescritta qualora l'esecuzione della pena dell'arresto sia iniziata nel termine previsto.
Cass. civ. n. 3621/1997
Ai fini della sussistenza del reato di concussione, non costituisce costrizione l'emanazione di una circolare interpretativa di una legge, quando si tratti di uno strumento legittimo destinato a disciplinare l'attività degli uffici cui è indirizzato, e pertanto inidoneo a determinare uno stato di soggezione nelle persone che in concreto vi danno attuazione. (Fattispecie di rigetto della richiesta di sequestro preventivo delle pratiche Inps relative a cittadini della ex Jugoslavia vantanti il diritto a pensione sulla base del servizio militare svolto in Italia, in relazione ai reati di concussione e di abuso di ufficio contestati sulla base di una circolare del 18 novembre 1976, interpretativa della L. 30 aprile 1969, n. 153 sulla Revisione degli ordinamenti pensionistici, emanata da uno degli imputati mentre era Sottosegretario al Ministero del Lavoro, circolare che avrebbe indotto i presidenti pro tempore dell'Inps a corrispondere tali pensioni allo scopo di compiacere politici e sindacati).
Cass. civ. n. 3403/1997
Gli enti fieristici hanno una base ordinamentale espressa da normative dello Stato e delle regioni, da regolamenti, da provvedimenti generali nonché da provvedimenti di autorizzazione e di controllo; d'altro canto svolgono attività contrassegnate dalla presenza di fini sociali, che impongono per l'ente una sottrazione della libera disponibilità dei fini operativi e l'imposizione di obiettivi che vanno oltre l'ambito degli interessi di apprezzamento privatistico. L'amministratore di un siffatto ente è pertanto incaricato di un pubblico servizio e la condotta del medesimo il quale si avvalga nella sua qualità, derivante dal suo inserimento nell'organizzazione, o dei suoi poteri, attinenti alla base ordinamentale del suo ufficio, per condizionare la volontà del privato ad accettare le sue pretese, configura il reato di concussione. (Fattispecie relative all'Ente Fiera di Vicenza).
Cass. civ. n. 4374/1996
Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 c.p., si consuma nel momento in cui l'opera o il prodotto vengano posti in vendita o messi in altro modo in circolazione, sicché l'elemento oggettivo di esso va ritenuto sussistente sia quando si sia realizzata la materiale traditio della cosa dal venditore all'acquirente, sia quando vi sia stata un'attività prodromica alla vendita, che abbia comportato la messa in circolazione della cosa stessa. Non è ipotizzabile, pertanto, il reato de quo nel fatto della presentazione alla dogana, per lo sdoganamento, di una partita di merce, non essendo la presentazione medesima comparabile ad un atto di messa in vendita della merce e non ne comporta la messa in circolazione, dovendosi per «circolazione» intendere ogni atto diffusivo della merce stessa, né lo sdoganamento è - di per sé - atto prodromico alla vendita o messa in circolazione.
Cass. civ. n. 1620/1996
In tema di liberazione condizionale, alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 25 maggio 1989 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 177 c.p. nella parte in cui, in caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale, nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo), in caso di revoca della liberazione condizionale deve escludersi la possibilità di rifiutare al condannato una sia pur minima riduzione della pena detentiva originaria.
Cass. civ. n. 5809/1995
Poiché le persone malate ed i loro familiari si trovano particolarmente indifesi di fronte al medico preposto al pubblico servizio sanitario, dalle cui prestazioni dipende la conservazione di beni fondamentali, quali la salute e, in determinati casi la stessa vita della persona, anche la sola richiesta di compensi indebiti da parte di detto medico acquista, in tale situazione quell'efficacia quantomeno induttiva sufficiente ai sensi dell'art. 317 c.p. per la sussistenza del reato di concussione.
Cass. civ. n. 5427/1995
L'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) punisce la riproduzione integrale, emblematica e letterale del segno distintivo o del marchio (contraffazione) ovvero la riproduzione parziale di essi, realizzata in modo tale da potersi confondere col marchio o col segno distintivo protetto (alterazione). Ai fini del delitto di cui all'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), invece è sufficiente che i nomi, marchi o segni distintivi, portati dai prodotti posti in vendita, risultino semplicemente ingannevoli, per avere anche pochi tratti di somiglianza con quelli originali, della cui morfologia siano, comunque, solo imitativi e non compiutamente riproduttivi. (Fattispecie ex art. 474 c.p. relativa alla detenzione per la vendita di capi di abbigliamento recanti il marchio «Ralph Lauren» contraffatto).
Cass. civ. n. 2167/1994
In tema di mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, l'art. 117, secondo comma, c.p., con l'espressione «. . . il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena», lascia al giudice ampia discrezionalità nell'applicare l'attenuante predetta, collegata anche ai criteri generali dettati dall'art. 133 c.p. e non soltanto al risultato del confronto dei rispettivi apporti dell'intraneo, e dell'estraneo, al reato specifico contestato. (Nella specie, relativa a diniego dell'attenuante, il ricorrente sosteneva un criterio di automatismo nell'applicazione della stessa, mentre il giudice di merito aveva logicamente motivato sul punto dell'inopportunità della concessione con riferimento alla elevatissima intensità del dolo manifestata nella partecipazione al reato di contrabbando militare).
Cass. civ. n. 2125/1993
Il mancato adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato non è ostativo alla concessione della riabilitazione quando derivi dall'impossibilità di prestare le dette obbligazioni, ossia quando il condannato dimostri di non essere in condizioni di effettuarne l'adempimento — nel senso che, pur non essendo indigente, non dispone di mezzi economico-patrimoniali sufficienti al riguardo — o quando le parti offese rinunciano al risarcimento o siano irreperibili. La dichiarazione di fallimento del debitore e la successiva sua ammissione al concordato fallimentare, poi omologato ed eseguito, costituiscono prova dello stato di insolvenza dello stesso e della di lui impossibilità di adempiere in maniera integrale anche le obbligazioni civili nascenti dal reato.
Cass. civ. n. 1145/1993
Affinché le condanne per fatti posteriori a quelli cui si riferisce l'istanza di riabilitazione possano essere ritenute preclusive di quest'ultima, è necessario che il giudice conduca una penetrante indagine sui fatti posti a base di tali procedimenti indicando gli specifici elementi da cui è tratto il giudizio dell'assenza del ravvedimento del riabilitando, fondato su un ragionamento esauriente, ancorché sintetico e immune da fratture logiche. (Nella specie è stato ritenuto corretto il rigetto dell'istanza di riabilitazione, motivato non già con il meccanico riferimento a condanna successiva ai fatti cui l'istanza si riferiva (peraltro coperta da amnistia), quanto alla sua sintomaticità dell'assenza di prove di buona condotta, avvalorata anche dalla radiazione dell'istante dell'albo professionale).
Cass. civ. n. 10650/1992
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto di patteggiamento non può essere il beneficio di cui all'art. 175 c.p., essendo la non menzione della condanna nei certificati del casellario giudiziale spediti a richiesta degli interessati concessa ope legis dell'art. 689, comma secondo, c.p.p., il quale esclude la menzione, tra le altre, delle sentenze previste dall'art. 445 c.p.p.
Cass. civ. n. 7452/1992
In tema di concussione, in tutti i casi in cui il privato ricavi anche un indebito vantaggio, il giudice dovrà valutare, ai fini, appunto, della qualificazione giuridica del fatto come concussione, se il lucrum captandum sia soltanto la necessaria conseguenza dell'eliminazione del damnum ingiusto, o se, invece, costituisca la finalità esclusiva, o prevalente, del favore offerto dal pubblico ufficiale od a lui richiesto. (Nella specie i giudici di merito avevano ritenuto che il privato era stato costretto a pagare una tangente per ottenere il pagamento di quanto dovutogli da un comune non già per procurarsi il vantaggio di non attendere il proprio turno nel riscuotere il credito, non essendovi, in pratica, nessun turno, ma per evitare che la riscossione fosse rinviata sine die, ed avevano qualificato il fatto come concussione; qualificazione ritenuta corretta dalla Cassazione che ha enunciato il principio di cui in massima).
Cass. civ. n. 5522/1992
Il richiamo operato dall'art. 117 c.p. alle condizioni o qualità personali del colpevole o ai suoi rapporti con l'offeso non si riferisce ad uno qualsiasi dei concorrenti, ma ad un concorrente che agisca in maniera analoga a quella che, nei casi di esecuzione monosoggettiva dell'illecito, contraddistingue l'autore. Tra le persone che concorrono nel reato occorre perciò operare una distinzione a seconda che si tratti di concorrenti che agiscono nello stesso modo che se fossero gli attori esclusivi del fatto criminoso ovvero di concorrenti che restano in una posizione subordinata ed accessoria: se l'intraneo rientra nella prima categoria, si ha mutamento del titolo del reato; altrimenti la qualità di intraneo non determina alcuna modificazione sulla qualificazione giuridica del fatto. (Fattispecie di concorso nel reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 c.c.).
Cass. civ. n. 4161/1991
La norma di cui all'art. 117 c.p. trova applicazione nell'ambito di tutto il diritto penale e non solo in quello del codice penale, trattandosi di disposizione che disciplina ipotesi di concorso di persone in reati che richiedono l'esistenza di una speciale qualifica o funzione da parte del soggetto attivo del reato. (Applicazione in tema di concorso di soggetto privato nel reato proprio del militare appartenente al Corpo della Guardia di Finanza previsto dall'art. 3 della L. 9 dicembre 1941, n. 1383).
Cass. civ. n. 1454/1991
La revoca dell'indulto va disposta quando si sia avverata la condizione risolutiva prevista dal decreto di clemenza e non anche quando si tratti di ricondurre nei limiti di legge l'indulto applicato con separati provvedimenti in misura complessivamente superiore a quella dovuta. Infatti l'applicazione unitaria del beneficio in sede di cumulo, ai sensi dell'art. 174, comma secondo, c.p., si sovrappone e si sostituisce all'insieme delle applicazioni separate, le quali restano assorbite senza necessità di un formale provvedimento di revoca.
Cass. civ. n. 9584/1989
L'oggetto giuridico del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 c.p., non consiste nella tutela del marchio, bensì in quella dell'ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva sostenuto l'insussistenza del reato di cui all'art. 517 c.p. poiché il marchio in questione non era tutelabile in quanto ignoto).
Cass. civ. n. 11119/1985
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, l'art. 517 c.p., tutela l'onestà degli scambi commerciali: pertanto è sufficiente ad integrare la condotta criminosa l'uso di un nome o marchio che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.
Cass. civ. n. 242/1972
I militari e gli estranei alle Forze Armate che, in concorso tra loro, commettono atti di violenza e resistenza contro appartenenti all'Arma dei Carabinieri superiori in grado, rispondono tutti, a norma dell'art. 117 c.p., del reato militare di insubordinazione con violenza, e non dei reati comuni di resistenza e di violenza a pubblico ufficiale. Non si tratta, infatti, di fattispecie giuridiche diverse, ma di fattispecie sostanzialmente analoghe, che differiscono tra loro solamente per quanto concerne il soggetto passivo della violenza (che nell'una è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, mentre nell'altra è un superiore non necessariamente pubblico ufficiale), e per quanto concerne il dolo specifico dell'opposizione ad atti di ufficio (che è richiesto nella prima fattispecie e non anche nella seconda). Per il principio di specializzazione contenuto nell'art. 15 c.p., la norma relativa al reato militare deroga a quella generale relativa ai delitti di resistenza e di violenza a pubblico ufficiale.
Cass. civ. n. 2499/1969
Il delitto di cui all'art. 517 c.p. è un reato di pericolo, nel quale l'obiettività giuridica è data dalla tutela dell'ordine economico, che deve essere garantito dagli inganni tesi ai compratori mediante l'uso di nomi, marchi e segni distintivi, che pur se non contraffatti, possono indurre in errore i compratori sull'origine, la provenienza e le qualità del prodotto. Basta, quindi, che l'inganno sia soltanto possibile in rapporto alla media dei compratori, i quali nel corso dei consueti acquisti e specialmente nei loro quotidiani rapporti con i venditori al dettaglio o con i gestori di pubblici esercizi, per la celerità e la scarsa ponderazione che caratterizzano tali rapporti, possono con grave facilità essere tratti in inganno. È in relazione a siffatto abituale atteggiamento del medio consumatore, il quale non porta il suo controllo su tutto ciò che è scritto nelle etichette apposte sulle bottiglie dalle quali gli vengono servite le bevande, che deve essere valutata l'attitudine del senso mendace a trarlo in inganno.