Art. 2935 – Codice civile – Decorrenza della prescrizione
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere [387, 428, 480, 495, 502, 526, 591, 606, 619, 624, 761, 763, 775, 848, 1073, 1442, 1449, 1495, 1541, 1667, 1669, 1797, 2880, 2903, 2957; l. camb. 94; c. nav. 383, 395, 418, 438, 487, 547, 979, 995].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1923/2025
In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto.
Cass. civ. n. 602/2025
A fronte di una sentenza che, accertata la nullità del termine, dispone la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine quinquennale di prescrizione del diritto dell'INPS al versamento dei contributi omessi e del correlato diritto del lavoratore alla cd. regolarizzazione contributiva decorre - in entrambi i casi - dalla scadenza del termine dichiarato nullo, e non dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della nullità.
Cass. civ. n. 21915/2024
In tema di tasse automobilistiche, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, e la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto, in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Cass. civ. n. 20427/2024
In tema di rapporti di lavoro contrattualizzato, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione del pagamento indebito - eseguito dal datore al lavoratore per il caso di mancanza originaria (e non sopravvenuta) della causa solvendi - decorre dal momento dell'erogazione e non da quello dell'accertamento dell'illegittimità del pagamento a seguito di verifiche esperite dalla P.A. (Principio espresso in relazione ad un'ipotesi nella quale l'emersione dell'indebito veniva riscontrata in sede di ricostruzione della carriera del dipendente).
Cass. civ. n. 14312/2024
In tema di tassa di circolazione dei veicoli, il termine di prescrizione triennale inizia a decorrere dal momento in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, poiché, in virtù del principio generale sancito dall'art. 2935 c.c., non può farsi decorrere la prescrizione sino a quando non sia scaduto il termine di sessanta giorni, all'esito del quale l'atto presupposto diviene definitivo per mancata impugnazione.
Cass. civ. n. 12284/2024
L'art. 2, comma 58, l. n. 350 del 2003, pone a carico dell'amministrazione finanziaria l'obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; tale obbligo, la cui violazione è rilevabile d'ufficio dal giudice, cessa dopo un decennio, pari ad un nuovo periodo di prescrizione, decorrente dall'entrata in vigore della legge stessa (1° gennaio 2004).
Cass. civ. n. 11218/2024
I contributi INAIL si prescrivono in cinque anni ex art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, con inizio della decorrenza, quanto alla prima rata dall'inizio della lavorazione e, per le rate successive, dal 16 febbraio di ogni anno, ai sensi degli artt. 28 e 44 del d.P.R. n. 1124 del 1965, posto che alla suddetta data il datore deve calcolare il premio anticipato per l'anno in corso, sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente e il relativo conguaglio.
Cass. civ. n. 9756/2024
In tema di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione.
Cass. civ. n. 8543/2024
In tema di responsabilità professionale del notaio, la trascrizione di un atto poi dichiarato inefficace non costituisce illecito permanente, in quanto l'eventuale pregiudizio subito dal terzo non è conseguenza della trascrizione, in sé legittima, ma dell'atto inefficace in base al quale si è proceduto ad essa, sicchè la prescrizione del diritto al risarcimento del danno che si assume causato a terzi dal notaio è soggetta al termine di cui all'art. 2947 c.c., decorrente non dalla cancellazione della formalità, ma dal compimento dell'atto e della correlata pubblicità nei registri immobiliari.
Cass. civ. n. 7429/2024
In tema di compensi professionali, in ipotesi estinzione del processo amministrativo per mancata presentazione di istanza di prosecuzione ex art. 9 della l. n. 206 del 2005, la prescrizione del credito professionale dell'avvocato, del procuratore o del patrocinatore legale decorre dalla data di pronuncia del decreto con cui viene dichiarata la perenzione del ricorso e l'estinzione della causa e non dalla scadenza del termine biennale dall'iscrizione dinanzi al giudice amministrativo entro il quale doveva essere proposta istanza di prosecuzione poiché in tal caso l'estinzione del giudizio va dichiarata dal giudice e, pertanto, prima dell'adozione del decreto e della sua definitività, il rapporto processuale è ancora pendente e non può considerarsi automaticamente esaurito il rapporto professionale.
Cass. civ. n. 6947/2024
In tema di risarcimento del danno per responsabilità professionale, la prescrizione decorre dalla effettiva verificazione del danno risarcibile, quale conseguenza riconducibile causalmente al comportamento del professionista evocato in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza, che aveva respinto la domanda per l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno da evizione del diritto di proprietà superficiaria su un immobile, ritenendo la sua decorrenza dall'avvio del piano di apposizione dell'uso civico sull'immobile e non, invece, dall'esito positivo di detto procedimento, cui era conseguita l'acquisizione al demanio pubblico).
Cass. civ. n. 3997/2024
In tema di sanzioni amministrative, la violazione della messa in uso di apparecchi non conformi alle prescrizioni tecniche costituisce un illecito a carattere permanente, assumendo rilievo la persistente volontà dell'agente di mantenere il suindicato uso.
Cass. civ. n. 3523/2024
In materia di cumulo della pensione di anzianità con il reddito da lavoro autonomo di cui all'art. 10, comma 6, d.lgs. n. 503 del 1992, l'esecuzione del pagamento della prestazione in misura eccedente, di volta in volta, i limiti posti dalla legge a tale cumulo concretizza un pagamento indebito, e da essa, e non già dalla presentazione della dichiarazione dei redditi a fini Irpef prevista dal medesimo art. 10, inizia a decorrere la prescrizione della pretesa dell'ente previdenziale a recuperare le maggiori somme erogate, identificandosi il fatto costitutivo di tale pretesa nel pagamento in misura superiore ai limiti di legge.
Cass. civ. n. 2725/2024
In tema di danni lungolatenti da emotrasfusione, il momento della contrazione della malattia è di per sé irrilevante a fini risarcitori; quanto ai successivi momenti, la manifestazione di sintomi incidenti sull'integrità fisica può radicare il diritto al risarcimento del danno biologico, mentre l'acquisita consapevolezza della specifica e grave patologia diagnosticata, eventualmente anche precedente all'apparizione dei sintomi, può far sorgere il diritto al risarcimento del danno morale da sofferenza.
Cass. civ. n. 2375/2024
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti nella fase di vita prenatale del danneggiato, a causa dell'assunzione da parte della gestante di farmaci ad effetti teratogeni contenenti talidomide, decorre, di regola, dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 1 della l. n. 229 del 2005, salvo che il danneggiante provi, anche in via presuntiva, che la consapevolezza del danneggiato circa il nesso causale tra l'assunzione del farmaco e la condizione di disabilità o la menomazione era maturata in epoca anteriore.
Cass. civ. n. 199/2024
Il diritto di rivalsa della pubblica amministrazione per le spese relative agli interventi di bonifica e ripristino ambientale eseguiti, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 (e, successivamente, degli artt. 242, 244 e 250 del d.lsg. n. 152 del 2006), si rapporta a un'obbligazione ex lege, di natura indennitaria e non risarcitoria, gravante sul responsabile dell'inquinamento, e conseguentemente soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di effettuazione dei relativi esborsi.
Cass. civ. n. 36197/2023
La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.
Cass. civ. n. 36108/2023
In ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi anteriormente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6549 del 2020, la nullità del patto fiduciario, non concluso in forma scritta benché avente ad oggetto il ritrasferimento di un bene immobile, consentiva, in mancanza di azioni contrattuali, la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., divenuta, invece inammissibile, a seguito di tale pronuncia (che ha escluso la suddetta nullità), in considerazione dell'esperibilità di un'ordinaria azione contrattuale di adempimento (o di risoluzione per inadempimento), il cui termine di prescrizione non può considerarsi iniziato a decorrere fino a quando, per diritto vivente, non è stato possibile azionarla ub considerazione della ritenuta nullità del patto. (Nella specie, la S.C., nel confermare la statuizione di inammissibilità, per difetto di sussidiarietà, dell'azione di ingiustificato arricchimento proposta dai fiducianti, ha escluso che si vertesse in una fattispecie di cd. "prospective overruling", vuoi perché il mutamento giurisprudenziale non aveva interessato una regola processuale, vuoi perché, in ogni caso, non si era determinato un effetto preclusivo del diritto di azione della parte, potendo quest'ultima giovarsi, in relazione alla proponibilità delle azioni contrattuali, dell'effetto interruttivo della prescrizione, determinatosi per effetto dell'instaurazione del giudizio mediante la proposizione dell'unica domanda - quella ex art. 2041 c.c. - allora ammissibile).
Cass. civ. n. 35272/2023
Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del Commissario straordinario, come, invece, avveniva in base alla precedente disciplina di cui alla l. n. 95 del 1979, poiché l'art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999, nel disporre che l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal Commissario straordinario "soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali", prevede l'avveramento di una specifica condizione per l'esercizio dell'azione.
Cass. civ. n. 34741/2023
Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente.
Cass. civ. n. 34570/2023
In tema di responsabilità del Ministero della Salute per i danni da emotrasfusione infetta, in caso di decesso del soggetto emotrasfuso, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure proprio, patiti dai congiunti, decorre dal giorno in cui il decesso venga percepito - o possa essere percepito usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva individuato il suindicato dies a quo nel momento della presentazione della domanda di indennizzo ex l. n. 210 del 1992, non potendo esso coincidere con la conoscenza, da parte dei congiunti, della patologia di cui era affetta la vittima, non essendo stati forniti elementi certi tali da far ritenere che essi non potessero ignorare l'eziopatogenesi della malattia).
Cass. civ. n. 29859/2023
Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario; il relativo accertamento è oggetto di un giudizio di fatto, censurabile in cassazione nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto coincidere il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con il momento del decesso della vittima primaria, sul presupposto che di quest'ultimo fosse percepibile, in base all'ordinaria diligenza, la riconducibilità causale alla condotta potenzialmente inadempiente dei sanitari, trattandosi di intervento chirurgico routinario di osteosintesi).
Cass. civ. n. 24691/2023
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione decorre non dal momento in cui l'agente compie il fatto illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza.
Cass. civ. n. 23561/2023
La prescrizione dell'azione di rivalsa spettante al terzo datore di pegno decorre dal momento in cui egli acquisisca compiuta conoscenza, su comunicazione del creditore, ovvero del debitore o di terzi, della intervenuta escussione del pegno e dell'ammontare del ricavato che ha consentito la soddisfazione, totale o parziale, del creditore.
Cass. civ. n. 22390/2023
Il diritto a percepire l'indennità di buonuscita, prevista dall'art. 7, comma 2, della l.r. Sicilia n. 2 del 1962, si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla cessazione del rapporto, momento a partire dal quale il dipendente è posto in condizione di assumere ogni iniziativa per poter beneficiare del trattamento indennitario di fine rapporto, essendo applicabile, in forza del rinvio compiuto dall'art. 36 della citata legge regionale alle norme relative al personale civile dell'Amministrazione dello Stato, l'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032 del 1973.
Cass. civ. n. 20455/2023
In tema di rapporti di conto corrente bancario, qualora, a fronte di un'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal correntista, la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto della ripetizione dell'indebito e, conseguentemente, di far decorrere il termine di prescrizione a far data dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti.
Cass. civ. n. 16631/2023
In tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. (Nella specie, relativa a responsabilità di un notaio per aver rogato una compravendita trascurando l'inidoneità della procura adoperata dal venditore a superare i vizi derivanti da un conflitto di interessi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il termine di prescrizione decorrente dal momento in cui alla parte contrattuale che si riteneva danneggiata era stato notificato atto di citazione finalizzato all'annullamento del menzionato contratto traslativo).
Cass. civ. n. 14644/2023
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da più reati avvinti dal vincolo della continuazione decorre dalla data di cessazione della continuazione e non già da quella di consumazione degli stessi.
Cass. civ. n. 13806/2023
PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Malattia professionale contratta dal “de cuius” - Diritto degli eredi al risarcimento del danno “iure hereditatis” e “iure proprio” - Prescrizione - Decorrenza - Fattispecie. In materia di malattia professionale contratta nel corso del rapporto di lavoro dal "de cuius", da cui sia derivato il decesso di quest'ultimo, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno, sia "iure hereditatis" che "iure proprio", decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte dei medesimi - secondo il metro dell'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche -, della malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato prescritta la domanda risarcitoria, sul rilievo della conoscenza o conoscibilità della eziologia della malattia da parte dei ricorrenti per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 277 del 1991 - che ha predisposto cautele per i lavoratori esposti all'amianto -, in assenza, tuttavia, di qualsiasi accertamento su elementi anche indiziari da cui avrebbero potuto percepire la derivazione della malattia dall'esposizione del loro congiunto ad agenti nocivi nel corso del rapporto di lavoro).
Cass. civ. n. 9930/2023
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo; al fine di individuare il "dies a quo" della prescrizione, peraltro, in ragione della peculiare natura dell'illecito (che provoca nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica) è necessario verificare se la vittima della condotta di abbandono genitoriale sia pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio.
Cass. civ. n. 9458/2023
Il termine di prescrizione dell'azione cd. revocatoria penale, di cui all'art. 192 c.p., decorre dalla data della declaratoria di colpevolezza dell'autore del reato, dal momento che con essa si identifica il momento in cui l'azione può essere esercitata, ai sensi dell'art. 2935 c.c., fermo restando che la durata, l'interruzione e la sospensione di tale termine sono disciplinate dalle corrispondenti regole civilistiche, trattandosi pur sempre di azione riconducibile al più ampio genere dell'"actio pauliana".
Cass. civ. n. 7721/2023
prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.
Cass. civ. n. 5271/2023
In tema di "vacanza rovinata", l'art. 44 del d.lgs. n. 79 del 2011 va interpretato nel senso che tra i pregiudizi risarcibili è compreso anche il danno di natura non patrimoniale ex art. 2059 c.c. - categoria ampia ed unitaria che include la lesione di interessi inerenti alla persona -, con la conseguenza che al relativo diritto risarcitorio è applicabile il termine di prescrizione triennale (previsto dalla menzionata norma) e non quello annuale di cui all'art. 45, comma 3, del citato d.lgs. per i "danni diversi da quelli alla persona".
Cass. civ. n. 4677/2023
Allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l'eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni "de die in diem", a mano a mano che essi si verificano.
Cass. civ. n. 4232/2023
Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..
Cass. civ. n. 4049/2023
La disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ad un'azione revocatoria ordinaria di un contratto di compravendita immobiliare, aveva fissato la decorrenza della prescrizione dalla data non già della stipula, bensì della relativa trascrizione nei registri immobiliari).
Cass. civ. n. 1771/2023
Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, si prescrive nel termine di un anno che, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, decorre dal momento in cui il lavoratore medesimo, in seguito all'esperimento dell'esecuzione forzata, ha avuto cognizione o avrebbe dovuto avere cognizione dell'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali, adoperandosi con una condotta improntata all'ordinaria diligenza per ottenere, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., la consegna del processo verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario.
Cass. civ. n. 13343/2022
L'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto.
Cass. civ. n. 28130/2021
In caso di illegittima revoca di mandato di agenzia conferito a società in accomandita semplice, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria promossa dalla socia accomandante per il risarcimento dei danni da perdita di affari vantaggiosi per mancata disponibilità di utili decorre dal momento in cui tale mancata disponibilità si manifesti e determini la mancata conclusione dell'affare, non spiegando incidenza sulla nascita del diritto risarcitorio (e, quindi, sulla decorrenza del termine di prescrizione) il giudicato sulla illegittimità della revoca. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/01/2019).
Cass. civ. n. 14193/2021
L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che la facoltà di sospendere la riscossione prevista dal comma 2 dell'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, vigente "ratione temporis", non realizza un'ipotesi di sospensione della prescrizione, poiché la norma citata non contiene siffatta previsione). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 02/07/2015).
Cass. civ. n. 12182/2021
In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, che costituisce una ipotesi di danno cd. "lungolatente", in cui il fatto in relazione al quale decorre il termine ex art. 2947, comma 1, c.c., coincide con il momento in cui viene ad emersione il completamento della fattispecie costitutiva del diritto, da accertarsi, rispetto al soggetto danneggiato, secondo un criterio oggettivo di conoscibilità, la parte eccipiente ha l'onere di allegare e provare, ai sensi dell'art.2697, comma 2, c.c., il fatto temporale costitutivo dell'eccezione di prescrizione, ossia la prolungata inerzia dell'esercizio del diritto al risarcimento del danno, in quanto riconducibile al termine iniziale di oggettiva conoscibilità della etiopatogenesi, mentre non è tenuta ad indicare altresì le norme applicabili, essendo rimessa al giudice la sussunzione di quel fatto nello schema normativo astratto dello specifico tipo di prescrizione applicabile alla fattispecie concreta, il quale può essere anche diverso da quello indicato dalla parte e condurre all'individuazione di un termine di estinzione del diritto maggiore o minore. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/04/2017).
Cass. civ. n. 8872/2021
In tema di responsabilità professionale del commercialista per inadempimento all'incarico di tenuta della contabilità da cui siano derivati accertamenti fiscali, la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento presuppone che il danno si sia verificato e ciò non avviene con il processo verbale di constatazione che è atto meramente interno, non impugnabile e che non incide né sul patrimonio, né su altra situazione giuridica del contribuente, ma si verifica soltanto se il verbale sfoci nell'avviso di accertamento che è l'atto, questo sì impugnabile, con cui il fisco esercita, per la prima volta, il suo diritto verso il contribuente al pagamento del dovuto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto prescritto il diritto al risarcimento, avendo fatto decorrere il termine decennale dalla notifica dell'atto prodromico, da cui pure emergevano irregolarità nella tenuta della contabilità a carico del professionista, anziché dalla notifica dell'avviso di accertamento). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/04/2019).
Cass. civ. n. 2146/2021
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dai soggetti danneggiati dall'esondazione di un fiume decorre dal giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza (o la conoscibilità) tecnico-scientifica dell'incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche. Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita, da parte del danneggiato, in base alla mera percezione - inidonea a rendere concretamente esercitabile il diritto in mancanza di una specifica indagine tecnico-scientifica volta a identificare il rapporto causale - dell'episodio di natura meteorologica determinante l'esondazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale - affermando che i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la normale diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti - aveva fatto coincidere il "dies a quo" del termine di prescrizione con l'evento alluvionale, durato tre giorni). (Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 20/06/2019).
Cass. civ. n. 6170/2020
Il termine di prescrizione del credito pignorato non decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., nel periodo che intercorre tra il pignoramento presso terzi e la dichiarazione di quantità positiva del terzo (o l'accertamento giudiziale del suo obbligo) e tra quest'ultimo evento e l'assegnazione, in quanto il diritto non può essere fatto valere né dal creditore procedente, né dal debitore esecutato; la prescrizione ricomincia a decorrere dal momento in cui il diritto di credito può essere esercitato dal creditore assegnatario e, cioè, di regola, dalla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione (se emessa in udienza) ovvero dal suo deposito (se resa fuori udienza). (Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 13/09/2016).
Cass. civ. n. 20642/2019
L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, sicché l'ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni non impedisce il decorso della prescrizione, non essendovi alcun ostacolo per il creditore a formulare nei confronti del debitore ammesso alla detta procedura, istanze, solleciti ed atti cautelativi di costituzione in mora (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito nei confronti di una società fallita per decorso del termine decennale, in mancanza di atti interruttivi anche durante la procedura di concordato preventivo). (Rigetta, TRIBUNALE VERONA).
Cass. civ. n. 29609/2018
Quando la dichiarazione d'incostituzionalità elimini una situazione di oggettiva incertezza tale da impedire concretamente l'esercizio del diritto, la prescrizione decorre dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. Al contrario ove la dichiarazione d'illegittimità costituzionale abbia rimosso l'unico limite all'azionabilità diretta di una pretesa che avrebbe potuto comunque essere fatta valere la prescrizione decorre dalla maturazione del diritto. (La S.C ha indicato come esemplificazione della prima ipotesi la dichiarazione di incostituzionalità da parte della sentenza n. 223 del 1983 in tema di conguaglio dell'indennità di espropriazione e come esemplificazione della seconda, la determinazione di stima di cui agli artt. 15 e 16 della l. n. 865 del 1971, venuta meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 470 del 1990).
Cass. civ. n. 22072/2018
L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini del decorso della prescrizione per l'azione di annullamento del licenziamento illegittimo, la dedotta impossibilità per il lavoratore di acquisire la documentazione a tal fine necessaria, se non all'esito del procedimento penale promosso nei suoi confronti).
Cass. civ. n. 19897/2018
a prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa.
Cass. civ. n. 3584/2012
L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che, nel dichiarare parzialmente prescritto il diritto alla pensione sociale sostitutiva, non aveva attribuito rilievo ai tempi di accertamento giudiziale del diritto alla pensione di invalidità civile, oggetto di sostituzione).
Cass. civ. n. 14345/2009
La prescrizione del credito decorre anche quando il relativo diritto non sia ancora esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, potendo in tal caso il creditore comunque ricorrere al giudice per la fissazione del termine, ai sensi dell'art. 1183, comma terzo, c.c., con la conseguenza che in tal caso è impossibile configurare un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, il quale soltanto impedisce il decorso della prescrizione. (In applicazione del principio anzidetto la S.C. ha ritenuto che, stipulato un contratto di mutuo senza fissazione del termine per la restituzione, la prescrizione del diritto del mutuante decorreva dalla data stessa dalla stipula, perché a partire da tale data il mutuante aveva la facoltà di richiedere la fissazione del termine di adempimento con la speciale azione di cui all'art. 1817 c.c.).
Cass. civ. n. 17985/2007
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre; nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica.
Cass. civ. n. 26755/2006
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre; nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica.
La pendenza di una controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto, la cui lesione venga dedotta come titolo di una pretesa risarcitoria, non vale a precludere alla vittima un immediato esercizio dell'azione risarcitoria e, quindi, non è suscettibile di configurarsi come causa impeditiva del decorso della relativa prescrizione. Ove, però, il risarcimento sia richiesto nei confronti di una P.A., con riferimento a procedura concorsuale, la natura di interesse legittimo della pretesa, nella specie, alla regolare compilazione della graduatoria, comporta che il termine prescrizionale inizia a decorrere solo dopo l'accertamento, in via definitiva, dell'illegittimità della graduatoria. (Nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio, ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza che aveva accolto il ricorso proposto nei confronti delle Poste Italiane Spa, quale successore dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, per il risarcimento dei danni, lamentando il mancato riconoscimento dello status di disoccupata e la collocazione in graduatoria in posizione non utile all'assunzione, graduatoria poi rettificata all'esito del ricorso straordinario al Capo dello Stato. La S.C. ha corretto la motivazione del giudice di merito risultando, nella specie, errata l'affermazione secondo cui l'azione risarcitoria sia di natura contrattuale che extracontrattuale, non poteva essere esercitata prima dell'accertamento della responsabilità del danneggiante, formulando il principio di cui in massima).
Cass. civ. n. 5100/2006
Ai sensi dell'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione, in relazione al risarcimento di ogni danno da inadempimento, inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, indipendentemente dalla data della pronuncia risolutiva.
Cass. civ. n. 2287/2004
Il momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione va individuato in quello in cui, a seguito dell'altrui condotta, si verifica la lesione concreta della sfera giuridica. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, estendendolo anche in tema di azione di ripetizione di indebito, fissando la decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione di una somma versata al mandatario per l'acquisto in comunione di una porzione immobiliare, nel momento in cui, in violazione del mandato ricevuto, il mandatario provvedeva ad intestare a sé stesso l'intera porzione immobiliare acquistata).
Cass. civ. n. 11640/2003
In tema di prescrizione del diritto potestativo alla risoluzione del contratto per inadempimento il termine decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., non dal momento in cui si verifica un qualunque inadempimento ma soltanto da quello in cui si realizza un inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della controparte, sicché nell'ipotesi di obbligazioni a termine incerto e non immediatamente eseguibili tale momento coincide con quello in cui il ritardo nell'adempimento eccede ogni limite di tolleranza. (La Corte nel formulare il principio sopra richiamato, ha confermato la decisione dei giudici di appello che avevano individuato l'inizio di decorrenza del termine di prescrizione del diritto del compratore alla risoluzione per inadempimento del contratto di vendita, nella scadenza del termine con cui il medesimo aveva diffidato il venditore all'adempimento delle obbligazioni a termine incerto derivanti dal contratto).
Cass. civ. n. 7289/2000
Il vizio di legittimità costituzionale di una norma di legge non ancora dichiarato non costituisce impedimento legale all'esercizio del diritto disconosciuto dalla norma, successivamente dichiarata incostituzionale, ma pone in essere solo una mera difficoltà di fatto a tale esercizio. Con la conseguenza che, una volta dichiarata l'illegittimità della medesima, l'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte costituzionale inficia fin dall'origine la disposizione colpita, consentendo il decorso della prescrizione del diritto conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità anche durante il periodo anteriore alla pronuncia stessa. (Fattispecie relativa alla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1988 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale degli artt. 3, 134, 211 e 254 del D.P.R. n. 1124 del 1965 in materia di malattie professionali).
Cass. civ. n. 9291/1997
L'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di: far valere il diritto, quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non già a quelli di mero fatto. Tra gli impedimenti di mero fatto rientra l'ignoranza del titolare del diritto, anche quando essa è incolpevole. Solo in caso di dolo da parte del debitore, la prescrizione rimarrà sospesa ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c.
Cass. civ. n. 3824/1995
Quando il termine per l'adempimento della obbligazione sia previsto a favore del creditore, che ha così facoltà di esigere la prestazione anche prima della scadenza, la prescrizione decorre solo dalla data di scadenza del termine, in pendenza del quale l'inerzia del creditore costituisce solo esercizio di una facoltà, come tale non prescrittibile. (Nella specie, si trattava del diritto, contrattualmente previsto, di adeguamento automatico del canone locativo, da far valere al termine della locazione, salvo il diritto del locatore di pretendere il pagamento di conguagli o acconti nel corso del rapporto).
Cass. civ. n. 10937/1993
Il mutamento del soggetto tenuto al pagamento è privo di influenza sulla decorrenza del termine di prescrizione del credito, incidendo sulla titolarità passiva del rapporto e non sulla possibilità di esercizio del diritto (fattispecie concernente il subingresso di una Usl in una obbligazione dell'Inps, verificatosi per effetto dell'introduzione del Servizio Sanitario Nazionale).