Art. 1218 – Codice civile – Responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta [1176, 1181] è tenuto al risarcimento del danno [1223 ss.], se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile [1221, 1229, 1257, 1307, 1557, 1558, 1673, 1693, 1821, 2740; 160 disp. trans.].
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- Se concludi un accordo, ricevi una prestazione o causi un danno, non resta senza conseguenze: nasce un'obbligazione che ti lega a un'altra persona.
- Le obbligazioni non derivano solo dai contratti: possono nascere anche da fatti illeciti, da pagamenti indebiti o direttamente dalla legge, spesso senza che te ne renda conto.
- Non basta che qualcuno non adempia per ottenere un risarcimento: devi dimostrare il danno e il nesso con il comportamento del debitore, e qui si giocano molte cause.
- Il credito può essere ceduto senza il consenso del debitore: potresti ritrovarti a dover pagare a un soggetto diverso da quello con cui avevi originariamente contrattato.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
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Cass. civ. n. 25480/2025
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza non si distingue da quello da perdita anticipata del rapporto parentale in ragione del grado di probabilità dell'evento-morte della vittima "primaria", essendone connotato essenziale l'insuperabile incertezza eventistica del risultato sperato, che resta estranea alla relazione causale che pure deve sussistere rispetto alla condotta illecita, esprimendo la necessità di autonoma tutela di una proiezione anticipata dell'interesse finale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, con riguardo al danno consistente nella perdita di una possibilità di sopravvivenza stimata in una percentuale dal 50% all'80%, conseguente al ritardo con cui era stato diagnosticato un tumore in stadio ormai avanzato, aveva rigettato la domanda sul presupposto che a venire in rilievo fosse un danno da perdita di chance - non posto ad oggetto della domanda degli originari attori -, invece che un danno da perdita anticipata della vita, fatto valere iure proprio dai congiunti del paziente deceduto).
Cass. civ. n. 24344/2025
In tema di responsabilità professionale, l'adempimento, da parte del cliente, di un debito preesistente nei confronti di un terzo non integra un danno patrimoniale eziologicamente ascrivibile all'errore del professionista, costituendo un atto dovuto che trova causa nel rapporto negoziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione alla responsabilità di un notaio per l'omessa annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'atto costitutivo di un fondo patrimoniale, aveva ritenuto che il pagamento, da parte di uno dei coniugi, di un debito garantito da ipoteca verso un istituto bancario, costituisse danno risarcibile in quanto conseguente all'errore del notaio, avendo il cliente a tanto provveduto per il pericolo di perdere i beni conferiti nel fondo).
Cass. civ. n. 23520/2025
In tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 l. n. 109 del 1994 (nel testo modificato dalla l. n. 415 del 1998, applicabile ratione temporis), la redazione di un progetto esecutivo immediatamente "cantierabile" costituisce obbligo che, salve le eccezioni previste ex lege, grava sulla P.A. e deriva da norme imperative che integrano il contenuto del contratto ex art. 1374 c.c., cosicché la realizzazione di un progetto esecutivo gravemente viziato non determina la nullità dell'accordo negoziale, ma impone di valutare la condotta dell'amministrazione in termini di adempimento degli obblighi contrattuali.
Cass. civ. n. 22494/2025
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno - da responsabilità contrattuale così come extracontrattuale - decorre dal momento in cui il pregiudizio si verifica, e quindi, ove esso consegua all'accoglimento giudiziale di una pretesa altrui, dall'emissione del provvedimento giudiziario suscettibile di essere posto in esecuzione e non dal suo passaggio in giudicato, perché è in tale momento che il danno, da meramente potenziale, diviene attuale.
Cass. civ. n. 21602/2025
In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica.
Cass. civ. n. 20779/2025
In tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica, l'art. 91, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020) - che ha aggiunto il comma 6-bis all'art. 3 del d.l. n. 6 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 13 del 2020) - ha attribuito al rispetto delle misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 la natura di impedimento non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dell'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore a carico del quale erano state imposte, introducendo una presunzione legale di impossibilità non imputabile ad adempiere, concernenti le sole misure previste dall'art. 1 del citato d.l. n. 6 del 2020, limitatamente al tempo in cui sono rimaste in vigore (ovvero fino al 18 maggio 2020).
Cass. civ. n. 20626/2025
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha correlato il giudizio di probabilità sul mancato guadagno conseguente alla mancata commessa in appalto, anche alla particolarità di quest'ultimo, concernente la realizzazione di due dighe, a cura di imprese italiane in territorio libico, con apposite maestranze e mezzi tenuti a disposizione in vista della commessa e non altrimenti utilizzabili in quel territorio).
Cass. civ. n. 20621/2025
In caso di illegittima mancata erogazione dei buoni pasto da parte del datore di lavoro, il lavoratore, stante la non monetizzabilità degli stessi, può agire per ottenere non già un corrispettivo di natura retributiva bensì un ristoro economico a titolo di risarcimento per equivalente del danno da inadempimento contrattuale.
Cass. civ. n. 20014/2025
In presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell'impianto, nonché gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell'inadempimento ascrivibile al soggetto che abbia concluso con gli utenti il relativo contratto, sicché il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell'impianto e gestore del servizio.
Cass. civ. n. 24804/2023
In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso; ne consegue che, una volta provato il predetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso.
Cass. civ. n. 24050/2023
In tema di risarcimento del danno, la "chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di "chance" di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato. (In applicazione del principio la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di un contratto di telesorveglianza satellitare di un veicolo - per avere tardivamente avvisato del furto la proprietaria impedendo di attivare così il blocco del motore da remoto - che aveva posto a carico dell'attrice l'onere di provare che, se la debitrice fosse stata adempiente, avrebbe avuto concrete probabilità di recupero dell'auto).
Cass. civ. n. 23927/2023
La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno; per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.
Cass. civ. n. 22277/2023
La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto.
Cass. civ. n. 21909/2023
Se l'impresa preponente recede "ad nutum" dal contratto di agenzia, l'agente può optare, in luogo dell'indennità, per la cd. liberalizzazione del portafoglio clienti; in tal caso, la violazione di detto patto di liberalizzazione da parte del preponente - nella specie attraverso la disdetta preventiva dei rapporti con conseguente preclusione del transito del portafogli clienti all'agente ed impossibilità di quantificazione in modo preciso del danno - consente al giudice di liquidare comunque in via equitativa il pregiudizio accertato, anche se l'agente non abbia offerto in giudizio elementi di quantificazione dello stesso, rientrando il potere di liquidazione equitativa nella discrezionalità del giudice di merito.
Cass. civ. n. 20707/2023
In tema di responsabilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur avendo accertato l'esistenza di errori nella progettazione delle opere di difesa dalle esondazioni del lago di Como, aveva escluso la responsabilità dei professionisti, per non avere il Comune fornito la prova del nesso causale tra l'inadempimento e i danni patrimoniali lamentati).
Cass. civ. n. 19322/2023
In tema di intermediazione finanziaria, il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno patito dall'investitore suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; quest'ultima, tuttavia, non può risolversi nella dimostrazione della generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, dovendo avere ad oggetto la sopravvenienza di fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria fra le parti.
Cass. civ. n. 15276/2023
In caso di fallimento della società fiduciaria resasi inadempiente al mandato conferitole dagli investitori, l'ammissione allo stato passivo determina, in favore di questi ultimi, l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura; tale effetto, in applicazione dell'art. 1310, comma 1, c.c., si estende anche al soggetto coobbligato (CONSOB), tenuto al risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti per omessa vigilanza.
Cass. civ. n. 14527/2023
Il professionista autore di un progetto edilizio per l'edificazione di una costruzione che si riveli in violazione delle distanze legali è responsabile dei danni conseguentemente patiti dai committenti, essendo questi ultimi eziologicamente correlati al suo inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso, ai sensi dell'art. 2236 c.c., la responsabilità di un architetto per l'avvenuta progettazione di un edificio in violazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, sul presupposto che rientrasse nel sapere specialistico del professionista avvedersi del contrasto della normativa urbanistica locale – cui si era uniformato – con quella sovraordinata nazionale).
Cass. civ. n. 12990/2023
In materia di contratti di intermediazione finanziaria, l'inottemperanza dell'intermediario agli obblighi informativi cui è tenuto fa insorgere la presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato dall'investitore, la cui prova contraria, a carico del primo, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio da parte dell'investitore, desunta anche da scelte rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli siano stati segnalati.
Cass. civ. n. 10683/2023
In materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva negato che il sequestro preventivo dell'impresa, disposto nell'ambito di un procedimento penale a carico del debitore, fosse idoneo ad integrare l'impossibilità assoluta, anche temporanea, idonea ad estinguere l'obbligazione, non potendosi ritenere la condotta del debitore esente da colpa).
Cass. civ. n. 10178/2023
In tema di trasporto internazionale, la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 introduce una presunzione di responsabilità del vettore aereo, per ritardo o inadempimento nell'esecuzione del trasporto, che il vettore può superare solo se egli dimostri di non essere riuscito ad impedire l'evento, nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto.
Cass. civ. n. 9377/2023
Quando sia stata proposta domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto e una specifica richiesta di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento denunciato, l'accoglimento in primo grado della sola pretesa risarcitoria, sul presupposto che non vi sia prova del dedotto contratto, con espresso rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento e quindi anche con inequivoca valutazione di infondatezza della dichiarazione di risoluzione del rapporto, non consente all'originario attore di limitarsi a riproporre in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda di risoluzione, rispetto alla quale l'avvenuta soccombenza richiede la proposizione di un tempestivo appello incidentale.
Cass. civ. n. 8729/2023
Ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Ne consegue che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarne l'esistenza.
Cass. civ. n. 8487/2023
In tema di prestazione d'opera, con riferimento alla professione dei geometri, il chiaro ed univoco tenore delle disposizioni dell'art. 16, lett. l) ed m), del r.d. n. 274 del 1929, espressamente limitanti l'esercizio dell'attività di geometra a "progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione" - nel caso della lett. m) a " progetto, direzione e vigilanza" -, rispettivamente, di costruzioni rurali nonché di edifici per uso d'industrie agricole di limitata importanza, e di modeste costruzioni civili, comporta, per esclusione, la nullità degli incarichi conferiti a tali professionisti per direzione e vigilanza del cantiere e dei lavori - o comunque comportanti obbligo della relativa sorveglianza - eccedenti dai limiti indicati. L'eventuale inosservanza di tali obblighi non può essere, dunque, posta a base di azioni contrattuali, come quella risarcitoria per inesatto adempimento, da parte del committente, il quale, in quanto partecipe, per effetto del volontario conferimento dell'incarico, della violazione delle norme di ordine pubblico in questione, non può dolersi delle conseguenze dannose derivanti dal compimento di attività illecite, cui scientemente, o quanto meno incautamente, ha dato causa.
Cass. civ. n. 6386/2023
In tema di infezioni nosocomiali, l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria dev'essere effettuato sulla base dei criteri temporale (relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale prima della contrazione della patologia), topografico (correlato all'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. probabilità prevalente) e clinico (in ragione del quale, a seconda della specificità dell'infezione, dev'essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria).
Cass. civ. n. 5490/2023
In tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione cd. nosocomiale, grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria; una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni, l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato.
Cass. civ. n. 5118/2023
esecuzione della prestazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur essendo rimasta ignota la causa del danno, aveva accolto la domanda di risarcimento dei pregiudizi subiti da un'alunna, caduta su una pista da sci durante una gita scolastica).
Cass. civ. n. 4228/2023
In tema di illecito eurounitario dello Stato, l'entrata in vigore della legge di attuazione dell'art. 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE (contemplante una prestazione indennitaria in favore delle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia che prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile) non determina la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di risarcimento del danno derivante dalla tardiva trasposizione della suddetta direttiva comunitaria, trovando quest'ultima il proprio fondamento nella diversa fattispecie della responsabilità contrattuale dello Stato per inadempimento di un'obbligazione "ex lege".
Cass. civ. n. 2979/2023
In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.
Cass. civ. n. 2172/2023
In materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l'insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse da compiersi "ex ante" secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione d'appello che aveva qualificato come atto di "mala gestio" l'acquisto di un ramo d'azienda gravemente indebitato e dissestato, in quanto accompagnato dalla contestuale adozione di adeguate risposte organizzative idonee a consentirne il rilancio).
Cass. civ. n. 10702/2014
Quando il creditore si è impegnato a cooperare col debitore affinché questi possa adempiere nei tempi e modi pattuiti, il debitore ha solo l'onere di provare l'esistenza del patto di cooperazione e il nesso causale tra la mancata cooperazione e il proprio inadempimento, mentre spetta al creditore, per liberarsi da responsabilità, dimostrare di aver fornito la cooperazione promessa.
Cass. civ. n. 4876/2014
Le obbligazioni, siano esse "di risultato" o "di mezzi", sono sempre finalizzata a riversare nella sfera giuridica del creditore una "utilitas" oggettivamente apprezzabile, fermo restando che, nel primo caso, il risultato stesso è in rapporto di causalità necessaria con l'attività del debitore, non dipendendo da alcun fattore ad essa estraneo, mentre nell'obbligazione "di mezzi" il risultato dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da fattori ulteriori e concomitanti (come, nella specie, fattori agronomici non controllabili dall'appaltatore, impegnatosi solo alla corretta esecuzione di un trattamento antiossidante della frutta stoccata in celle frigorifere). Ne consegue che il debitore "di mezzi" prova l'esatto adempimento dimostrando di aver osservato le regole dell'arte e di essersi conformato ai protocolli dell'attività, mentre non ha l'onere di provare che il risultato è mancato per cause a lui non imputabili.
Cass. civ. n. 11548/2013
In materia di contratto d'opera intellettuale, nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente, qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito. (Nel caso di specie, in difetto di prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quale desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, è stata rigettata la domanda volta a conseguire il risarcimento del danno da perdita di "chance" avanzata in relazione al comportamento omissvio di un professionista).
Cass. civ. n. 3657/2013
L'azione di responsabilità contrattuale nei confronti di un professionista - nella specie, un notaio - che abbia violato i propri obblighi professionali può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. (Nel caso di specie, essendosi già irreversibilmente prodotto - al momento della stipula del rogito notarile - il danno costituito dal versamento del corrispettivo per l'acquisto di un immobile gravato da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ed essendo lo stesso il risultato di una serie causale del tutto indipendente dalla condotta del notaio, si è ritenuto che, in caso di diligente adempimento da parte del professionista dell'incarico affidatogli, l'ignara acquirente avrebbe potuto risparmiare soltanto gli ulteriori esborsi connessi alla sottoscrizione del rogito).
Cass. civ. n. 6594/2012
In materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione (nella specie conseguente al sequestro penale dei conti correnti sui quali erano versate le somme necessarie a corrispondere il prezzo della vendita) costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis".
Cass. civ. n. 15659/2011
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento.
Cass. civ. n. 12274/2011
La presunzione di colpa dalla quale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., è gravato il medico nei confronti del paziente che ne invochi la responsabilità professionale, può essere superata dal sanitario dimostrando che l'insuccesso dell'intervento sia dipeso da un evento imprevedibile e non prevenibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile. È, pertanto, correttamente motivata la sentenza di merito la quale abbia escluso la responsabilità dei sanitari nel caso di infezione intraoperatoria, (nella specie, intervenuta nel corso di parto cesareo trattato con la c.d. tecnica di Stark), quando sia stato accertato che l'intervento era indifferibile ed era stato correttamente eseguito.
Cass. civ. n. 9714/2011
In tema di obbligazioni, lo stato soggettivo di buona fede non è idoneo, di per sé, ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento, incombendo sul debitore, a tal fine, l'onere di provare che l'inadempimento (o il ritardo nell'adempimento) siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivata da causa oggettivamente non imputabile allo stesso, nel cui ambito è riconducibile l'impegno di cooperazione alla realizzazione dell'interesse della controparte a cui l'obbligato - in relazione alla natura del rapporto, alle qualità soggettive del debitore stesso e al complesso delle circostanze del caso concreto - è tenuto e non la sua mera condizione psicologica di buona fede. Ne consegue che ove il lavoratore, a giustificazione della mancata prestazione, invochi la rilevanza scriminante del putativo esercizio del diritto di sciopero, l'inadempimento è incolpevole solo se il convincimento dello stesso si sia accompagnato ad un comportamento idoneo ad integrare un impegno di cooperazione. (Nella specie, un dipendente postale si era rifiutato, in adesione ad una astensione collettiva, di consegnare parte della corrispondenza di altro collega assente, così realizzando una illegittima forma di sciopero delle mansioni; la S.C., nel rigettare il ricorso, in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che potesse invocarsi l'esimente putativa essendo mancata ogni forma di cooperazione, tanto più che il lavoratore si era anche rifiutato di presentare all'audizione disposta dal datore di lavoro, dove avrebbe potuto rappresentare, prima di adire la sede giudiziaria, la propria condizione soggettiva di incolpevole affidamento).
Cass. civ. n. 11737/2010
I lavoratori che abbiano prestato attività a carattere stagionale con contratto a tempo determinato (nella specie nel settore turistico), ai sensi dell'art. 23, comma secondo, della legge n. 56 del 1987 - la cui operatività è stata ripristinata, a seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 9 e 10, del d.l.vo n. 368 del 2001, fino all'entrata in vigore della legge n. 247 del 2007 - hanno diritto (ove abbiano manifestato tale la volontà nel termine previsto) ad essere preferiti nel caso in cui il datore di lavoro decida di procedere a nuove assunzioni. Pertanto, nel caso di assunzione di soggetti diversi, dall'inadempimento del datore di lavoro consegue, ai sensi dell'art. 1218 del c.c., il diritto al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta al lavoratore ove fosse stato rispettato il diritto di prelazione, con onere a carico del datore di lavoro di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Cass. civ. n. 10743/2009
È configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi. L'onere della relativa prova grava sul danneggiato, indipendentemente dal grado di difficoltà dell'intervento medico-chirurgico.
Cass. civ. n. 15814/2008
Nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso né il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro; ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno in re ipsa in cui la presunzione si riferisce solo all'an debeatur (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'id quod plerumque accidit) e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario.
Cass. civ. n. 21140/2007
In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore; l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in una controversia in materia di cessione del credito, pur riconoscendo la sussistenza dell'inadempimento contrattuale, non aveva ritenuto provata dall'attore l'esistenza del danno).
Cass. civ. n. 23918/2006
In tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del professionista, restando a carico dell'obbligato l'onere di provare l'esatto adempimento, con la conseguenza che la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà rileva soltanto per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà.
Cass. civ. n. 12382/2006
In tema di azione di danni, il diritto al risarcimento nasce con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale che incida nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato, il quale deve provare la perdita economica subita.
Cass. civ. n. 6537/2006
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il danno del quale è chiesto il risarcimento. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato un avvocato al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa in nove milioni di lire, nei confronti di un cliente, relativamente alla detenzione di un mese e diciassette giorni da questi subita a seguito della mancata attivazione della procedura inerente alla rimessione in termini per propone gravame).
Cass. civ. n. 5960/2005
Sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale. (Fattispecie relativa alla mancata comunicazione da parte di una banca ad uno dei coeredi dell'esistenza di depositi paterni estinti da altro coerede pochi giorni prima della morte del de cuius).
Cass. civ. n. 2976/2005
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione negativa, il creditore ha sempre l'onere di provare, oltre alla fonte (negoziale o legale) del suo diritto, anche l'inadempimento del debitore (fattispecie in tema di obbligo del conduttore di non usare la cosa locata per un uso diverso da quello in contratto).
Cass. civ. n. 16530/2004
In tema di risarcimento del danno da inadempimento, il creditore deve provare non solo l'inadempimento ma anche il pregiudizio subito, pure se solo fornendo elementi indiziari idonei a fondare presunzioni.
Cass. civ. n. 3579/2004
In tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori o il cosiddetto maggior danno da svalutazione monetaria (a norma degli artt. 1224, commi primo e secondo, c.c. e 429, comma terzo, c.p.c.), indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale; ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Cass. civ. n. 3492/2002
In tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, una volta accertato il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, poiché il danneggiato fa valere la responsabilità contrattuale del prestatore d'opera intellettuale e/o dell'ente contrattualmente tenuto alla prestazione, quando l'intervento chirurgico subito da cui è derivato un danno non è di difficile esecuzione, l'aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza di nuove patologie eziologicamente ricollegabili ad esso comportano, a norma dell'art. 1218 c.c., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato sia esso il sanitario o la struttura fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, eventualmente in dipendenza di una particolare condizione fisica del paziente, non accertabile e non evitabile con l'ordinaria diligenza professionale.
Cass. civ. n. 7553/1999
In tema di inadempimento nelle obbligazioni, l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, tuttavia se, in ipotesi di obbligazioni corrispettive, la parte convenuta eccepisca l'inadempimento dell'attore alla propria obbligazione, quest'ultimo deve altresì provare di aver adempiuto all'obbligazione di cui l'altra parte è creditrice, prova che presuppone (e comprende) l'individuazione dell'obbligo da adempiere.
Cass. civ. n. 1629/1998
Poiché la fonte del danno, derivato dall'adempimento tardivo dell'obbligazione pattuita, è il ritardo (art. 1218 c.c.), per ottenere il relativo risarcimento occorre provarlo, e perciò non è sufficiente provare il contratto.
Cass. civ. n. 3724/1991
Anche per le obbligazioni negative vige il principio della presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., superabile soltanto con la prova che l'inadempimento — che, ai sensi dell'art. 1222 c.c. si verifica per il fatto della violazione dell'obbligo di non fare — sia dipeso da causa non imputabile al debitore, intendendosi per tale, ove il fatto sia compiuto dal terzo, quella idonea ad escludere l'imputabilità al debitore medesimo della situazione che ha posto il terzo in condizioni di interferire nell'inosservanza dell'obbligo. (Nella specie, la S.C., sancendo il principio di cui in massima, ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto causa di decadenza automatica dal beneficio della concessione di un contributo, erogato dalla Cassa del Mezzogiorno, l'inadempimento dell'obbligo, verso questa assunto dal beneficiario, di non mutare la destinazione alberghiera dell'immobile per la cui ristrutturazione il contributo stesso era stato erogato, essendosi il mutamento verificato ad opera di un terzo, aggiudicatario del bene, a seguito di espropriazione immobiliare subita dal detto beneficiario).
Cass. civ. n. 1003/1986
L'art. 1218 c.c., che addossa al debitore le conseguenze dell'inadempimento in mancanza della prova dell'impossibilità di adempimento dovuta a causa a lui non imputabile, esige, sul piano psicologico, la sussistenza almeno della colpa del debitore stesso, la quale può sussistere anche in caso di errore, allorquando tale soggetto non abbia usato la diligenza necessaria per evitarlo. Ogni valutazione al riguardo spetta al giudice del merito, il cui giudizio è incensurabile in sede di legittimità, se sostenuto da adeguata e corretta motivazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva in particolare addebitato al lavoratore il notevole ritardo nella trasmissione, mediante una sua compagna di lavoro, della documentazione sanitaria concernente il ricovero ospedaliero del lavoratore stesso).
Cass. civ. n. 3858/1985
La responsabilità risarcitoria del debitore, a norma dell'art. 1218 c.c., per i danni derivanti dal ritardo nell'esecuzione della prestazione dovuta, se non viene meno per il solo fatto che il creditore abbia accettato senza riserve l'adempimento tardivo, resta esclusa quando da siffatta accettazione emerga la volontà del creditore medesimo di ritenere integralmente soddisfatto ogni suo interesse.
Cass. civ. n. 1622/1984
L'indagine sulla natura, essenziale o meno, del termine o quella sull'importanza dell'inadempimento rilevano soltanto ai fini della risoluzione del contratto mentre non hanno alcuna influenza sulla domanda di adempimento e su quella di risarcimento dei danni per il ritardo, per le quali basta l'accertamento dell'inadempimento del termine stabilito per dare ad esse fondatezza in astratto, salva, quanto alla domanda di danni, la verifica in concreto se il ritardo abbia causato danni diretti e immediati.
Cass. civ. n. 3979/1982
In tema di inadempimento delle obbligazioni, se è vero che, a norma dell'art. 1218 c.c., la colpa del contraente inadempiente si presume, ove non sia provata l'impossibilità dell'adempimento della prestazione per causa a lui non imputabile, tuttavia quando ricorrano circostanze positivamente apprezzabili, idonee ad escludere, anche in relazione al comportamento delle parti nello svolgimento del rapporto, l'elemento soggettivo qualificante la condotta dell'obbligato, l'inadempimento deve essere ritenuto incolpevole.
Cass. civ. n. 3900/1977
Con riguardo ad obbligazione sottoposta a termine, l'inadempimento può sussistere anche prima del decorso del termine medesimo, ove il comportamento del debitore lasci sicuramente desumere, o comunque fondatamente presagire, la mancata esecuzione della prestazione nel tempo pattuito. (Nella specie, i giudici del merito avevano accolto una domanda di risoluzione di compravendita, per inadempimento del venditore all'obbligo di consegnare la cosa ritenendo irrilevante che il termine previsto per tale consegna non era ancora scaduto all'atto della proposizione della domanda stessa, in considerazione del fatto che il venditore già aveva arbitrariamente preteso di subordinare la sua prestazione a modifiche dei patti inerenti al pagamento del prezzo. La S.C., premesso il principio di cui sopra ha ritenuto corretta la statuizione).
Cass. civ. n. 3700/1977
Il risarcimento del danno è dovuto non per effetto del (solo) mero inadempimento, ma del pregiudizio patrimoniale da esso provocato. Se, pertanto, i predetti elementi perfezionativi della fattispecie si verificano a distanza di tempo, il risarcimento del danno è disciplinato dalla legge in vigore quando la fattispecie è completa nei suoi elementi, non dalle leggi vigenti nel tempo in cui ciascuno di essi venne in essere.
Cass. civ. n. 2439/1976
Esercitata dal professionista l'attività in relazione al caso concreto prospettatogli, e cosa eseguita la prestazione cui il professionista si era obbligato con la conclusione del contratto d'opera professionale, incombe al cliente, il quale assuma di avere subito un danno, l'onere di provare la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la difettosa e inadeguata prestazione professionale e il danno, mentre incombe al professionista l'onere di provare l'impossibilità, a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione. Per quanto riguarda la difettosità o la inadeguatezza della prestazione professionale, il cliente ha l'onere di fornire la prova di sufficienti e idonei dati obiettivi, in base ai quali il giudice valuterà se, in relazione alla natura del caso concreto, fossero sufficienti una preparazione professionale media ed una diligenza media nell'esercizio dell'attività professionale, o se, invece fosse richiesto un impegno tecnico-professionale di livello superiore, implicando il caso concreto «la soluzione di problemi tecnici di speciale condotta» (art. 2236 c.c.), e se, quindi, la responsabilità del professionista sussista anche per colpa lieve o soltanto per colpa grave (oltre che per dolo). Per quanto riguarda l'onere probatorio a carico del professionista, questi è tenuto a provare (subordinatamente all'esito positivo della prova a carico del cliente) che la imperfetta esecuzione della prestazione è dovuta a forza maggiore o caso fortuito.