Art. 83 – Codice di procedura civile – Procura alle liti

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura [125].

La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso[370], della comparsa di risposta [167, 416] o d'intervento[267], del precetto [480] o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato [499, 525, 551, 563]. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 24000/2025

È invalida la procura speciale alle liti rilasciata mediante scrittura privata autenticata da un funzionario delegato dal Sindaco, in base al disposto dell'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000, poiché, in virtù di tale norma, il potere di autentica del pubblico funzionario diverso dal notaio è limitato alle istanze rivolte alla P.A. o alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indirizzate a determinati destinatari, non ad atti aventi valore negoziale, quale è il mandato difensionale, non potendo ritenersi conferito un potere generalizzato di autenticazione a soggetti diversi dal notaio, al fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Cass. civ. n. 20670/2025

La procura alle liti non sottoscritta dalla parte, perché non vedente, è invalida per difetto di forma, anche se munita della sottoscrizione di due testimoni autenticata dal difensore, in quanto, ai fini dell'esercizio del potere di certificazione a quest'ultimo spettante ex art. 83 c.p.c., è necessaria la sottoscrizione dell'atto da parte del soggetto che conferisce la procura, anche se non vedente, non potendosi applicare, in mancanza della stessa, il regime di cui all'art. 48 della l. n. 89 del 1913, riservato al solo notaio.

Cass. civ. n. 20562/2025

Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera in campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., in forza del quale può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.

Cass. civ. n. 19687/2025

In tema di interruzione del processo, la proposizione di autonomo appello a cura del difensore di una parte deceduta, il quale - munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo - non ha dichiarato, nè notificato il decesso non giustifica l'integrità del contraddittorio alla luce del principio di ultrattività del mandato, quando, prima della scadenza del termine di impugnazione e anteriormente all'impugnazione medesima, altro soccombente notifichi l'atto di gravame a uno degli eredi sulla scorta della circostanza della morte della parte originaria; a fronte di detto fatto processuale, il giudice d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi, con la conseguenza che, in difetto, la sentenza comunque pronunciata è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in Cassazione.

Cass. civ. n. 17876/2025

La traduzione in italiano della procura speciale alle liti rilasciata all'estero e della relativa attività certificativa non integra un requisito di validità dell'atto, dal momento che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per quelli prodromici al processo, avendo il giudice la facoltà (ma non l'obbligo) di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno ove sia in grado di comprendere il significato di tali documenti oppure non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte.

Cass. civ. n. 10830/2025

Il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce all'atto è presuntivamente riferibile all'attività difensiva compiuta con l'atto a cui accede, in ragione della specialità della procura così collocata, sicché sono irrilevanti gli eventuali errori materiali in essa contenuti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di ius postulandi in quanto la procura in calce all'atto introduttivo risultava apparentemente rilasciata per un procedimento diverso, in ragione dell'erronea indicazione nel corpo di un soggetto conferente diverso da quello effettivo, il quale, però, aveva effettivamente e correttamente sottoscritto il mandato).

Cass. civ. n. 836/2025

Il criterio di liquidazione unitaria del compenso dovuto al difensore del fallimento, previsto dall'art. 4, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012, presuppone che l'attività professionale sia stata svolta in un unico giudizio, eventualmente risultato tale all'esito del provvedimento di riunione, e non trova quindi applicazione nell'ipotesi in cui i giudizi siano rimasti separati tra loro.

Cass. civ. n. 825/2025

Il compenso spettante al difensore del fallimento per l'esecuzione del sequestro conservativo rientra in quello dovuto per la fase decisionale del procedimento cautelare, poiché, a differenza del pignoramento, il sequestro si attua con la mera consegna materiale del provvedimento autorizzativo al conservatore dei registri immobiliari per la relativa trascrizione, senza necessità della sua comunicazione al debitore.

Cass. civ. n. 815/2025

Nel giudizio di verificazione dello stato passivo, il compenso spettante al difensore del fallimento, nel periodo precedente all'introduzione del numero 20-bis della tabella allegata al d.m. n. 147 del 2022, va determinato dal giudice delegato, in sede di liquidazione, secondo i parametri previsti dalla tabella 2, per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale, avendo riguardo alle distinte fasi ivi previste nonché al valore della domanda.

Cass. civ. n. 25409/2024

La procura rilasciata "con ogni più ampia facoltà di legge" in calce alla comparsa di risposta in appello, in quanto comprensiva del potere di compiere ogni attività processuale utile all'appellato, legittima il difensore a proporre l'appello incidentale.

Cass. civ. n. 13777/2024

In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, l'appello può essere notificato presso il procuratore della società cancellata; poiché però la cancellazione, estinguendo la società, la priva anche della capacità di stare in giudizio, il difensore nei precedenti gradi non può dichiarare l'estinzione della società cancellata e contestualmente costituirsi per la stessa, restando esclusa l'ultrattività del mandato. Ne consegue che, in tal caso, debba dichiararsi l'interruzione del processo, per consentirne la riassunzione nei confronti dei soci della società estinta, diversamente gli atti successivamente compiuti, compresa la sentenza, sono da ritenersi nulli, con la conseguente necessità di rinnovazione.

Cass. civ. n. 13636/2024

La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato l'appello ritenendo valida la rinuncia all'intera domanda effettuata dal difensore della ricorrente a verbale nel giudizio di primo grado).

Cass. civ. n. 12843/2024

La ratifica dell'operato del falsus procurator può essere compiuta anche dal difensore in sede processuale, purché la procura alle liti a questo conferita includa il potere di disporre del diritto in contesa, potere non desumibile dalla formula di stile secondo cui il mandato comprende "ogni più ampia facoltà di legge".

Cass. civ. n. 12831/2024

In tema di processo tributario, il giudice, nel caso in cui la procura alle liti, per come regolata dall'art. 83 c.p.c., manca o è invalida - nel rispetto delle speciali norme degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo l'interpretazione della Corte cost. n. 189 del 2000, ed anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) - invita la parte a regolarizzare la situazione e, in caso di inottemperanza, pronuncia la relativa inammissibilità.

Cass. civ. n. 5303/2024

L'omessa indicazione, nel ricorso per cassazione o nella relativa procura speciale, del codice fiscale o della partita IVA del ricorrente non ne determina la nullità, non essendo essa prescritta dall'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c. e potendosi, in ogni caso, risalire all'identità della parte attraverso la menzione dei dati anagrafici (o della sede, se si tratti di società).

Cass. civ. n. 2439/2024

La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del socio successore della società, con il quale si eccepiva l'estinzione del giudizio di appello per mancata riassunzione nei confronti dei soci succeduti alla società estinta, rilevando che la posizione giuridica, stabilizzatasi a seguito di una valida notifica dell'appello effettuata al procuratore della società costituita in giudizio, era stata poi modificata dalla costituzione nel grado di appello del socio, instaurando così un valido rapporto processuale).

Cass. civ. n. 1571/2024

In tema di contratti della Pubblica amministrazione, il conferimento della procura ad litem da parte del Sindaco è sufficiente a soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam nel contratto di patrocinio con il Comune, poiché, non essendo necessaria la previa delibera della Giunta comunale, che è atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna, l'accordo contrattuale scritto si perfeziona con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale e la sottoscrizione dell'atto difensivo da parte del professionista.

Cass. civ. n. 34801/2023

La procura alle liti è atto caratterizzato da autonomia e autosufficienza rispetto alle vicende dell'atto su cui viene rilasciata, di talché l'eventuale invalidità di quest'ultimo non inficia la validità della stessa ai fini della riproposizione dell'atto sanzionato di invalidità.

Cass. civ. n. 31443/2023

È inammissibile il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale in calce all'atto (o a margine dello stesso) sia autenticata da difensore non iscritto nell'apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l'esistenza dello ius postulandi e che l'invalidità della certificazione stessa implica la divergenza dell'atto di impugnazione dal modello legale di cui all'art. 365 c.p.c., per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all'atto.

Cass. civ. n. 28427/2023

Il divieto, per l'avvocato, di assumere validamente l'incarico di difesa contemporanea di due parti tra loro in conflitto (anche solo potenziale) di interessi determina la nullità del secondo mandato difensivo non soltanto in caso di contestuale costituzione del difensore in un unico giudizio, ma anche in ipotesi di costituzione in giudizi diversi. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il conflitto di interessi dell'avvocato che aveva difeso l'assicurato nel giudizio di cognizione avente ad oggetto la sua responsabilità professionale, all'esito del quale si era formato il titolo esecutivo, e la compagnia assicurativa, quale terza pignorata opponente, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi).

Cass. civ. n. 28373/2023

Alla procura alle liti per atto notarile conferita da società di diritto francese si applica la Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, con la conseguenza che, per far valere l'atto in un paese aderente alla predetta convenzione, è sufficiente la firma del notaio e l'apposizione del suo sigillo, essendo previsto l'esonero da qualsiasi forma di legalizzazione o altra formalità equivalente, come, ad esempio, l'apostille.

Cass. civ. n. 27064/2023

Le aziende ospedaliere universitarie, ove non intendano avvalersi del patrocinio spettante per legge all'Avvocatura dello Stato, devono adottare apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, specificamente motivata in relazione al profilo oggettivo della specialità del caso, che deve essere tale da giustificare l'opzione di avvalersi di un avvocato del libero foro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, dichiarando nullo il mandato alle liti conferito all'avvocato del libero foro, poiché la delibera di conferimento dell'incarico non illustrava la ragione della scelta a monte fra i due patrocini, attenendo esclusivamente al profilo soggettivo dell'avvocato del libero foro prescelto).

Cass. civ. n. 26769/2023

In caso di costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, deve essere valutata in concreto, verificando se la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro, potendo affermarsi il venir meno della attualità del conflitto solo ove emerga dalle risultanze processuali che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata. (Nella specie la S.C. ha affermato la sussistenza del conflitto di interessi in relazione all'atto di appello, proposto da uno stesso difensore nell'interesse di congiunti di due vittime dello stesso sinistro stradale, posto che, stante l'incapienza del massimale assicurativo e la conseguente necessità di sua ripartizione proporzionale tra i danneggiati, l'accoglimento dell'appello in punto di responsabilità di una delle vittime avrebbe determinato la riduzione del "quantum" risarcitorio spettante agli eredi dell'altra).

Cass. civ. n. 26619/2023

Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante

Cass. civ. n. 26356/2023

E' valida la notifica effettuata ai sensi della legge n. 53 del 1994 dall'avvocato domiciliatario che sia stato a ciò delegato, anche verbalmente, dal difensore munito di procura alle liti qualora, tanto lui quanto il delegato, siano stati autorizzati a eseguire notificazioni dall'ordine degli avvocati.

Cass. civ. n. 19749/2023

In tema di protezione internazionale, l'inammissibilità del ricorso per cassazione derivante dalla mancata certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, formulata in sede di proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisa in conformità, dà luogo all'applicazione del comma 3, ultima parte, della medesima disposizione, e, segnatamente, in difetto di costituzione della parte intimata, della condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., essendo il ricorrente incorso in colpa grave per avere chiesto la decisione, a fronte della proposta di definizione accelerata di inammissibilità per difetto di valida procura alle liti, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della propria iniziativa processuale.

Cass. civ. n. 14287/2023

In tema di introduzione del giudizio di legittimità con modalità telematiche, qualora dal messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione del ricorso per cassazione non risulti la procura speciale, quest'ultima, se inserita in formato analogico nel "sottofascicolo di cortesia", priva dei requisiti della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, non è idonea a soddisfare le prescrizioni degli artt. 83 e 365 c.p.c., non potendosi ritenere congiunta materialmente al ricorso che, dunque, risulta inammissibile.

Cass. civ. n. 6931/2023

Il protocollo del 22 giugno 2017 prevede che il patrocinio di Agenzia delle entrate-Riscossione davanti alla Corte di cassazione sia convenzionalmente affidato all'Avvocatura Generale dello Stato, salvo il caso di conflitto di interessi o dichiarazione di indisponibilità, a meno che non intervenga un'apposita delibera motivata dell'ente ai sensi dell'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933; al di fuori di dette ipotesi, la procura rilasciata dall'Agenzia ad un avvocato del libero foro deve ritenersi invalida e - poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale - tale invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità.

Cass. civ. n. 5852/2023

In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura non sussiste se quest'ultima è conferita prima della pubblicazione del provvedimento impugnato (nella specie, in calce all'atto di riassunzione del processo d'appello), presupponendo tale requisito non la mera volontà di abilitare il difensore alla proposizione di un eventuale futura impugnazione di legittimità, bensì l'intenzione di proporre lo specifico ricorso avverso un dato provvedimento, il quale, pertanto, deve essere venuto a giuridica esistenza al momento del conferimento della procura ad impugnarlo.

Cass. civ. n. 1765/2023

Nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi - attuale o anche solo potenziale (quando esse, pur avanzando istanze non incompatibili tra loro, rivestono in giudizio posizioni virtualmente in contrapposizione) - è inammissibile l'impugnazione dalle stesse proposta a mezzo di uno stesso procuratore, in quanto il difensore non può svolgere contemporaneamente la sua attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, pena la violazione dei valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; l'inammissibilità non è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c, sia perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all'esercizio dell'azione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da uno stesso difensore - nell'interesse del terzo trasportato, del conducente del veicolo e del proprietario di quest'ultimo - poiché, sebbene diretto ad accertare la responsabilità dell'ignoto conducente dell'altro automezzo e dell'Anas, i tre soggetti erano comunque portatori di posizioni virtualmente confliggenti).

Cass. civ. n. 17216/2017

Il mutamento dell'organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica è irrilevante rispetto alla regolarità del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante, e ciò vale ad escludere l'idoneità del mutamento stesso a privare della sua perdurante efficacia un mandato “ad litem” originariamente concesso dall'organo effettivamente investito del potere rappresentativo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante che, al momento della notifica del ricorso per cassazione, il legale rappresentante dell’INPS fosse diverso da quello che aveva conferito la procura).

Cass. civ. n. 16634/2017

La procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione affatto illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, né dall’intestazione dell’atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell’uno o nell’altra, dell’indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, è affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente opporre ex art. 157, comma 2, c.p.c., onerando, così, l’istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell’atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell’atto cui essa accede.

Cass. civ. n. 10937/2017

In virtù del principio di strumentalità delle forme di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c. e dell’esigenza di interpretare il mandato alle liti alla luce dell’intestazione del ricorso, è valida la procura conferita da una società e dal suo legale rappresentante in proprio, benchè priva dell’indicazione del nominativo del soggetto conferente, ove in calce alla medesima sia apposto un timbro recante la denominazione della società e l’indicazione “l’amministratore unico”, sulla quale si rinvenga una sottoscrizione per sigla, dovendosi ricondurre detta sottoscrizione al legale rappresentante anche in proprio.

Cass. civ. n. 8821/2017

La procura conferita al difensore dall'amministratore di una società di capitali "per ogni stato e grado della causa" è valida anche per il giudizio di appello, e resta tale anche se l'amministratore, dopo il rilascio della stessa e prima della proposizione dell'impugnazione, sia cessato dalla carica, in conformità al principio secondo cui la sostituzione della persona titolare dell'organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale.

Cass. civ. n. 26338/2017

È affetta da mero errore materiale la procura speciale ad impugnare che, sebbene non congiunta materialmente all’atto, individui la pronuncia impugnata, sia corredata di data certa successiva alla stessa e provenga inequivocabilmente dalla parte ricorrente, in quanto l’art. 83, comma 3, c.p.c., non può essere interpretato in modo formalistico, avendo riguardo al dovere del giudice, ex art. 182 c.p.c., di segnalare alle parti i vizi della procura affinché possano porvi rimedio e, più in generale, al diritto di accesso al giudice, sancito dall’art. 6, par. 1, della CEDU, che può essere limitato soltanto nella misura in cui sia necessario per perseguire uno scopo legittimo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la pronuncia del CNF che aveva ritenuto invalido, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., l’atto di nomina del difensore di fiducia non congiunto materialmente al ricorso, avente data successiva alla decisione impugnata e depositato contestualmente alla stessa ed all’impugnazione).

Cass. civ. n. 20950/2017

Ove più parti abbiano conferito il mandato difensivo al medesimo professionista, la situazione di conflitto d'interessi idonea a provocare l'invalidità del mandato può essere non solo attuale, ma anche potenziale; tale potenzialità, tuttavia, va intesa non come astratta eventualità, bensì in stretta correlazione con il concreto rapporto esistente tra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione. (Nella specie, relativa a mandato conferito allo stesso difensore dal progettista e dal direttore dei lavori convenuti dal committente nel giudizio di responsabilità per danni strutturali ad un edificio, la S.C. ha escluso la ricorrenza di detto conflitto, essendo in contestazione non già il riparto di responsabilità tra i due professionisti ma, con difese comuni ad entrambi,la fondatezza della pretesa attorea).

Cass. civ. n. 14276/2017

In tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte; conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale, né rileva il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che il mandato può essere anche gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso, il compenso ed il rimborso delle spese possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.

Cass. civ. n. 2460/2015

Nel giudizio di cassazione, la procura speciale al difensore può essere apposta, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., solo a margine o in calce degli atti ivi indicati (ossia del ricorso e del controricorso, nonché della memoria di nomina del nuovo difensore) in aggiunta o - per i giudizi instaurati successivamente alla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69 - in sostituzione del difensore originariamente designato. Ne consegue che, fuori da tali ipotesi, la procura deve essere rilasciata, ai sensi dell'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ., con atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel quale debbono essere indicati gli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 986/2014

La procura del difensore del Comune rilasciata dal sindaco e autenticata dal segretario comunale del medesimo ente, è valida atteso che a norma dell'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ., la procura alle liti può essere rilasciata anche con scrittura privata autenticata e l'art. 97, comma 4, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tema di funzioni dei segretari comunali e provinciali, prevede che il segretario «può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente».

Cass. civ. n. 2329/1996

La procura al difensore apposta su un atto diverso da quelli elencati nell'art. 83 c.p.c. deve ritenersi valida, e quindi idonea all'instaurazione del rapporto processuale, quando risulti depositata al momento della costituzione in giudizio e non vengano sollevate specifiche contestazioni circa la sua esistenza e la sua tempestività, sicché detta riferibilità non possa essere posta in dubbio.

Cass. civ. n. 264/1996

Il rilascio della procura alla lite, che conferisce la rappresentanza tecnica in giudizio o ius postulandi, è soggetto alla legge italiana, con la conseguenza che è inefficace in Italia una procura alla lite rilasciata con scrittura privata priva di autenticazione, non potendosi tale requisito ritenere adempiuto in conseguenza della successiva legalizzazione dell'atto, in quanto questa consiste soltanto nell'attestazione dell'autenticità e della provenienza di una firma, apposta da un pubblico ufficiale o funzionario o da un esercente un servizio pubblico, su un atto dallo stesso formato, mentre l'autenticazione riguarda l'attestazione in ordine alla firma di un soggetto che, previa dimostrazione della propria identità, ha sottoscritto in presenza del pubblico ufficiale; con l'ulteriore conseguenza che è irrilevante ed inefficace nell'ordinamento italiano anche la indicata legalizzazione, non riferendosi, nell'ipotesi, ad un valido atto formato all'estero. L'indicata scrittura privata, priva di autenticazione, non può essere considerata valida neanche al limitato fine del conferimento, all'avvocato indicato come mandatario, del potere di nominare altri avvocati, in nome e per conto del mandante, per la sottoscrizione del ricorso per cassazione (art. 365 c.p.c.), in quanto, pur trattandosi di mandato sostanziale formato all'estero, la validità formale dello stesso deve valutarsi alla stregua dell'art. 1392 c.c. – secondo cui la procura va conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere – che trova applicazione quando la forma della procura estera non risponda ai requisiti ritenuti imprescindibili dall'ordinamento giuridico nazionale per motivi di ordine pubblico (art. 31 preleggi e, ora, art. 16, L. n. 218 del 1995), rappresentati, nell'ipotesi, dalla salvaguardia del principio dell'ordinamento processuale interno circa le rigorose formalità previste per il rilascio della procura alle liti (art. 83 c.p.c.).

Cass. civ. n. 6520/1995

Ai fini della validità della procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante di una persona giuridica (nella specie amministratore delegato di una società per azioni) ove l'atto al quale la procura si riferisce rechi nell'intestazione l'enunciazione della qualità da cui deriva il potere di rappresentanza di colui che lo sottoscrive non è necessario che della suddetta qualità venga fatta nuovamente menzione in sede di sottoscrizione con firma leggibile, mentre in caso di illeggibilità della firma la procura è egualmente valida sin dall'inizio qualora risulti in corso di causa (anche a seguito dei chiarimenti forniti dalla parte in sede di libero interrogatorio, integrati da idonea prova documentale) che essa è stata effettivamente apposta dalla persona investita del potere di rappresentanza.

Cass. civ. n. 7277/1995

La procura rilasciata al difensore perché rappresenti un comune con un riferimento al «presente giudizio», si intende estesa anche al giudizio di appello, quale ulteriore grado in cui si articola l'unico giudizio, e, conseguentemente, la delibera della giunta comunale che autorizzi il sindaco a proporre impugnazione contro la sentenza di primo grado non comporta il conferimento di un nuovo mandato al difensore, il quale resta investito dei suoi poteri di rappresentanza processuale in forza della originaria procura, rispetto alla quale la deliberazione della giunta comunale che autorizza la proposizione del gravame esprime unicamente una scelta di convenienza e opportunità in ordine alla prosecuzione del giudizio ad opera dell'originario difensore.

Cass. civ. n. 8969/1995

Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., la certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige, per ciò, che ne sia indicato il nome. Pertanto, quando né nell'intestazione del ricorso per cassazione proposto da una società o da altro ente collettivo, né nella procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del confidente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso, a meno che entro i limiti di cui all'art. 372 c.p.c., sia idoneamente documentato, mediante la produzione della già indicata qualità di “legale rappresentante” ad una ben individuata persona fisica. (Nella specie la S.C. – nel ribadire il principio di cui sopra – ha anche considerato irrilevante la presenza in atti dell'autorizzazione a ricorrere, ancorché se ne potesse desumere il nome del legale rappresentante all'epoca del rilascio della stessa autorizzazione, osservando che nella procura non era affermata la provenienza della sottoscrizione da parte del suddetto legale rappresentante, facendosene invece menzione nella sola intestazione del ricorso, e quindi, fuori del contesto del conferimento della procura stessa, nel cui ambito soltanto il difensore è ex art. 83 c.p.c. eccezionalmente abilitato all'attestazione di autenticità).

Cass. civ. n. 1167/1994

Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., la certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige, per ciò, che ne sia indicato il nome. Pertanto, quando né nell'intestazione del ricorso per cassazione proposto da una società o da altro ente collettivo, né nella procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso, a meno che, entro i limiti di cui all'art. 372 c.p.c., sia idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già indicata qualità di «legale rappresentante» ad una ben individuata persona fisica.

Cass. civ. n. 4718/1994

Quando è rilasciata con scrittura privata autenticata, la procura alle liti deve essere sottoscritta dalla parte con segni grafici che ne indichino il nome ed il cognome, sia pure in forma abbreviata, purché decifrabile, perché la sottoscrizione, per la sua funzione di individuazione dell'autore del documento, costituisce un elemento essenziale di ogni scrittura privata; ne consegue che è inesistente, per difetto di forma, la procura alle liti con crocesegno in calce al posto della firma essendo del tutto irrilevante l'autenticazione del difensore, che ha solo lo scopo di attestare la provenienza della sottoscrizione dal suo autore e che presuppone, pertanto, la presenza dei segni grafici propri della sottoscrizione.

Cass. civ. n. 4992/1993

In caso di mandato alle liti da conferirsi a difensore italiano da parte di cliente straniero residente all'estero, con redazione incorporata all'atto defensionale necessario per la costituzione davanti al giudice italiano, è rituale ed efficace l'autentica della firma del mandante da parte dell'autorità preposta, come il notaio, a tale funzione nel luogo di residenza di questi all'estero, potendo essa ritenersi equipollente a quella del difensore italiano, privo del potere di certificazione nel caso suddetto, con riguardo al quale, poi, ove il mandante abbia nazionalità tedesca, soccorre, quanto alle esigenze di certezza, l'art. 1, n. 4 della Convenzione italo-tedesca 7 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 12 aprile 1973, n. 176, che consente, per tali autentiche, di prescindere dalla formalità della legalizzazione, altrimenti necessaria.

Cass. civ. n. 782/1993

La costituzione in giudizio di più parti, per mezzo di uno stesso procuratore cui sia stato conferito il mandato con unico atto da tutte sottoscritto è valida solo quando fra le medesime parti non vi sia conflitto di interessi – che può essere non solo attuale, ma anche virtuale, nel senso non della sua mera eventualità, bensì del suo connaturale collegamento al particolare rapporto esistente fra le parti, i cui interessi risultino, in astratto suscettibili di contrapposizione – e non è di per sé preclusa dal disposto dell'art. 103 c.p.c., il quale contempla il simultaneus processus non solo nel caso di litisconsorzio facoltativo proprio (e cioè di connessione per il titolo o per l'oggetto), ma anche quando le varie cause abbiano in comune una o più questioni la cui soluzione sia necessaria per la decisione di tutte. (Nella specie, alla stregua dei principi di cui in massima, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, ricognitiva della legittimità della costituzione in giudizio con unico procuratore da parte di soggetti diversi, che lamentavano lesione della titolarità di rispettivi marchi per effetto di illegittimo uso da parte di un terzo di altro marchio, similare a ciascuno dei precedenti).

Cass. civ. n. 12863/1992

Con riguardo a procura alla lite rilasciata all'estero, il requisito della legalizzazione da parte di autorità consolare italiana, di cui all'art. 15 della L. 4 gennaio 1958, n. 15, non è richiesto ove la procura medesima sia conferita a mezzo di notaio in Paese aderente alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva con legge del 20 dicembre 1966, n. 1253, poiché il relativo atto, di natura sostanziale, rientra tra quelli per i quali detta convenzione ha abolito l'obbligo della ricordata legalizzazione.

Cass. civ. n. 7487/1992

La procura speciale al difensore, rilasciata in primo grado «per il presente giudizio» (o processo, causa, lite ecc.), senza alcuna limitativa indicazione, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all'appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso, e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per il detto grado, ai sensi dell'art. 83, ultimo comma c.p.c. Peraltro, la presenza di eventuali indicazioni limitative, interpretabili in senso opposto a quello desumibile da una delle suddette locuzioni usate per il rilascio, costituisce oggetto di apprezzamento riservato al giudice del gravame e non censurabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato. (Nella specie, formulando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di appello avevano escluso l'ultrattività del mandato conferito in primo grado con la suddetta formula generica, interpretando come volontà delle parti di limitare il conferimento al solo giudizio pretorile la circostanza dell'espressa menzione della qualità di praticante-procuratore, propria del professionista officiato dell'incarico che aveva conseguito l'iscrizione nell'albo dei procuratori solo dopo la conclusione del detto giudizio).

Cass. civ. n. 5799/1990

La procura a margine del ricorso per cassazione, sebbene priva dell'indicazione delle generalità dei difensori, è validamente rilasciata allorché il dato carente possa senza incertezza desumersi dalla compiuta specificazione dei nomi dei difensori stessi, contenuta nell'intestazione dell'atto, nonché dalla sottoscrizione da essi apposta sia in calce a questo sia per autenticazione della firma della parte che ha rilasciato la procura.

Cass. civ. n. 4285/1986

Il conferimento, in primo grado, di procura speciale alle liti mediante la formula «per il presente giudizio» o «per la presente procedura», senza specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito a quel giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, ed integra, quindi, quella «volontà espressa» che, vincendo la presunzione legale in senso contrario (art. 83, ultimo comma, c.p.c.), consente di ritenere la procura operante anche per il grado d'appello. Tale principio, peraltro, non può trovare applicazione allorché la procura speciale risulti in primo grado conferita solo mediante esplicito riferimento ad un tipo di giudizio (nella specie, di ammissione tardiva al fallimento) diverso da quello (nella specie, controversia previdenziale) introdotto dal ricorso, valendo in tal caso l'integrazione del contenuto della procura con quello del ricorso al quale essa inerisce soltanto a far ritenere la procura validamente conferita per il primo grado di quel giudizio (nella specie, previdenziale) introdotto da quel ricorso.

Cass. civ. n. 144/1985

Al fine della prova dell'autenticità della procura rilasciata in calce o a margine di uno degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 c.p.c. è sufficiente che il difensore certifichi l'autografia della sottoscrizione della parte, non essendo necessaria l'attestazione dello stesso che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall'art. 2703 c.c. per l'autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale. Ne consegue che per il ricorso per cassazione, la nullità della detta certificazione, per essere eseguita da avvocato non iscritto nell'albo dei patrocinanti in Cassazione, non determina l'inammissibilità del ricorso quando quella procura alle liti sia stata conferita anche ad altro avvocato iscritto nell'apposito albo, e questi abbia sottoscritto il ricorso stesso, nella cui epigrafe sia richiamata la procura in calce o a margine, in quanto in tale ipotesi il difensore abilitato, con la sottoscrizione del ricorso cui è incorporata la procura, ne certifica la sottoscrizione da parte di colui che risulta averla conferita.

Cass. civ. n. 6585/1984

La norma dell'art. 83 c.p.c. la quale enumera gli atti sui quali nel giudizio di merito può essere rilasciata la procura speciale, pur non distinguendo gli atti provenienti dalla stessa parte che conferisce il mandato da quelli provenienti dalla controparte, richiede, tuttavia, la esistenza di un collegamento tra l'atto e la procura speciale, nel senso che questa deve essere necessariamente rilasciata o sull'atto della parte che conferisce il mandato, ovvero sulla copia notificata dell'atto dell'avversario, con la conseguenza che, quando manca tale collegamento, la procura può essere conferita soltanto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. (Nella specie, la C.S. ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva ritenuto la nullità della procura rilasciata dall'interveniente volontario sulla copia di ricorso possessorio non proposto nei suoi confronti).

Cass. civ. n. 363/1983

In caso di mandato o procura alle liti rilasciata in corso di causa al difensore nominato in sostituzione di altro, il rilascio stesso è valido anche se avvenuto sull'originario atto di citazione – rilevando ai fini di una valida costituzione il fatto della esistenza della procura che ben può risultare da tale atto, in quanto, non facendosi luogo all'instaurazione di un nuovo procedimento, ma alla prosecuzione, pure dopo l'interruzione, dell'unico procedimento in corso, del quale permangono tutti gli effetti sostanziali e processuali, non appare giustificata la necessità che la costituzione stessa avvenga con deposito di nuova comparsa – o anche con un atto comunque diverso da quelli indicati nell'art. 83 c.p.c., non costituendo tale irregolarità, ove non appaia dubbia la volontà della parte di conferire la procura, una nullità rilevabile di ufficio ed essendo sanabile per acquiescenza, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., mentre il silenzio della sentenza sulla eccezione al riguardo sollevata deve fare presumere che il giudice abbia esercitato l'attività di controllo e constatato la regolare formazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 499/1982

L'elencazione tassativa degli atti sui quali può essere conferita, a norma dell'art. 83 c.p.c., la procura ad litem riguarda l'instaurazione del rapporto processuale e non anche il successivo svolgimento del processo, con la conseguenza che, in quest'ultima ipotesi la procura può conferirsi anche con mandato apposto a margine della comparsa conclusionale, purché non sia dubbia o contestata la volontà della parte di conferire il nuovo mandato alle liti. La procura così rilasciata, pertanto, legittima il procuratore nominato a ricevere le notificazioni e le comunicazioni in corso di causa e la notifica della sentenza di primo grado eseguita presso di lui è idonea a fare decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Cass. civ. n. 5160/1981

È valida, a norma dell'art. 83 c.p.c., la procura al difensore per un giudizio civile (nella specie: ex art. 314 comma 12 c.c.) rilasciata da un detenuto mediante dichiarazione ricevuta dal direttore dello stabilimento carcerario ed iscritta nel registro previsto dall'art. 80 c.p.p., poiché, da un lato — alla stregua della lettera di tale disposizione e della sua ratio, volta ad evitare che lo stato di privazione legale della libertà del titolare di un diritto si risolva in un pregiudizio per il legittimo esercizio della difesa di esso — deve ritenersi che l'indicata iscrizione attribuisca pubblica fede, relativamente alla provenienza ed alla fedeltà, al contenuto delle dichiarazioni formanti oggetto della medesima, ancorché estranee alla posizione processuale penale del dichiarante, e, dall'altro lato, le modalità e l'efficacia dell'attività di ricezione del direttore del carcere ex art. 80 citato, come ivi configurate, comportano un implicito riconoscimento allo stesso, quale pubblico ufficiale, dell'autorizzazione a redigere atti pubblici ai sensi dell'art. 2699 c.c.

Cass. civ. n. 579/1981

Dal mandato o procura alle liti – consistente nella dichiarazione ex art. 83 c.p.c. della parte (o di chi per essa) che investe della rappresentanza in giudizio il difensore – si distingue il rapporto interno tra quest'ultimo e la parte (o chi per essa), attinente al conferimento dell'incarico, il quale è soggetto alle norme di un ordinario mandato di diritto sostanziale, sicché cliente è, indipendentemente dalla provenienza della procura alle liti, colui che affida il patrocinio al legale e che, avendogli chiesto la prestazione della sua opera, è obbligato direttamente alla corresponsione del relativo compenso.

Cass. civ. n. 6438/1981

L'atto di riassunzione della causa, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., può contenere, in calce od a margine, la procura speciale per la nomina di un nuovo procuratore, che affianchi o sostituisca quello già nominato, atteso che la tassatività dell'elencazione degli atti sui quali può essere apposta la procura alla lite, contenuta nell'art. 83, terzo comma, c.p.c., si riferisce al mandato necessario all'instaurazione del rapporto processuale, e non osta, pertanto, al rilascio di un nuovo mandato con gli atti, quale quello di riassunzione, che intervengono nel corso del processo.

Cass. civ. n. 4250/1980

A differenza della procura ad litem, che è negozio unilaterale che conferisce al difensore la rappresentanza della parte in giudizio e permette di riferire a quest'ultimo gli effetti dell'attività procuratoria espletata, l'affidamento dell'incarico di svolgere detta attività può provenire anche da persona diversa dalla parte in giudizio — salva la necessità della procura per la riferibilità alla parte dell'attività procuratoria svolta in favore della medesima dal legale incaricato — e si inquadra nello schema del controllo di affidamento dell'incarico di prestazione di opera professionale, con la conseguenza che la conclusione di tale negozio bilaterale legittima il procuratore che ha ricevuto l'incarico a rivolgersi, per il compenso, a colui dal quale è stato officiato. La configurabilità del conferimento di incarico di attività procuratore da avvocato ad altro avvocato fuori del distretto nel quale può esercitare il primo professionista non è esclusa dal fatto che (ex art. 9 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) la sostituzione del procuratore può avvenire nell'ambito dei procuratori iscritti nello stesso albo o, per il compimento di singoli atti, nel limite della circoscrizione della corte d'appello, in quanto tale circostanza importa soltanto che nel primo caso, a differenza del secondo (in cui è sufficiente la procura inizialmente conferita dalla parte), è invece necessario che la parte medesima conferisca un'ulteriore procura all'avvocato successivamente nominato dal primo professionista.

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