Art. 7 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

I reati per i quali la legge stabilisce soltanto la «pena pecuniaria», senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni se la pena non supera le lire duemila, e si considerano delitti se la pena supera le lire duemila.

Non si tiene conto degli aumenti di pena derivanti dal concorso di circostanze aggravanti.

I reati per i quali la legge stabilisce soltanto una pena pecuniaria proporzionale, senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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