Art. 38 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale, si applica l'articolo 135 del codice stesso, osservate anche per ogni altro effetto giuridico le disposizioni della legge più favorevole al reo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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