Art. 38 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale
Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale, si applica l'articolo 135 del codice stesso, osservate anche per ogni altro effetto giuridico le disposizioni della legge più favorevole al reo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 31606/2024
È manifestamente infondata, in rapporto all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevedono, per la violazione della detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione, conseguenze penali diverse e deteriori rispetto a quelle stabilite per la detenzione domiciliare quale pena sostitutiva, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la Corte ha ritenuto la disomogeneità di disciplina ragionevole, alle luce delle peculiari finalità risocializzanti e deflattive che connotano la detenzione domiciliare come pena sostitutiva).
Cass. civ. n. 30600/2024
È affetto da abnormità strutturale il provvedimento con cui il giudice, investito della richiesta di convalida dell'arresto e di giudizio direttissimo, dopo aver provveduto alla convalida, senza alcuna motivazione disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda al giudizio nelle forme ordinarie, in tal modo determinandosi una indebita alterazione della sequenza degli atti del procedimento, in violazione del principio di ragionevole durata del processo.
Cass. civ. n. 29530/2024
Non integra il delitto di evasione la condotta di chi, autorizzato a lasciare l'abitazione ove si trovi ristretto in stato di detenzione domiciliare al fine di raggiungere un luogo determinato, effettui una sosta per ragioni diverse da quelle fondanti l'autorizzazione, senza significative deviazioni dal percorso e senza la finalità di eludere la vigilanza. (Nella specie, la Corte ha annullato la condanna inflitta al ricorrente per essersi fermato lungo il tragitto di ritorno dal SERT, ove era stato autorizzato a recarsi, al fine di acquistare sostanza stupefacente).
Cass. civ. n. 29209/2024
Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante speciale del reato di evasione, prevista dall'art. 385, comma quarto, cod. pen., è sufficiente la volontaria costituzione in carcere prima della sentenza di condanna, senza che assuma rilevanza il tempo decorso dalla evasione. (Fattispecie in cui è stata annullata la sentenza di merito nella parte in cui aveva ritenuto tardiva la costituzione in carcere dell'imputato, avvenuta sette mesi dopo l'evasione).
Cass. civ. n. 27411/2024
Ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione o di una causa di esclusione della colpevolezza, l'onere di allegazione gravante sull'imputato opera in relazione ai presupposti fattuali della esimente che rientrino nella sfera personale di conoscenza del medesimo, venendo meno ove le circostanze conosciute o conoscibili "ex actis" consentano al giudice di svolgere anche autonomamente il relativo apprezzamento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di falsa testimonianza del ricorrente che, deponendo in un processo per vari reati, fra i quali un omicidio, aveva negato di essere stato vittima, circa tre anni prima, di un grave "pestaggio" da parte degli stessi imputati, ascrivendo le lesioni nell'occasione riportate ad un fatto accidentale). (Vedi: S.U. n. 12093 del 1980,
Cass. civ. n. 25005/2024
Non è manifestamente infondata, in rapporto all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui impedisce di ritenere prevalente la circostanza attenuante della "costituzione in carcere" di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. sulla recidiva a effetto speciale.
Cass. civ. n. 18351/2024
Ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante. (Fattispecie relativa a revoca della detenzione domiciliare nei confronti di soggetto allontanatosi dalla propria abitazione, nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante che il procedimento penale per evasione si fosse concluso con l'assoluzione per particolare tenuità del fatto).
Cass. civ. n. 15655/2024
La legittimazione a proporre querela per il reato, previsto dall'art. 388, comma quinto, cod. pen., di sottrazione di beni pignorati o sequestrati, posto in essere dal proprietario-custode, spetta sia all'aggiudicatario, in quanto leso nel diritto di conseguire il bene, sia al creditore pignorante, il quale, pur se soddisfatto dal conseguito prezzo della vendita, resta esposto alle azioni dell'aggiudicatario che dovesse impugnare l'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi di custodia. (Fattispecie relativa ad asportazione di beni di pertinenza dell'immobile pignorato, in violazione dell'obbligo, gravante sull'esecutato, di custodire il compendio nella sua integrità).
Cass. civ. n. 9858/2024
In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati. (Fattispecie in cui si è ritenuta abituale la condotta di chi, condannato per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, annoverava plurimi precedenti per il delitto di evasione).
Cass. civ. n. 3060/2024
Integra il reato di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. la condotta del socio accomandatario di una s.a.s. che trasferisce a sé stesso la proprietà di un bene della società pignorato affidato alla sua custodia, trattandosi di un atto dispositivo che incide sui tempi della procedura esecutiva e potenzialmente pregiudizievole per l'interesse del creditore, senza che rilevi la responsabilità dell'agente per le obbligazioni sociali che, sebbene illimitata e solidale, opera solo in via sussidiaria.
Cass. civ. n. 48749/2023
Le dichiarazioni accusatorie rese dall'indagato, in sede di interrogatorio, a carico di terzi, nella consapevolezza della loro innocenza, non sono scriminate dall'esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 51 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la mancata inclusione del delitto di calunnia nel novero di quelli per i quali opera la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., comporta che la difesa attuata mediante incolpazioni calunniose non esclude, "a fortiori", l'antigiuridicità della condotta).
Cass. civ. n. 48560/2023
E' configurabile il delitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione del delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel caso in cui la condotta dell'agente sia sorretta dall'intenzione di aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni dell'autorità e non dalla volontà di prendere parte, con "animus socii", all'azione criminosa. (Fattispecie in cui si è ritenuto sussistente il delitto di favoreggiamento personale a fronte di una condotta consistita nel recupero e nella consegna di una microspia in favore di partecipe a una consorteria mafiosa).
Cass. civ. n. 46787/2023
La pena accessoria interdittiva di cui all'art. 32-bis cod. pen., che inibisce al condannato - in funzione specialpreventiva - l'esercizio delle mansioni nell'esercizio delle quali ha commesso il delitto, comporta la perdita temporanea della capacità di esercitare uffici direttivi o di rappresentanza delle persone giuridiche e delle imprese, con la conseguenza che la violazione di tale divieto produce, sotto il profilo civilistico, la nullità degli atti posti comunque in essere, perché contrari a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, cod. civ., ed integra, sotto il profilo penalistico, il delitto di cui all'art. 389 cod. pen.
Cass. civ. n. 43306/2023
emessa ex art. 2932 cod. civ. non ancora irrevocabile - Reato di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Cass. civ. n. 37428/2023
Integra il delitto di evasione la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con autorizzazione ad assentarsi in determinati giorni ed orari onde raggiungere per la via più breve determinati luoghi, si allontani dal percorso consentito per commettere un reato. (Fattispecie relativa a detenuto sorpreso dalla polizia giudiziaria mentre, nella stessa fascia oraria in cui era stato autorizzato a recarsi presso il Sert, commetteva un furto in altra parte della città).
Cass. civ. n. 37154/2023
È inapplicabile l'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. alla condotta di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. realizzata dalla moglie di soggetto latitante il quale rivesta una posizione apicale all'interno di un gruppo criminale mafioso, ove caratterizzata da una generalizzata, preventiva e continuativa messa a disposizione (nella specie, mediante appoggi logistici e la fornitura di veicoli "bonificati" da microspie per gli spostamenti, schede telefoniche, denaro) volta ad eludere le ricerche dell'autorità giudiziaria, trattandosi di condotta non necessitata né riconducibile ai soli rapporti affettivo-familiari.
Cass. civ. n. 37146/2023
Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen., la condotta di danneggiamento mediante deterioramento del bene sottoposto a pignoramento è configurabile solo quando la cosa che ne costituisce oggetto sia ridotta in uno stato tale da esserne compromessa la funzionalità, sì da rendere necessaria, per il suo ripristino, un'attività non agevole. (Nella specie la Corte ha valutato assertivamente motivata la sentenza di appello, in relazione al ritenuto deterioramento dell'immobile pignorato, sul quale i ricorrenti avevano compiuto interventi di ristrutturazione per il cambio di destinazione d'uso in difformità dalla concessione edilizia, deprezzandone il valore).
Cass. civ. n. 25368/2023
Il reato di violazione degli obblighi di custodia, in caso di pignoramento di un bene mobile registrato eseguito nelle forme di cui all'art. 521-bis cod. proc. civ., si perfeziona alla scadenza del termine assegnato al debitore esecutato, divenuto custode, per la consegna del bene agli organi della procedura esecutiva, decorrendo dalla conoscenza della relativa omissione il termine per proporre querela. (In applicazione di quanto in premessa, la Corte ha ritenuto irrilevante il momento in cui il difensore, già informato della mancata consegna, aveva avuto notizia del fermo del veicolo, trattandosi di attività amministrativa meramente eventuale e successiva alla consumazione).