Avvocato.it

Art. 476 — Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Art. 476 — Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni , forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni [ 491 ].

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [ 2699, 2700 c.c. ], la reclusione è da tre a dieci anni [ 482, 490, 492, 493 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”10″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”12″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 49221/2017

In tema di falso documentale, l’etichetta di revisione applicata alla carta di circolazione di motocicli ed autoveicoli non ha natura giuridica di atto pubblico, bensì di certificato amministrativo, in quanto destinato ad attestare l’esito positivo dell’attività documentata dalla pratica di revisione, di cui si limita a riprodurre gli effetti.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 7615/2017

In tema di reati contro la fede pubblica, il delitto di falso materiale in atto pubblico consistito nella contraffazione, ad opera del difensore, delle firme poste in calce ai verbali delle dichiarazioni rilasciate, ex art. 391 bis cod. proc. pen., si consuma nel momento dell’ utilizzo processuale di detto verbale.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 2714/2017

In tema di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, secondo comma, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall’ordinamento interno della P.A. ad attribuire all’atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza. Ne consegue che la natura di atto pubblico di fede privilegiato necessita del concorso di un duplice requisito: a) la provenienza da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall’ordinamento interno della p.a. ad attribuire all’atto pubblica fede; b) l’attestazione del p.u. di verità circa i fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e della formazione dell’atto nell’esercizio del potere di pubblica certificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la natura fidefaciente di una concessione edilizia priva dell’attestazione del p.u. di fatti giuridicamente rilevanti avvenuti alla sua presenza).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 34912/2016

Il provvedimento di sgravio fiscale emesso dall’Agenzia delle Entrate ha natura di atto pubblico fidefacente, ai sensi dell’art. 476, comma secondo, cod. pen., in quanto comprova l’attività del funzionario responsabile di esame dei documenti e delle motivazioni addotte dal contribuente, ne esprime la relativa valutazione tecnica ed è costitutivo dell’effetto di estinzione del debito erariale.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 24768/2016

Nell’ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, l’imputato può comunque essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, non essendo la prescrizione indice di soccombenza.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 18015/2015

Nei reati di falso in atti la punibilità è esclusa solo nel caso di grossolana falsificazione, immediatamente riconoscibile da chiunque. (Nella specie, relativa alla falsificazione di ricevute di pagamento di somme versate all’amministrazione comunale per l’estinzione di sanzioni amministrative, la S.C. ha escluso che la grossolanità del falso potesse desumersi dall’utilizzo, da parte dell’agente, di fotocopie di bollettini su cui venivano riportati a mano i dati relativi alle somme versate e ai contravventori, osservando che i destinatari dei bollettini falsificati non avevano mai sollevato dubbi al riguardo e che il ricorso a fotocopie di bollettini da riempire costituisce prassi non infrequente negli uffici pubblici).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 7714/2015

L’alterazione della copia informale di una bolletta di pagamento non integra il reato di cui agli artt. 476 – 482 c.p., che sussiste solo in presenza dell’alterazione di copie autentiche di atti pubblici, né il meno grave reato di cui all’art. 485 c.p., che ha ad oggetto la falsificazione delle scritture private. (Fattispecie relativa a copia digitale falsificata di una bolletta di pagamento rinvenuta nel computer dell’indagato in sede di perquisizione).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 51166/2013

In tema di reati contro la fede pubblica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà priva di una delle molteplici sottoscrizioni degli apparenti dichiaranti non integra una ipotesi di falso innocuo o grossolano, posto che la mancanza di una firma, pur incidendo sulla completezza strutturale dell’atto, non lo rende inidoneo al raggiungimento dello scopo e non elimina il pericolo di lesione dell’interesse protetto dalla norma.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 50569/2013

La contraffazione degli attestati di versamento (cosiddetti modelli F24), rilasciati al privato dagli istituti di credito delegati per la riscossione delle imposte, integra il reato di falsità materiale in atto pubblico di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., trattandosi di atti che attestano il pagamento, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, ed il conseguente adempimento dell’obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 47076/2013

Il verbale di operazioni inerenti l’ascolto e la trascrizione di conversazioni tratte da intercettazioni ambientali pur rivestendo natura di atto pubblico non può essere considerato fidefacente, ai sensi dell’art. 476, comma secondo, cod. pen., in quanto il contenuto di esso non ha un valore precostituito per legge, nè può essere liberamente apprezzato dal giudice.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 46177/2013

La configurabilità del reato di cui all’art.87-bis d.P.R. n. 570 del 1960, relativo alla esposizione di fatti non corrispondenti al vero nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura alle elezioni comunali, prescinde dalla possibilità di controllo, da parte degli organi competenti, sulla corrispondenza al vero di quanto dichiarato.
La dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste dall’ordinamento, resa all’atto della accettazione della candidatura a sindaco da soggetto definitivamente condannato per falso ideologico commesso nella sua qualità di pubblico ufficiale, integra il reato previsto dall’art. 87 bis d.P.R. n. 570 del 1960. (In motivazione, la Corte ha affermato che, la formulazione dell’art. 58 comma primo, lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 2000, nel prevedere tra gli impedimenti alla candidatura l’aver riportato una condanna a pena superiore a mesi sei di reclusione per delitti commessi con abuso o con violazione dei pubblici poteri, si riferisce a tutte le condotte criminose concretamente connotate da un abuso o violazione inerente ad una pubblica funzione o servizio, indipendentemente dalle qualificazioni formali contenute nella sentenza passata in giudicato e dalla mancata irrogazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 37314/2013

Integra il reato di falso materiale in atto pubblico l’alterazione di una cartella clinica mediante l’aggiunta di una annotazione, ancorché vera, in un contesto cronologico successivo e, pertanto, diverso da quello reale; né, a tal fine, rileva che il soggetto agisca per ristabilire la verità effettuale, in quanto la cartella clinica acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata, trattandosi di atto avente funzione di diario della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, la cui annotazione deve avvenire contestualmente al loro verificarsi.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 35104/2013

Integra il reato di falso ideologico la compilazione con indicazioni non veritiere di una scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.), che ha natura di atto pubblico, coerente con il suo inserimento in cartella clinica oltre che con la sua valenza non meramente ricognitiva, ma di attestazione degli elementi necessari per la richiesta di rimborso. (La Corte ha precisato che la corretta compilazione della S.D.O. e la codifica delle ulteriori informazioni sanitarie necessarie possono essere configurate come un parere tecnico che, tuttavia, essendo formulato da soggetti cui la legge riconosce una particolare perizia ed ancorato a parametri valutativi dettagliatamente predeterminati, è destinato a rappresentare la realtà al pari di una descrizione o di una constatazione).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 15953/2012

Agli effetti della tutela apprestata dall’art. 476 cpv. c.p., il registro tenuto presso il reparto di pronto soccorso dei pubblici ospedali rientra fra gli atti che fanno prova fino a querela di falso.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 23255/2011

La “scheda operatoria”redatta da un medico ospedaliero è caratterizzata dalla produttività di effetti incidenti su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica nonché dalla attestazione tipica della funzione del sanitario ospedaliero che assume funzione di pubblico ufficiale; trattasi, pertanto, di atto pubblico fidefacente che attesta le fasi e le modalità di svolgimento dell’attività chirurgica secondo le competenze dei sanitari impegnati nell’ambito della struttura ospedaliera ed ai fini ad essa pertinenti. Di conseguenza, la falsa attestazione contenuta in detta scheda integra il reato di cui all’art. 476, comma secondo, c.p..(Nella specie nella scheda operatoria si attestava falsamente che “il mediastino posteriore risulta sede di verosimile infiltrazione neoplastica”e si ometteva di indicare l’avvenuta rimozione di una garza ivi colposamente dimenticata).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 14486/2011

Rientrano nella nozione di atto pubblico rilevante ai fini dell’integrazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale – conforme o meno allo schema tipico – ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi. (In applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la natura di atto pubblico al modulo utilizzato per il censimento della popolazione).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 44023/2010

È atto pubblico con fede privilegiata il d.a.s. (documento di accompagnamento semplificato) utilizzato per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, che ha sostituito il certificato mod. H ter 16 (cosiddetto certificato di provenienza degli oli minerali), non potendosi far rientrare lo stesso nella categoria dei certificati od attestati.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 43512/2010

Il reato di falso ideologico in atto pubblico è configurabile anche in relazione agli atti “interni”, a condizione che gli stessi siano tipici o si inseriscano in un “iter”procedimentale prodromico all’adozione di un atto finale destinato ad assumere valenza probatoria di quanto in esso esplicitamente od implicitamente attestato. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna di un medico chirurgo cui era contestato di aver redatto falsamente una relazione, richiesta dalla direzione ospedaliera per il successivo inoltro alla Prefettura ed al Ministero della salute, in risposta ad un’interrogazione parlamentare riguardante un presunto caso di malasanità).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 27095/2010

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico l’alterazione dell’iscrizione di un professionista nel relativo albo, che è atto amministrativo di accertamento costitutivo di uno “status”professionale. (Fattispecie in materia di iscrizione nell’albo dei pubblicisti).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 19557/2010

Integra il reato di falso materiale in atto pubblico la condotta del medico che, prestando la propria opera professionale in una struttura privata convenzionata col servizio sanitario nazionale, alteri la cartella clinica, in quanto, in tal caso, il medico assume la qualità di pubblico ufficiale che svolge una pubblica funzione certificativa e la cartella clinica riveste natura di atto pubblico.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 11944/2009

Riveste natura di atto pubblico fidefacente l’attestazione del funzionario di dogana in ordine al numero dei campioni esaminati (nella specie fusti contenenti olio), trattandosi di annotazione che attesta il compimento da parte del pubblico ufficiale di una specifica attività che si inserisce nell’iter amministrativo preordinato all’attestazione della qualità del prodotto; ne deriva che le false attestazioni in ordine all’esecuzione di prelievi su un numero di fusti inferiore al vero integrano il reato di falso ideologico aggravato, ex art. 476, comma secondo, c.p..

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 46310/2008

In tema di falsità documentale commessa dal pubblico ufficiale, ai fini dell’individuazione di tale qualifica occorre, avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., ma ai caratteri propri dell’attività in concreto esercitata dal soggetto ed oggettivamente considerata. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all’art. 476 c.p., nei confronti di un soggetto incaricato, in forza di convenzione, di espletare adempimenti amministrativi, consistiti nella consulenza per la redazione ed istruttoria delle pratiche della locale “Fondazione Onlus”contro l’usura e, quindi, di adempimenti strettamente connessi al cuore dell’attività tipica dell’ente, riguardando sia la funzione di garanzia per i legittimati alle relative istanze sia il rapporto con l’azienda di credito erogatrice del mutuo, atti attraverso i quali l’ente esprimeva la sua volontà).
Integra il delitto di falsità materiale (art. 476 c.p.), il pubblico ufficiale che contraffà le dichiarazioni fideiussorie di un ente pubblico, considerato che dette dichiarazioni costituiscono atti pubblici giacché attraverso esse si esprime la volontà negoziale produttiva di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi o estintivi rilevanti per l’ente e per la consistenza del suo patrimonio.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 38720/2008

È innocuo, e quindi non punibile per inidoneità dell’azione, il falso, sia ideologico che materiale, che determina un alterazione irrilevante ai fini dell’interpretazione dell’atto, non modificandone il senso.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 36736/2008

L’inottemperanza del conducente di un veicolo all’invito a fermarsi da parte di un ufficiale di polizia municipale integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 192, comma primo, c.s., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità previsto dall’art. 650 c.p., stante l’operatività del principio di specialità di cui all’art. 9 L. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale ), applicabile quando il medesimo fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 27973/2008

Il reato di falsità materiale in atti pubblici concorre con quello di contraffazione delle impronte di una P.A. in ragione del diverso bene giuridico tutelato dalle due fattispecie, che, per la prima, deve essere individuato nella fede pubblica documentale e, per la seconda, nella fiducia attribuita ai mezzi simbolici di autenticazione pubblica. (Fattispecie relativa alla contraffazione di una carta d’identità e delle impronte dell’ente che apparentemente aveva rilasciato il documento ).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 22192/2008

Integra il delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico la falsificazione dei reports di stampa contenenti esami emocromocitometrici a corredo della documentazione clinica mediante aggiunta a penna dei valori dei parametri della coagulazione allo scopo di farli apparire come eseguiti e repertati nei giorni ivi indicati nonché delle schede cartonate sui prelievi, considerato che essi sono atti pubblici giacché, ancorché atti interni alla struttura ospedaliera, sono destinati a provare le indagini di laboratorio svolte dagli operatori sanitari pubblici ed i relativi risultati e a documentare il decorso della malattia del paziente ad integrazione e corredo della cartella clinica.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 9146/2008

I modelli F24 e le relative dichiarazioni di versamento non sono atti pubblici, ma scritture private; ne consegue che la loro falsità ideologica è penalmente irrilevante.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 6572/2008

In tema di falsità materiale, integra il reato di cui all’art. 476 c.p. la formazione di un atto presentato come la riproduzione fotostatica di un documento originale, in realtà inesistente, del quale si intenda artificiosamente attestare l’esistenza e i connessi effetti probatori. (Fattispecie in tema di copia di atto di affidamento di incarico per lo svolgimento di attività progettuali retribuite da parte di un’Università)

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 7921/2007

Integra il delitto di falsità materiale commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l’atto pubblico fidefaciente, anche in virtù del disposto di cui all’art. 2699 c.c., è – oltre all’attestazione di fatti appartenenti all’attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione – la circostanza che esso sia destinato « ab initio» alla prova e cioè precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice; ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione – caduta nella sfera conoscitiva del p.u. – che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica. (Nella specie, il medico aveva aggiunto al testo originario l’ulteriore attestazione della rottura dei denti incisivi dell’arcata superiore del paziente per consentirgli un maggiore ristoro).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 7638/2007

Il visto, espresso con una firma del pubblico ufficiale, quando sia destinato a provare determinate attività di controllo da lui esercitate, costituisce atto completo e autonomo, anche in mancanza di una dichiarazione scritta dell’autore della firma, poiché a tale carenza suppliscono l’esistenza della connessione intercorrente con la sua attività e il significato che al visto stesso è attribuito per convenzione e per necessità logica.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 14292/2006

Integra soltanto il delitto di falsità materiale (art. 476 c.p.) e non anche la «falsità ideologica» punita dall’art. 479 c.p., la falsa rappresentazione della realtà mediante l’alterazione di un documento pubblico, giacché in tal caso la falsità consiste nella alterazione della «genuinità» del documento.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 1491/2006

Integra il reato di falsità materiale (art. 476 c.p.), la condotta di colui che forma una circolare dell’Assessorato regionale alla sanità retrodatata e sottoscritta da soggetto che all’epoca non ricopriva più l’incarico di assessore, in quanto si tratta di atto destinato a fare sì che l’autore appaia legittimato al suo compimento, considerato che la falsa indicazione della data si risolve nella falsa indicazione della provenienza dell’atto dal soggetto effettivamente legittimato ad adottarlo e che, pertanto, la retrodatazione è solo una modalità di contraffazione del documento che vale a fare falsamente apparire l’atto come proveniente dall’Assessore alla sanità della Regione.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 46852/2005

In tema di falso documentale, costituisce atto pubblico il verbale del Consiglio di Istituto di una scuola pubblica, in quanto atto idoneo a documentare, nell’ambito della P.A., le attività e gli adempimenti necessari per la realizzazione dei compiti istituzionali ed a produrre effetti nei confronti dei terzi. Integra, pertanto, il reato di cui all’art. 476 c.p. la condotta del soggetto che, in qualità di preside dell’Istituto, falsifichi, istigando altro soggetto all’esecuzione materiale, il detto verbale con aggiunte, concernenti l’utilizzo di locali ulteriori rispetto a quelli riportati nell’ordine del giorno del Consiglio di Istituto e di cui si sia chiesta l’autorizzazione all’utilizzo, in quanto il parere formulato dal Consiglio al riguardo è obbligatorio anche se non vincolante per il Sindaco cui spetta la decisione relativa e costituisce atto di un procedimento amministrativo necessario e preordinato a valutare la compatibilità tra eventuali usi occasionali o ordinari di detti locali da parte di altri soggetti.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 35167/2005

Integra il reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p. ) la condotta del medico ospedaliero che altera, mediante cancellazione con correttore e riscrittura, la cartella clinica in alcune parti formate ad opera di soggetti diversi, considerato che detta cartella acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata e che le modifiche o aggiunte in un atto pubblico, dopo che è stato definitivamente formato, integrano un falso punibile ancorché il soggetto abbia agito per ristabilire la verità effettuale, salvo che esse si risolvano in mere correzioni di errori materiali.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 11930/2005

L’archivio informatico di una P.A. deve essere considerato alla stregua di un registro tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell’elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica, punibile rispettivamente ai sensi degli artt. 476 e 479 c.p., se posta in essere antecedentemente alla formulazione dell’art. 491 bis c.p. (Fattispecie in tema di archivio informatico del patronato Enasco).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 23327/2004

Le modifiche o le aggiunte in un atto pubblico, dopo che è stato regolarmente e definitivamente formato, integrano un falso punibile anche quando il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale del documento; tuttavia ai fini della punibilità occorre che le aggiunte successive non si identifichino in mere correzioni o integrazioni che, lungi dal modificare l’elemento contenutistico dell’atto, già formalmente perfetto, siano invece dirette a completamento essenziale del relativo procedimento di formazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non punibili le addizioni apportate, in assenza delle parti, dal notaio ad un contratto di compravendita immobiliare, che si siano tradotte nella correzione dell’errore materiale ovvero nella espressa indicazione dell’errore medesimo, che, lungi dall’alterare la genuinità dell’atto, lo abbiano confermato nella finalità probatoria del negozio voluto e concluso dalle parti).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 23324/2004

In tema di falsità in atto pubblico, ha natura di atto pubblico la cartella clinica redatta dal medico dipendente di una clinica convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 16267/2004

In tema di falso documentale, la materiale falsificazione dell’atto di autentica notarile di una scrittura di compravendita, commessa dal privato, integra il reato di falsità materiale in atto pubblico di cui agli articoli 476 e 482 c.p., in quanto nella scrittura privata autenticata è contenuta la documentazione contestuale di due atti che sono, tuttavia, distinti essendo l’uno privato e l’altro (autentica notarile) atto pubblico.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 13989/2004

La cartella clinica, della cui regolare compilazione è responsabile il primario, adempie alla funzione di diario della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, la cui annotazione deve quindi avvenire contestualmente al loro verificarsi, uscendo al tempo stesso dalla disponibilità del suo autore ed acquistando carattere di definitività, per cui tutte le successive modifiche, aggiunte, alterazioni e cancellazioni integrano falsità in atto pubblico.
Non sussiste un rapporto di specialità, ma di mera interferenza, tra il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e quello di falso documentale (art. 476 e 482 c.p.), il quale può presentarsi come occasionale modalità di realizzazione del primo ma non è assorbito in esso, in quanto, ai sensi dell’art. 84 c.p., intercorre un rapporto di complessità tra fattispecie solo quando sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare un’occasionale convergenza di piú norme e, quindi, un concorso di reati; con la conseguenza che in tanto è possibile parlare di una complessità eventuale in quanto sia la stessa legge a prevedere un reato come modalità eventuale di consumazione dell’altro.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 11915/2004

Integra il reato di falsità materiale in atto pubblico (art. 476 c.p.) — anche nell’ipotesi che il fatto sia stato commesso prima dell’introduzione nel codice penale dell’art. 491 bis, ad opera dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 547 — la condotta del pubblico dipendente che inserisca nell’archivio informatico dell’Albo nazionale dei costruttori dati non corrispondenti alle delibere adottate dai competenti organi deliberativi del predetto Albo — determinando l’iscrizione illecita di numerose imprese per categorie e per importi di lavori che in realtà non erano stati loro riconosciuti — in quanto, nella previsione di cui all’art. 476 c.p. rientrava, ancor prima che entrasse in vigore l’espressa previsione dell’art. 491 bis, la condotta del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, avesse formato un atto informatico sostanzialmente o formalmente falso, posto che anche attraverso lo strumento informatico il pubblico ufficiale può, nell’esercizio delle sue funzioni, formare un documento rappresentativo di atti o fatti, destinato a dare quella certezza alla cui tutela sono preposte le norme penali.
L’iscrizione nell’Albo nazionale dei costruttori costituisce un atto pubblico, e non un certificato o un’autorizzazione. Ne consegue che le false iscrizioni nel predetto Albo integrano il delitto di falsità materiale in atto pubblico (art. 476 cod. pen).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 8684/2004

In tema di falso documentale, il registro di protocollo è atto di fede privilegiata, in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta l’avvenuta ricezione di un documento dall’esterno, la data della ricezione e la numerazione progressiva che gli viene attribuita, sicchè la materiale apposizione sul documento del timbro riproducente la data di ricezione ed il numero attribuitogli non costituisce altro che una prosecuzione di tale attività certificativa, onde la registrazione e la riproduzione della stessa sul documento costituiscono un’operazione unica e contestuale, avente la stessa natura di atto pubblico. Ne deriva che costituisce falsità punibile, ai sensi dell’art. 476 c.p., l’apposizione di una falsa data di ricezione col timbro di protocollo, destinato a fare fede del ricevimento o della spedizione da parte dell’ufficio pubblico; nè rileva che alla falsità della data apposta con il detto timbro non corrisponda uguale annotazione nell’apposito registro, in quanto il timbro di protocollo è lo strumento che proietta sull’atto che proviene ab externo il crisma dell’attestazione della data di ricezione, facendo fede della stessa.
In tema di falso documentale, integra il reato di cui all’art. 476 c.p.(falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici) la condotta del pubblico ufficiale il quale manipoli le domande di condono edilizio — modificandole e sostituendo la documentazione allegata (disegni, schede catastali e modelli ministeriali) così da far conseguire la sanatoria per opere realizzate dopo la presentazione delle domande ovvero per superfici superiori a quelle originariamente indicate —, in quanto il documento del privato recepito dalla Pubblica Amministrazione riceve un contenuto aggiuntivo per effetto delle successive integrazioni di fonte pubblicistica e per tale nuovo profilo, che presenta autonomia funzionale, è qualificabile come atto pubblico.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 46863/2003

In tema di falso documentale, il timbro del protocollo apposto sulla corrispondenza pervenuta ad un ufficio pubblico ha natura di atto pubblico; ed infatti, posto che il registro di protocollo è indiscutibilmente atto di fede privilegiata, in quanto in esso il P.U. attesta l’avvenuta ricezione dall’esterno di un documento nonchè la data di tale ricezione e la numerazione progressiva che gli viene attribuita, la materiale apposizione sul documento medesimo del timbro riproducente la data di ricezione ed il numero attribuitogli non costituisce altro che una prosecuzione di detta attività certificatrice, ond’è che registrazione e riproduzione della stessa sul documento costituiscono un’operazione unica e contestuale avente la stessa natura.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 31720/2003

Integra il reato di falsità ideologica o materiale in atti pubblici la condotta del dipendente pubblico che, nelle sue funzioni di addetto alla gestione degli archivi informatici di una pubblica amministrazione, inserisce deliberatamente dati falsi negli elaboratori elettronici dell’archivio o modifica quelli esistenti in relazione ad atti o a documenti ivi registrati.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 27881/2003

Anche a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, l’atto di collocamento in aspettativa, adottato da un dirigente amministrativo, costituisce atto pubblico, in quanto espressione di potere autoritativo e certificativo incidente sul rapporto di servizio del dipendente e sull’organizzazione dell’ufficio. Ne consegue che integra il reato di falsità materiale di cui all’art. 476 c.p. l’apposizione su tale atto di una falsa firma da parte un dirigente della pubblica amministrazione (nella specie titolare del settore attività economiche e produttive di un comune).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 25516/2003

La prova scritta del candidato di un pubblico concorso costituisce atto pubblico e non già scrittura privata, ove sia redatta su fogli appositamente timbrati, firmati e progressivamente numerati dai componenti della commissione. Tali incombenti rappresentano, infatti, il risultato di un’attività di controllo posta in essere dal pubblico funzionario, nell’esercizio delle funzioni a lui demandate, al fine di attestare la genuinità e la provenienza delle scritturazioni che il candidato è abilitato ad apporre sui fogli appositamente vistati e numerati. Sicché, non essendo concepibile che nello stesso atto possano coesistere due distinte nature (una, pubblica per la parte contenente le dette attestazioni, e l’altra privata, per la parte grafica redatta dallo stesso candidato) deve ritenersi che il carattere pubblico informi l’intero documento, dato il contesto unitario ed inscindibile, e dunque anche nella parte relativa alla componente grafica proveniente dal privato cittadino).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 9955/2003

L’attestazione del pubblico ufficiale sulle schede catastali presentate dal privato in relazione alla data dell’avvenuto deposito e al loro contenuto costituisce atto pubblico facente fede fino a querela di falso, per cui integra gli estremi del reato di cui all’art. 476 comma 2 c.p. l’alterazione della data di deposito della scheda ovvero la sua sostituzione con altra di contenuto diverso. (Nell’affermare tale principio la Corte ha precisato che le schede catastali, che nascono come scritture private redatte dall’interessato, acquistano natura di atto pubblico nel momento in cui vengono consegnate alla pubblica amministrazione che ne attesta l’avvenuto deposito e che ha il potere di controllarne la veridicità del contenuto attraverso idonei accertamenti).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 43703/2002

L’interesse giuridico protetto nei delitti di falso ed in particolare in quelli documentali ha carattere plurioffensivo. Ne consegue che l’avviso dell’udienza preliminare di cui all’art. 419, primo comma, c.p.p. deve essere notificato anche al denunziante di un falso documentale incidente, anche in via di pericolo, sul suo specifico diritto.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 38846/2002

È atto pubblico, nel caso di opere commissionate dalla pubblica amministrazione, il registro contabile dei lavori di appalto, in quanto documento tenuto dal direttore dei lavori circa i fatti di cui forma attestazione in vista del conto finale e dunque della regolazione del credito dell’appaltatore nei confronti dell’amministrazione.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 32812/2001

L’archivio informatico di una pubblica amministrazione deve essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell’elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica (artt. 476 e 479 c.p.), ininfluente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo. (Fattispecie relativa a fraudolento inserimento di dati falsi nella banca dati dell’Inps, precedente all’entrata in vigore della L. 23 dicembre 1993 n. 547 che ha introdotto l’art. 491 bis c.p., di cui la Corte ha precisato la natura di norma interpretatrice, in quanto si limita a chiarire che le fattispecie di falso sono ravvisabili anche quando la falsificazione sia avvenuta a mezzo di un supporto informatico o comunque con la sua alterazione).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 31935/2001

Integra il delitto di falsità ideologica la condotta del notaio che attesti falsamente essere state apposte in sua presenza sottoscrizioni in calce a dichiarazioni negoziali.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 29109/2001

Agli effetti delle norme sul falso documentale, il registro per l’apposizione delle firme dei sottoposti alla libertà controllata è atto pubblico, in quanto il predetto registro è obbligatoriamente tenuto per l’esercizio di una pubblica funzione di controllo sul rispetto di un obbligo imposto dalla legge, demandato all’ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, al comando carabinieri territorialmente competente che ha il dovere di segnalare tempestivamente al magistrato di sorveglianza le violazioni accertate. (Fattispecie in tema di soppressione di atto vero).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 6900/2001

In tema di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, costituiscono atto pubblico le «note di missione», attraverso le quali viene attestato l’espletamento di missioni per ragioni di servizio, con relativa trasferta, atteso che pure in relazione ai così detti atti interni della pubblica amministrazione sussiste l’interesse giuridico alla tutela della pubblica fede, che risulta leso anche quando la falsità riguarda tale categoria di atti, comunque destinati ad assumere funzione probatoria.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 12731/2000

L’alterazione della copia autentica di un atto non rientra nella previsione di cui all’art. 478 c.p. (falsità materiale commessa da un pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti), che punisce la formazione di copie false, ma integra il reato di cui all’art. 476 c.p. in relazione all’art. 482 dello stesso codice (falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico), poiché tale norma, pur non applicabile agli atti derivativi, comprende certamente l’alterazione della copia dopo il rilascio della stessa in forma legale, atteso che questa incide sull’autenticazione, che è atto pubblico originale. (Fattispecie relativa ad alterazione, commessa da un privato, di copia notarile di un contratto).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 12726/2000

Il registro personale del professore, sul quale devono essere annotati la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni, i voti dagli stessi riportati, è atto pubblico, in quanto attesta attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 5584/2000

La falsificazione delle ricevute bancarie di delega ai versamenti tributari, poiché l’attestazione della banca sulla distinta predisposta dal cliente prende rilievo di piena efficacia probatoria e liberatoria di adempimento dell’obbligazione tributaria, secondo il regime legale vigente in materia, configura la fattispecie criminosa di cui agli artt. 476 secondo comma e 482, non diversamente di quanto viene riconosciuto, per la privilegiata valenza probatoria degli atti correlativi, in tema di alterazione di ricevute attestanti il pagamento di tasse automobilistiche e di bollette doganali, oltre che, specificamente in materia di delega di pagamento dell’imposta Irpef attestata dal funzionario bancario. (Fattispecie relativa a falsificazione delle predette attestazioni compiuta dal commercialista a danno dei clienti).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 5105/2000

In materia di falso, per poter qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni: a) che l’atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; b) che l’atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell’atto preesistente. (Nella fattispecie di falso materiale per contraffazione, relativa ad atto di un dirigente di Asl che aveva formato un atto presidenziale falso, la Corte ha affermato che mancando un atto in precedenza documentato, la «disposizione presidenziale» contraffatta non può essere considerata certificato amministrativo)
In tema di falso, deve ritenersi che un atto abbia natura di autorizzazione quando ne derivi immediatamente la rimozione di ostacoli giuridici all’esercizio di una determinata attività, non quando esso disciplini in via generale le condizioni che legittimino l’esercizio di una tale attività in un futuro indeterminato, ovvero le condizioni che possano giustificare in concreto il rilascio di una specifica autorizzazione ad esercitarla. (Fattispecie in tema di disposizione del presidente di una Asl che conteneva una disciplina generale in ordine all’uso del mezzo personale [ l’automobile ] e non una specifica autorizzazione ad usarlo).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 4679/2000

In tema di falsità materiale, l’espressione «esercizio delle sue funzioni», cui il legislatore fa ricorso per sanzionare più severamente il falso commesso dal pubblico ufficiale, deve riferirsi all’ambito di competenza funzionale dello stesso. A ciò consegue che, se nell’agente non è mai venuta meno tale qualifica, l’alterazione che costui abbia compiuto di un atto pubblico viene correttamente ricondotta sotto la previsione dell’art. 476 c.p. e non sotto quella della falsità materiale commessa da privato. (Fattispecie relativa ad un medico, dipendente ospedaliero, condannato, nella fase di merito, per avere alterato una cartella clinica, precedentemente da lui redatta in modo corretto. La difesa dell’imputato ricorrente aveva sostenuto che l’esercizio delle funzioni era cessato con la originaria compilazione della cartella e che, quindi, la successiva alterazione poteva, al più, ricondursi alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 482 c.p. La Suprema Corte, nell’enunciare il principio sopra riportato, ha rigettato il ricorso).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 2151/2000

In tema di falso, gli statini di esame universitario rivestono natura di atto pubblico (e dunque ricadono nella previsione legislativa sanzionata dall’art. 476 c.p.), in quanto provengono da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, non rilevando affatto che essi possano essere stati compilati “a ricalco”, mediante un procedimento chimico, in base al quale, con un’unica scritturazione, si compilano più documenti.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 13299/1999

In tema di falsità materiale in atto pubblico, si realizza concorso apparente di norme tra le disposizioni degli artt. 469 c.p. (contraffazione delle impronte di pubblica autenticazione e certificazione) e 476 stesso codice (falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici) nel caso in cui la falsificazione concerna un atto notarile. Invero, la fattispecie ex art. 476 c.p., avendo carattere più generale, coinvolge quella di cui all’art. 469 c.p. che ha per oggetto solo un aspetto del documento falsificato e cioè l’impronta del sigillo notarile.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 12893/1999

In tema di falso in atto pubblico, assume questo carattere la firma di quietanza apposta sul mandato di pagamento Inps quando sia richiesto l’intervento del pubblico ufficiale che attesta con il proprio visto e con la propria sottoscrizione il fatto della dichiarazione liberatoria, siccome resa alla sua presenza, e l’avvenuta identificazione del dichiarante, in quanto la falsa sottoscrizione del destinatario del mandato serve alla formazione di un falso atto pubblico, comprensivo anche della falsa attestazione del pubblico ufficiale.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 10580/1999

La carta di circolazione dei veicoli va qualificata come atto pubblico e non già come certificato, autorizzazione o attestato, posto che dispone la immatricolazione d’un determinato veicolo che abilita alla circolazione. Ne consegue che nel caso di falsità materiale commessa dal privato sull’anzidetto documento si configura il reato previsto dall’art. 483 c.p. in relazione all’art. 476, primo comma, dello stesso codice.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 6872/1999

In tema di facoltà documentale, l’ordine di servizio posto in essere dal funzionario di un ente pubblico, in esecuzione di un contratto di diritto privato, pur non avendo rilevanza esterna, assume il profilo dell’atto pubblico, per un duplice motivo: a) in quanto rappresenta la volontà dell’ente pubblico ed è compiuto dal funzionario nell’esercizio delle attribuzioni conferitegli, b) in quanto crea un atto destinato ad inserirsi in un procedimento della pubblica amministrazione. Ne consegue che l’esclusiva rilevanza interna non è idonea ad escludere la sua natura pubblica attesoché la distinzione tra atto pubblico e scrittura privata non è connotata dalla circostanza che il suddetto atto spieghi effetti nei confronti dei terzi estranei all’ente ma dall’esercizio di un potere definitivo autoritativo in rapporto alla fonte da cui promana. Ne consegue, altresì, che la falsificazione dell’ordine di servizio integra la fattispecie di cui all’art. 476 c.p.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 3667/1999

La falsità ideologica riguarda l’atto nel suo contenuto ideale il quale risulta così non veritiero, mentre quella materiale attiene alla realtà fenomenica del medesimo nel senso che fa apparire venuto ad esistenza un atto che non è mai stato formato. Ne consegue che qualora, con riguardo a rogito notarile, le relative dichiarazioni provengano da persona diversa da quella che figura averle rese e sottoscritte sussiste soltanto la seconda ipotesi; in tale evenienza anche le attestazioni circa la presenza e l’attività del soggetto in realtà non comparso concorrono alla realizzazione della falsità materiale per cui esse non possono essere separatamente considerate quali integranti la falsità ideologica.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 3552/1999

In materia di falso ideologico in atto pubblico, anche quando l’atto sia proprio del solo pubblico ufficiale, della falsa attestazione rispondono a titolo di concorso coloro che abbiano agito per il medesimo fine, sia intervenendo all’atto sia istigando il pubblico ufficiale o rafforzandone il proposito delittuoso.
In materia di falso ideologico in atto pubblico, è tale ogni scritto redatto dal pubblico impiegato e dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle loro funzioni, anche quando si tratti di atti di corrispondenza, interna o esterna, o comunque, di atti interni alla P.A., anche non tassativamente previsti dalla legge: ciò che deriva è la provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni ed il contributo da esso fornito – in termini di conoscenza o di determinazione – ad un procedimento della pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa a certificazioni e attestazioni, compiute da medici di enti privati di patronato, in ordine all’esistenza o all’aggravamento di silicosi o di altre patologie polmonari in casi in cui la malattia era invece esclusa dai dati anamnestici, e clinici, e dai referti radiologici).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 3004/1999

Il dolo dei delitti di falso è generico; pertanto è sufficiente la consapevolezza della immutatio veri e non è richiesto l’animus nocendi vel decipiendi. Tuttavia, esso deve essere provato, e va escluso tutte le volte che la falsità risulti essere oltre o contro la volontà dell’agente, come quando risulti dovuta soltanto ad una leggerezza o negligenza di costui, giacché il sistema vigente ignora la figura del falso colposo. (Fattispecie di esclusione del reato nel fatto di un insegnante, che, avendo appreso che il compito di un alunno era stato completato da altri, ha corretto la precedente valutazione ad esso relativa, senza seguire le modalità previste per la correzione degli atti pubblici).
Il giornale del professore, la cui funzione primaria è quella di costituire un promemoria per il docente delle attività svolte nell’anno scolastico e dei processi di maturazione degli alunni, non è atto che si inserisce in modo essenziale nella formazione dello scrutinio (che potrà svolgersi pur in mancanza di tale atto o in caso di scorretta tenuta) e pertanto non può essere considerato un atto pubblico ai fini della legge penale. (Fattispecie in tema di correzione di un giudizio relativo ad uno studente).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 2492/1999

In tema di reati contro la fede pubblica vanno ritenuti atti pubblici i registri di classe di una scuola legalmente riconosciuta. Di conseguenza configura il reato di cui all’art. 479 c.p. le false annotazioni di assenza o di presenza su tali registri.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 2487/1999

Il delitto di falso materiale in atto pubblico (art. 476 c.p.) è punito a titolo di dolo generico. Per la configurabilità dell’elemento soggettivo è sufficiente la sola coscienza e volontà dell’alterazione del vero, indipendentemente dallo scopo che l’agente si sia proposto, e anche se sia incorso nella falsità per ignoranza e per errore, cagionato da una prassi o per rimediare a un precedente errore, con la convinzione di non produrre alcun danno. (Nella fattispecie, relativa ad alterazione, compiuta dall’imputato, del foglio delle presenze in ufficio con l’apposizione di un orario accanto alla firma di un collega, la Corte ha specificato che tale intervento costituiva il reato sopra menzionato avendo modificato in senso giuridicamente rilevante il significato del documento, indipendentemente dal fatto che l’alterazione fosse avvenuta nel senso della verità).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 6824/1998

È atto pubblico la distinta delle notifiche effettuate dall’ufficiale giudiziario, siccome destinata ad attestare, agli effetti del pagamento dell’indennità di trasferta, l’avvenuta notifica e la data di compimento dell’attività relativa.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 4424/1998

In tema di falso in atto pubblico, il registro di protocollo di un ufficio della pubblica amministrazione costituisce atto pubblico, essendo destinato a fare fede del ricevimento o della spedizione di atti da parte dell’ufficio, con la conseguenza che le attestazioni in esso contenute sono idonee a produrre effetti giuridici sia all’interno della P.A. che nei confronti di terzi. Non esclude la sussistenza del potere certificativo la circostanza che la persona addetta al protocollo svolga funzioni puramente esecutive, non presupponendo il potere-dovere di certificazione alcuna discrezionalità in capo all’autore di essa.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 1431/1998

Il piano regolatore ha natura di atto pubblico, con la conseguenza che, in caso di falsità, deve ritenersi configurabile il reato di falso in atto pubblico. Ed invero, il piano regolatore si configura come un atto tendente a regolare l’incremento degli insediamenti abitativi per mezzo della scelta, da parte dei pubblici poteri, della destinazione delle aree suscettibili di edificazione; la sua struttura tecnica è tale che con esso si attua la concreta ed analitica delimitazione del territorio e l’imposizione di vincoli specifici su immobili all’uopo ben individuati: onde i vincoli e le limitazioni imposti ai soggetti privati, i cui immobili sono compresi nel perimetro del piano stesso, rivestono carattere eminentemente pubblicistico. (Nella fattispecie si trattava di falsità ideologica di atti costituenti i presupposti di una delibera di approvazione del piano regolatore generale: la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto configurabile il delitto di falsità ideologica in atto pubblico).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 3134/1998

In tema di falso documentale, non è punibile, per inidoneità dell’azione, la falsità che si riveli in concreto inidonea a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè che non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico. (La Corte di cassazione, in applicazione del principio di cui in massima, ha affermato la non punibilità, per inidoneità dell’azione, della falsa attestazione — attuata mediante l’apposizione della firma di alcuni docenti universitari, componenti le commissioni esaminatrici, sui verbali di vari esami — che detti esami si erano svolti regolarmente con la partecipazione di tre commissari, mentre in realtà gli studenti erano stati esaminati da un solo professore: la Suprema Corte, in proposito, ha ritenuto esenti da censura le argomentazioni della corte di merito secondo cui, in particolare, nel caso di specie, né la prova d’esame, né il voto, potevano essere messi in discussione anche in presenza di un unico esaminatore o di commissioni formate da due, anziché da tre docenti, essendo quest’ultima composizione prevista, e neanche a pena di nullità, solo da norme regolamentari secondarie).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 1098/1998

La cartella clinica redatta da un medico di un ospedale pubblico è caratterizzata dalla produttività di effetti incidenti su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché dalla documentazione di attività compiute dal pubblico ufficiale che ne assume la paternità: trattasi di atto pubblico che esplica la funzione di diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, sicché i fatti devono esservi annotati contestualmente al loro verificarsi. Ne deriva che tutte le modifiche, le aggiunte, le alterazioni e le cancellazioni integrano falsità in atto pubblico, punibili in quanto tali; né rileva l’intento che muove l’agente, atteso che le fattispecie delineate in materia dal vigente codice sono connotate dal dolo generico e non dal dolo specifico.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 11920/1997

Integra gli estremi del reato di falso materiale in atto pubblico la alterazione, al momento della apertura delle buste contenenti le generalità del candidato, della votazione annotata sugli elaborati d’esame all’atto della correzione, del giudizio dell’elaborato espresso dalla commissione esaminatrice, indipendentemente dalla avvenuta annotazione e sottoscrizione dei relativi verbali.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 11714/1997

In materia di falso documentale, ai fini della configurabilità del reato con riferimento ad un atto viziato per mancanza di un requisito, deve distinguersi la nullità dell’atto, che si assume falso, dalla sua inesistenza. Quest’ultima, impedendo qualsiasi riconoscibilità dell’atto, impedisce anche la sussistenza del falso documentale, mentre la nullità o annullabilità, per carenza di un requisito, non esclude l’affidamento, sia pure provvisorio, della pubblica fede. La norma penale, infatti, tutela il documento non per la sua validità intrinseca, ma per la sua funzione attestativa: ne consegue che è falsa la relazione di notifica al destinatario di un atto, in realtà consegnato ad un terzo, ancorché priva di data.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 9209/1997

In tema di falso documentale, il timbro del protocollo apposto sulla corrispondenza pervenuta ad un ufficio pubblico ha natura di atto pubblico; ed infatti, posto che il registro di protocollo è indiscutibilmente atto di fede privilegiata, in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta l’avvenuta ricezione dall’esterno di un documento nonché la data di tale ricezione e la numerazione progressiva che gli viene attribuita, la materiale apposizione sul documento medesimo del timbro riproducente la data di ricezione ed il numero attribuitogli non costituisce altro che una prosecuzione di detta attività certificatrice, onde che registrazione e riproduzione della stessa sul documento costituiscono un’operazione unica e contestuale avente la stessa natura.
In tema di falso documentale, le planimetrie catastali che siano state allegate alla domanda di voltura e presentate al competente ufficio assumono la natura di atti pubblici, in quanto costituiscono atti fondamentali attraverso i quali l’amministrazione finanziaria dello Stato determina la consistenza e la destinazione dell’immobile a vari fini. Ne consegue che l’alterazione degli originali di tali documenti ovvero la loro soppressione integra i delitti di cui agli artt. 476 e 490 c.p.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 5107/1997

Deve ritenersi atto pubblico non solo quello attraverso il quale la pubblica amministrazione manifesta la propria volontà, ma anche gli atti interni in quanto documentano una attività compiuta da un pubblico ufficiale. (Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto che costituisse atto pubblico il protocollo della corrispondenza del sindaco sul quale era stata falsamente annotata, al fine di favorire l’interessato, l’avvenuta trasmissione alla regione di una nota sindacale contenente una dichiarazione di rinuncia ad un farmacia, osservando che l’annotazione, pure interna, documentava per di più il rapporto tra enti pubblici diversi).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 421/1997

Il registro di classe degli istituti di istruzione riconosciuti o parificati costituisce atto pubblico e perciò le false attestazioni ivi contenute integrano gli estremi del falso ideologico, tuttavia nel caso in cui il registro di classe sia stato sottoscritto dall’insegnante incaricato dell’insegnamento mentre questo in effetti sia stato svolto da altro docente in possesso dei requisiti richiesti, il falso deve ritenersi innocuo ed escludersi la responsabilità penale.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 10883/1996

Atti pubblici del comune non sono solo gli atti del sindaco o degli organi collegiali che manifestano la volontà dell’ente verso l’esterno, ma qualunque atto che, pure proveniente da singoli consiglieri comunali, sia destinato per previsione di legge a determinare conseguenze giuridiche. Costituisce perciò il reato di falso in atto pubblico apporre la falsa sottoscrizione di un consigliere comunale alla richiesta presentata ai sensi dell’art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sul riordino delle autonomie locali, richiesta che, se sottoscritta dalla prevista quota di consiglieri comunali, impone di sottoporre al vaglio del comitato regionale di controllo deliberazioni della giunta ritenute illegittime dai firmatari.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 6020/1996

La falsificazione del passaporto costituisce falso in certificazione amministrativa e non in atto pubblico, anche quando il passaporto sia stato rilasciato da autorità straniera. (Fattispecie in tema di conflitto di competenza).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 5052/1996

La locuzione «nell’esercizio delle funzioni», contenuta nell’art. 476 c.p., non va intesa in senso specifico, ma generico, ossia come «ambito delle funzioni». Conseguentemente, risponde del reato previsto dalla suddetta norma incriminatrice, e non da quella di cui all’art. 482 c.p., il pubblico ufficiale investito della competenza funzionale in relazione agli atti contraffatti o alterati, o che alteri quelli di cui pervenga in possesso per ragioni d’ufficio, ancorché formati da un pubblico ufficiale appartenente ad un ufficio diverso. (Fattispecie relativa all’alterazione di processo verbale di contravvenzione, redatto da altro pubblico ufficiale, facendo risultare la meno grave infrazione di cui all’art. 80, comma 15 c.s. abr., in luogo di quella di guida senza patente).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 3002/1996

La denuncia di successione è un atto eterogeneo, formato dalla dichiarazione del denunciante in ordine agli elementi da cui trae origine l’obbligo tributario, cui segue nello stesso documento l’atto del pubblico ufficiale, il quale determina e certifica l’ammontare della relativa imposta. Dopo la presentazione all’ufficio da parte del privato, la dichiarazione di successione costituisce il primo atto del procedimento amministrativo, assume natura pubblica sottratta alla disponibilità del denunziante e diviene oggetto della potestà certificativa ed autoritativa del pubblico ufficiale. Il privato può — nei modi, forme e tempi previsti da leggi e regolamenti — procedere ad integrazione e rettifiche della dichiarazione, ma nessuna modificazione o correzione può apportarsi sul modulo di denuncia già presentato, per elementari esigenze di trasparenza e di controllo da parte della pubblica amministrazione. La consapevole immutazione degli elementi di fatto da parte del pubblico ufficiale, in concorso con i consenzienti privati dichiaranti, operata al fine di una più favorevole determinazione della somma da versare a titolo di imposta, integra il delitto di falsificazione materiale di atto pubblico.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 247/1996

La contraffazione del testamento olografo, pubblicato dal notaio con l’osservanza delle formalità previste dall’art. 620, comma 3, c.c., integra il delitto di cui agli artt. 476, 482 e 491 c.p.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 9927/1995

Rientrano nella categoria degli atti pubblici i cosiddetti atti interni destinati ad inserirsi con un contributo di conoscenza nel procedimento amministrativo e, tra questi, anche i pareri espressi per iscritto da un organo della pubblica amministrazione nell’ambito della competenza specifica del proprio ufficio. Ne consegue che sono atti pubblici i verbali di sopralluogo redatti dalla speciale commissione costituita dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per accertare la capacità specifica delle imprese ai fini della loro iscrizione all’Albo speciale delle ditte fornitrici, proprio per gli effetti che ne conseguono nei confronti dei terzi, essendo questo requisito indispensabile per poter partecipare alle gare di appalto indette dall’azienda e per poter negoziare con essa.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 5403/1995

In tema di falsità documentale, deve escludersi che una scrittura privata o un altro documento ab origine non costituente atto pubblico possa essere considerato tale in virtù del solo suo collegamento funzionale ad un atto amministrativo, per effetto dell’inserimento di esso nella relativa pratica dell’iter conseguenziale occorrente per il provvedimento finale. A meno che il documento ricevendo un contenuto aggiuntivo in virtù di successive integrazioni di fonte pubblicistica, per tale successiva parte che abbia autonomia funzionale, non divenga atto pubblico, restando così assoggettato alla disciplina di cui all’art. 476 c.p.
Non può essere considerato autonomo oggetto di falsità documentale la cosiddetta «pratica», intesa nel senso di nuova e distinta entità unificante una pluralità di atti in funzione di collegamento e come tale provvista di una sua efficacia dimostrativa autonoma, rispetto a quella dei distinti documenti, che concorrono a formarla.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 11276/1994

Allorquando atti che sono intrinsecamente certificativi, diventano necessari e propedeutici alla manifestazione di volontà dell’organo pubblico e vengono falsificati per deviare la volontà pubblica o per rendere più difficile l’accertamento della situazione di fatto, presupposto di una certa decisione, la falsificazione di essi costituisce condotta punibile ai sensi dell’art. 476, non dell’art. 477 c.p. (Fattispecie di falsità materiale avente ad oggetto le annotazioni contenute nelle schede predisposte per l’inquadramento nella qualifica funzionale dell’ufficio del personale di un comune).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 6695/1994

In tema di falso in atto pubblico, il registro di protocollo nel quale l’impiegato comunale annota in ordine cronologico la ricezione o la spedizione degli atti (provenienti dai privati o altre pubbliche amministrazioni) è atto di fede privilegiata, in quanto attesta l’operazione compiuta dal pubblico ufficiale ed è destinato a provare la data dell’annotazione e la successione nel tempo delle ricezioni e delle spedizioni stesse. (Fattispecie ex art. 476 c.p., relativa all’alterazione della data del registro di protocollo, sì da far figurare come tempestive le domande, presentate oltre il termine di legge, di concessione di contributi per danni derivanti da eventi sismici).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 2774/1994

La registrazione in un passaporto da parte del pubblico ufficiale addetto alla frontiera, della data dell’ingresso del titolare in uno Stato, non è espressione di autorizzazione (diversamente dal passaporto rilasciato al cittadino, che viene così autorizzato all’espatrio), ma integra un atto rivolto a documentare ciò che il pubblico ufficiale, addetto alla frontiera dello Stato, constata personalmente in ordine all’ingresso dello straniero titolare del passaporto. Pertanto, l’alterazione da parte del privato della suddetta data costituisce il delitto di falso materiale in atto pubblico (artt. 476 e 482 c.p.) e non quello di falso materiale in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.p.).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 5660/1994

Ai fini del delitto di falso sono atti pubblici quelli c.d. interni della pubblica amministrazione. Risponde del delitto di cui agli artt. 490 e 476 c.p. l’agente di custodia che sopprima una «nota riservata» redatta al direttore della Casa circondariale, nella quale si dà atto dei disservizi riscontrati nella gestione dell’istituto e si documentano fatti e circostanze direttamente percepiti dall’autore, quali l’esistenza di autorizzazioni ministeriali per colloqui straordinari tra un detenuto ed esponenti politici e funzionari dei servizi di sicurezza.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 11497/1993

Le «relazioni di servizio» sottoscritte dagli ufficiali e dagli agenti di P.S. sono atti pubblici fidefacenti: con esse, infatti, il pubblico ufficiale attesta, nell’esercizio delle sue funzioni, una certa attività da lui espletata, ovvero che determinate circostanze sono cadute sotto la sua diretta percezione e vengono così rievocate. Pertanto deve essere ritenuto responsabile del reato di falso ideologico in atto pubblico fidefacente l’agente di P.S. che attesta falsamente in una relazione di servizio circostanze non vere.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 10346/1993

Il comportamento del pubblico ufficiale — nella specie maresciallo della Polizia di Stato — il quale, per far conseguire l’autorizzazione al porto d’armi ad una persona, abbia soppresso sulla richiesta i veri dati anagrafici di questa ed abbia apposto, immettendoli poi nel terminale, falsi dati, integra i reati di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui all’art. 476 c.p., e di soppressione di atti veri di cui all’art. 490 stesso codice. Infatti, l’autorizzazione al porto d’armi è atto pubblico in quanto costitutivo di situazione soggettiva di rilevanza pubblicistica, sicché l’informazione al terminale, che è funzionale al rilascio dell’autorizzazione, è rilevante ai fini della tutela del falso documentale perché atto interno finalizzato al rilascio del documento.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 8260/1993

Costituisce atto pubblico, e non certificato, l’attestazione di effettuata revisione di un veicolo apposta sulla carta di circolazione, in quanto essa è rivestita di forza probante originaria in forza della verifica di idoneità eseguita dal pubblico ufficiale che l’ha formata. (Fattispecie in tema di falsità ideologica).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 5328/1993

Il certificato di idoneità alla guida rilasciato dai sanitari indicati dall’art. 81 c.s. costituisce atto di esercizio di una pubblica funzione, per cui le falsità ad esso relative sono perseguite ai sensi degli artt. 476 e 479 c.p.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 834/1993

Quando l’autore della falsità è lo stesso soggetto che deve formare l’atto, non vi può essere falsificazione ideologica o alterazione materiale punibile fino a quando l’atto rimane nell’ambito della facoltà di disposizione dell’agente, il quale, come autore dell’atto, può apportare ad esso tutte quelle modificazioni o aggiunte che ritiene possibili o, addirittura, può non far venire alla luce l’atto lasciandolo allo stadio di mero proposito. Se l’atto – nella specie modulo in bianco recante la sola firma dell’imputato autocertificatrice della prestazione del lavoro straordinario ancora da eseguire – è rimasto nella disponibilità dell’imputato e non è affiorato nel mondo esteriore per conseguire gli effetti di cui sarebbe capace, ogni ipotesi di incriminazione viene meno, non essendosi realizzato l’evento: la soglia del momento consumativo sarebbe varcata solo se il foglio, dopo la firma, entrasse comunque nella disponibilità della pubblica amministrazione di cui l’imputato è dipendente.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 391/1993

Non può accertarsi la falsità materiale di un documento o della sola sottoscrizione quando, mancando l’originale, non si abbia la certezza assoluta della totale conformità a questo della copia disponibile; la relativa prova, pertanto, può avere solo ad oggetto il fatto storico della formazione della copia in modo conforme all’originale, non potendo la conformità essere dimostrata per induzione. (Fattispecie relativa ad autentica della procura stilata a margine della copia dell’atto di citazione allegato al fascicolo d’ufficio e caratterizzata dalla mancanza dell’originale, non rinvenuto).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 10259/1992

In tema di falso documentale, ai fini dell’esclusione della punibilità per inidoneità dell’azione ai sensi dell’art. 49 c.p., occorre che appaia in maniera evidente la falsificazione dell’atto e non solo la sua modificazione grafica. Di conseguenza, le abrasioni e le scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni, pur se eseguite a fini illeciti immediatamente riconoscibili, non possono considerarsi, di per sé e senz’altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacché esse possono essere o apparire una correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto durante la formazione del documento alterato dal suo stesso autore. Spetta, poi, al giudice di merito stabilire se le peculiarità della specifica alterazione la facciano ritenere un’innocua correzione oppure l’espressione di un’illecita falsificazione grossolanamente compiuta. (Nella specie, trattavasi di registro protocollo di comune con originaria annotazione abrasa e sostituita con altra relativa a lettera di dimissioni per farla retrodatare e correzione del numero di protocollo stampigliato sul documento).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 9725/1992

L’Amministrazione finanziaria è legittimata a costituirsi parte civile ed a chiedere il risarcimento del danno nei procedimenti aventi ad oggetto imputazioni di falso in atto pubblico. In essi l’interesse tutelato è la genuinità e la specifica credibilità del documento, che derivano dalla formazione da parte del pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. L’Amministrazione infatti vede direttamente leso il suo interesse all’affidabilità degli atti, che costituiscono garanzia e veicolo di completezza e fedeltà degli introiti tributari.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 8411/1992

In tema di falso in atto pubblico, l’elemento soggettivo del reato si esaurisce nella coscienza e volontà di immutare il vero, senza che occorra alcun fine speciale. Non è, pertanto, richiesto il proposito di arrecare ad altri un danno o di procurare a sé o ad altri un vantaggio, onde il delitto è perfetto anche quando la falsità sia compiuta non solo senza l’intenzione di arrecare un danno o procurare un vantaggio, ma anche con la convinzione di non produrre l’uno o di non determinare l’altro.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 7227/1992

I mandati di pagamento e le richieste di emissione di assegni di organi fallimentari sono atti pubblici in quanto estrinsecazione di potestà del curatore e del giudice delegato. (Fattispecie in tema di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale).
Nei reati di falso in atti la punibilità è esclusa solo nel caso di grossolana falsificazione, immediatamente riconoscibile da chiunque. (Nella specie, relativa ad alterazione di richieste di emissione di assegni e a formazione di falsi mandati di pagamento da parte di un curatore fallimentare, i giudici di merito avevano escluso la grossolanità del falso in considerazione della certa idoneità dei documenti falsificati a sorprendere la buona fede dei destinatari, tanto che costoro, pur essendo particolarmente qualificati perché funzionari e impiegati di banca, avevano dato corso ai pagamenti e al rilascio di assegni; la Cassazione ha ritenuto condivisibile tale decisione enunciando il principio di cui in massima).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 6685/1992

La funzione probatoria del registro delle lezioni non può essere limitata all’anno accademico al quale il registro si riferisce, ma ha (in carenza di dati normativi che ne restringono la portata) la ben più ampia estensione anche temporale di qualsiasi documento previsto dal legislatore per attestare la prova dei fatti compiuti dal pubblico ufficiale, onde le annotazioni in esso contenute sono sottoposte al controllo non solo dell’autorità universitaria, ma anche degli altri organi istituzionali (inclusi quelli inquirenti). Può ben essere ipotizzato, perciò, il delitto di falso materiale o ideologico in atto pubblico nel caso in cui le false attestazioni siano state effettuate sul registro ora per allora, anche perché il controllo del preside o del rettore non può certo ritenersi effettuabile solo durante l’anno al quale il registro si riferisce.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 3665/1992

In tema di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 476 c.p.), il prontuario «modello 239» sul quale gli agenti della polizia stradale annotano, in occasione di un incidente stradale, sia i dati da loro rilevati all’atto del sopralluogo, sia il contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti e dai testimoni escussi sul luogo, ha natura di atto pubblico. Infatti, l’agente che sottoscrive il prontuario esercita una pubblica funzione e attesta il compimento di atti da lui compiuti.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 2396/1992

Sia le autorizzazioni al ricovero dell’assistito in strutture convenzionate (dette «impegnative») sia le autorizzazioni di proroghe all’ulteriore permanenza (nella struttura assistenziale) ed all’erogazione di assistenza, prodotte dall’ufficiale sanitario nell’esercizio delle funzioni di cui agli artt. 5 e 6 legge Regione Campania n. 7 del 1975, sono atti pubblici inquadrabili, quanto ad alterazione e mendacio, nelle fattispecie penali di cui agli artt. 476 e 479 c.p.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 1474/1992

In tema di falsità in atti pubblici, la legge penale tutela il documento non per il suo contenuto, ma per la sua attitudine probatoria, sicché la invalidità del rapporto giuridico rappresentato nel documento non esclude il delitto di falso previsto dall’art. 476 c.p. Tale delitto può venir meno soltanto se si tratti di vizi formali che rendano l’atto giuridicamente irrilevante e non anche quando si tratti di vizi che lo rendono annullabile o nullo; in altri termini, perché il documento sia insuscettibile di protezione penale deve essere privo dei requisiti formali essenziali richiesti dalla legge per il raggiungimento del suo scopo, mentre, d’altro canto, per la configurazione del reato occorre non che l’atto al momento della falsificazione possa ritenersi valido per istituire o provare un rapporto, bensì che mercè la falsificazione risulti valido a provare la sussistenza sia pure apparente, nei confronti dei terzi, della situazione documentata. (Fattispecie in cui gli imputati avevano formato e redatto falsamente dei verbali di deliberazione di un consiglio comunale, facendo risultare come emanate dal consiglio delibere in realtà dallo stesso mai adottate ed apponendo date in cui non vi erano state riunioni del consiglio; la Cassazione, nel ritenere sussistente il reato di cui all’art. 476 c.p. sulla scorta dei principi di cui in massima, ha altresì evidenziato che l’inesistenza, nella specie, dell’attività dell’organo collegiale non escludeva la punibilità ai fini delle norme incriminatrici del falso documentale, essendo, appunto, irrilevante l’invalidità del rapporto giuridico rappresentato nel documento).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 869/1992

Il segretario comunale, il sindaco ed il membro anziano non hanno potere alcuno — in luogo e tempo diversi, successivi all’adunanza consiliare — di operare rifacimenti, rivisitazioni, interpretazioni, nel contenuto della deliberazione, come risultante dal testo, formalmente votato ed approvato: testo che è — e deve rimanere — lo strumento documentale, di manifestazione della decisione espressa dal consiglio comunale. (Fattispecie relativa al rigetto di ricorso dell’imputato, previamente qualificato il fatto dalla S.C. come reato ex art. 476 c.p. [ falsità materiale ] e non ex art. 479 [ falsità ideologica ] come ritenuto dai giudici di merito).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 12065/1991

Le «relazioni di servizio» degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria sono atti pubblici e, come tali, fanno fede, fino a querela di falso, dei fatti che siano caduti sotto la percezione diretta degli autori di esse e vengono nelle stesse riferite. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto responsabile del reato di falso ideologico in atto pubblico fidefaciente un agente della polizia ferroviaria che aveva attestato falsamente in una relazione di servizio di aver personalmente udito una donna pronunciare una frase vilipendiosa per l’Arma dei carabinieri, mentre in realtà la circostanza gli era stata riferita dalla moglie).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 7606/1991

Ai fini della sussistenza dei delitti di falso previsti dagli artt. 476 e 479 c.p., la sottoscrizione del foglio di presenza da parte dei pubblici dipendenti è atto pubblico in quanto costituisce la prova dell’esecuzione della prestazione del dipendente nel rapporto di pubblico impiego. L’atto è formato materialmente dallo stesso pubblico dipendente del quale è destinato a provare la presenza ed ha un rilievo giuridico autonomo — e quindi non può essere considerato atto interno — in quanto produttivo di effetti tra il dipendente e la pubblica amministrazione (ai fini della retribuzione, delle ferie, dell’assistenza sanitaria, etc.). L’eventuale mancanza dell’attestazione da parte del capo ufficio non ha alcuna incidenza sul documento già firmato, con la sottoscrizione del foglio di presenza, dai singoli dipendenti.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 2456/1991

In tema di falsità materiale, l’esclusione della punibilità si ha solo nell’ipotesi di una assoluta inidoneità dell’azione che renda impossibile e non solo improbabile l’evento costitutivo dell’inganno della pubblica fede per manifesta riconoscibilità del falso da parte di chiunque e non anche nel caso di una falsità che, non provocando alcun sospetto, abbia richiesto il compimento di indagini per il suo accertamento.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 16708/1990

Le quietanze di pagamento di un titolo avente natura di atto pubblico, come i vaglia ed i conti correnti postali, rientrano nella stessa categoria ai sensi dell’art. 476, primo comma, c.p., perché formate alla presenza di un pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni e come compito suo proprio, ne deve controllare la regolarità.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 14718/1990

Commette falsità ideologica in atto pubblico ex artt. 476 e 479 c.p., il notaio che, nel redigere l’atto di autenticazione di firma, attesti contrariamente al vero che la sottoscrizione è stata apposta alla sua presenza e di aver previamente accertato l’identità del sottoscrittore. Qualora, invece, il notaio attesti falsamente la veridicità della sottoscrizione senza fare alcuna menzione di attività da lui compiute o percepite, si rende colpevole di falsità ideologica in certificato di cui all’art. 480 c.p., in quanto una tale dichiarazione personale di scienza non può essere assimilata, né per il contenuto, né per gli effetti, all’attestazione di attività conferite da pubblico ufficiale secondo le formalità previste dall’art. 2703 c.c.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 13157/1990

Il registro di classe rientra nella categoria degli atti pubblici. (Fattispecie in tema di falso ideologico in atto pubblico).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 11498/1990

L’ipotesi di reato impossibile ricorre ogni qual volta il reato non possa verificarsi o per l’inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto. In tema di falso, l’inidoneità dell’azione ricorre nel cosiddetto falso grossolano, nel falso, cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno, mentre l’inesistenza dell’oggetto ricorre nel cosiddetto falso inutile, nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria. (Nella specie la Cassazione ha escluso che potesse ravvisarsi un’ipotesi di reato impossibile nel fatto di un portalettere che, in tale qualità, aveva apposto la falsa firma di diversi destinatari nello speciale registro dell’Amministrazione postale per l’arrivo e la consegna delle raccomandate, ed era stato conseguentemente ritenuto responsabile dai giudici di merito del delitto di falsità materiale in atto pubblico di cui all’art. 476 c.p.).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 10414/1990

Ciò che caratterizza l’atto pubblico fidefaciente è, oltre all’attestazione di fatti appartenenti all’attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui (nella specie si trattava di un atto in cui un notaio aveva attestato di aver identificato un soggetto, firmatario di atti di costituzione di una società e di accettazione di carica, che non era invece comparso alla sua presenza).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 2769/1990

In tema di falsità in atti pubblici, l’atto deve considerarsi inesistente quando, trattandosi di organo collegiale, manchi la sottoscrizione quanto meno del Presidente e del segretario.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 2593/1990

Il dolo generico richiesto per la sussistenza del delitto di falsità, ideologica o materiale, in atto pubblico non può ritenersi implicito nella materialità del fatto, ma deve essere sempre rigorosamente provato. Esso va, pertanto, escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro l’intenzione dell’agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza di costui, giacché il sistema vigente ignora del tutto la figura del falso documentale colposo.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 16305/1989

In tema di pagamento della tassa di circolazione, il tagliando-contrassegno, destinato ad essere esposto nella parte anteriore del veicolo (cosiddetto bollo di circolazione) non costituisce né atto pubblico né certificazione amministrativa, ma attestato sul contenuto di atti, in quanto attestazione derivata dell’atto di versamento della tassa, di cui riporta gli estremi essenziali, con l’effetto che la sua materiale falsificazione integra l’ipotesi delittuosa preveduta dagli artt. 478 e 482 c.p., quando autore del falso sia un privato. Viceversa, il tagliando-ricevuta, o ricevuta di versamento da allegare al documento di circolazione, costituisce atto pubblico, in quanto in esso è consacrata l’attività svolta dal pubblico ufficiale (postale), in relazione alla riscossione dell’importo della tassa, ed è diretto a documentare tale fatto, giuridicamente rilevante ai fini della circolazione del veicolo, con la conseguenza che la sua falsificazione materiale, posta in essere dal privato, deve essere punita ai sensi degli artt. 476 e 482 c.p.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 13578/1989

È ravvisabile il delitto di falso ideologico in atto pubblico, anche se il documento sia privo di intestazione e di sottoscrizione, purché risulti incontestata l’esatta individuazione dell’organo cui esso risale. Questi requisiti concernono infatti solo l’integrità formale, ma non la validità o la giuridica esistenza.
In tema di falsità documentale, gli atti interni della P.A. sono pubblici, quando questi abbiano attitudine ad assumere rilevanza ai fini della documentazione di fatti ed operazioni inerenti all’attività ed agli scopi dell’amministrazione e siano destinati a spiegare effetti nei confronti dei terzi. (Nella specie la corte ha ritenuto atto pubblico il giudizio sui candidati, espresso in un concorso per professore associato, da commissioni, nominate dal preside di una facoltà universitaria invece che dal consiglio di facoltà. Ha rilevato la corte da un lato che l’atto di nomina era affetto soltanto da incompetenza relativa e quindi era esistente e dall’altro che l’acquisizione dei giudizi al procedimento amministrativo già aperto ed in fase istruttoria ne doveva seguire necessariamente. Ha quindi concluso che l’atto interno era rilevante e che il falso concernente uno dei giudizi doveva essere — soppresso e ricostruito ex novo — qualificato come falso materiale in atto pubblico).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 11366/1989

Agli effetti della tutela apprestata dall’art. 476 cpv. c.p., il registro tenuto presso il reparto di pronto soccorso dei pubblici ospedali rientra fra gli atti che fanno prova fino a querela di falso.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 9091/1989

Deve qualificarsi atto pubblico l’estratto sostitutivo — previsto dall’art. 60 cod. strad. — della carta di circolazione: l’estratto tiene luogo di quest’ultima a tutti gli effetti, quando la medesima sia stata temporaneamente consegnata ai pubblici uffici per esigenze inerenti alle loro attribuzioni.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 9080/1989

È atto pubblico fidefaciente il visto di autenticità apposto dalla commissione sullo stampato predisposto per lo svolgimento della prova di un concorso. Esso è un atto ricognitivo dell’autenticità, espresso dal pubblico ufficiale in forma anticipata e benché strumentale rispetto al giudizio valutativo ed al conseguente ed eventuale provvedimento di nomina e benché privo di ogni connotato volitivo o negoziale, assume, nella sua intrinseca oggettività, quella particolare efficacia attestatrice di verità, nella individuazione della provenienza dell’elaborato e della sua regolare compilazione, insostituibile nella predisposizione dei complessi adempimenti imposti per un corretto espletamento di un pubblico concorso. Tale atto non è invece assimilabile ai certificati o agli attestati, giacché non trattasi di una riproduzione abbreviata di ciò che in altri atti o registri della P.A. è documentato. Apponendo la vidimazione, la commissione infatti dà atto di avere compiuto un autonomo e specifico accertamento e cioè che quello stampato e non altro verrà utilizzato da parte di un determinato candidato.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 9076/1989

Il bollettino di spedizione della raccomandata è atto pubblico anche per la parte riservata all’utente del servizio, giacché non ha una mera funzione certificativa, ma documentale in ordine alla relazione intercorrente tra mittente e P.A. e tra queste ed il destinatario del plico, nonché l’attività compiuta dal pubblico ufficiale accettante nell’esercizio della sua funzione.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 7018/1989

L’esposizione all’esterno del veicolo dell’attestato di versamento in c/c della tassa per mezzi a motore (cosiddetto disco-contrassegno) contraffatto non integra il reato di truffa poiché la circolazione non avviene in forza di errore indotto con artifici e/o raggiri. Infatti, qualora gli agenti di polizia non esercitino il controllo, nell’erronea presunzione che il contrassegno esposto sia «pulito», il reato di truffa non è ipotizzabile. Qualora, invece, gli agenti rilevino l’alterazione o falsificazione del contrassegno, si accertano i delitti di falsità — oltre l’illecito fiscale che la contraffazione era destinata a dissimulare — ma non il delitto di truffa essendo la circolazione, fino a quel momento, avvenuta abusivamente e non fraudolentemente.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 5239/1989

L’esposizione, all’esterno del veicolo, dell’attestato in c/c postale della tassa per veicolo a motore (il cosiddetto disco-contrassegno) contraffatto integra il reato di truffa nelle due ipotesi alternativamente o del delitto consumato o del delitto tentato, secondo che l’azione sia o meno compiuta o l’evento si sia o meno verificato, ferma restando la concorrente violazione degli artt. 482 e 478 c.p. e ove sia stata contraffatta pure la ricevuta del detto versamento, la violazione degli artt. 482 e 476 c.p.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 11249/1988

Nella nozione di atto pubblico ai fini penali non ha alcuna rilevanza la distinzione tra atti per uso interno ed atti destinati a spiegare efficacia nei confronti del pubblico perché anche i primi possono avere giuridica rilevanza ed efficacia probatoria in relazione all’attività compiuta dal pubblico ufficiale. (Applicazione del principio a minuta di sentenza civile, qualificata nella categoria degli atti pubblici interni).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 10715/1988

In materia di falso l’idoneità dell’azione deve essere valutata con un giudizio «a posteriori», nel senso che la punibilità non è esclusa quando l’atto, sia pure falsificato grossolanamente, ha sorpreso la buona fede del destinatario e comunque in ogni caso in cui l’avvenuto uso del documento dimostri in concreto, che l’inganno si è verificato, così che appare inutile ogni valutazione circa la idoneità o meno del mezzo.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 10050/1988

Agli effetti penali, è atto pubblico solo formalmente derivativo ma sostanzialmente originale la lettera di chiarimenti forniti dal sindaco del comune al comitato regionale di controllo in ordine a delibera della giunta comunale. (Fattispecie relativa a una serie di falsità commesse dal sindaco di un comune e tendenti a far apparire come zona turistica un’area di terreno compresa in zona agricola, al fine di ottenere l’approvazione degli organi di controllo).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 9337/1988

La falsificazione di una targa automobilistica costituisce il reato di cui agli artt. 482, 477 c.p., non quello di cui agli artt. 482, 476 c.p., poiché la targa automobilistica non ha natura di atto pubblico, ma di certificazione amministrativa.

[adrotate group=”12″]

[adrotate group=”11″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze