Art. 39 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
[L'omologazione prevista negli articoli 406 e 412 del codice è di competenza del tribunale per i minorenni.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.