Art. 14 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione della interdizione dai pubblici uffici senza che sia indicato se perpetua o temporanea, ovvero della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte:
- alla interdizione dai pubblici uffici corrisponde la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte corrisponde la interdizione da una professione o da un'arte ovvero la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, secondo che si tratti di delitto ovvero di contravvenzione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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